<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><em>La sentenza delle Sezioni Unite descrive con completezza la situazione normativa e giurisprudenziale inerente alle azioni popolari, soffermandosi sul caso specifico del ricorso collettivo in tema di elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.</em></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Unite Civili, sentenza del 18.12.2020, n. 29106</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Testo rilevante della decisione</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <ol style="text-align: justify;" start="2"> <li>Ciò chiarito, con l’unico motivo proposto i ricorrenti hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 100 c.p.c., della L. n. 247 del 2012, art. 28, comma 12 e art. 36, nonché la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 37 del 1934, artt. da 59 a 65.</li> </ol> <p style="text-align: justify;">A sostegno della formulata censura i ricorrenti hanno dedotto che, nel caso specifico, avrebbe dovuto essere ritenuto ammissibile il proposto ricorso collettivo dal momento che, poiché oggetto di contestazione dello stesso era il risultato (quantomeno parziale) delle elezioni sotto il profilo della proclamazione ad eletto di un avvocato da reputarsi ineleggibile e/o incandidabile, non assumeva rilievo nè il predicato della personalità dell’interesse, nè la omogeneità di un tale interesse tra i reclamanti in forma collettiva, nè, ancora, la insussistenza di un conflitto potenziale di interessi fra gli stessi reclamanti, e ciò perché, per valutazione legislativa, l’interesse a ricorrere era insito nella qualità di avvocato-iscritto di ognuno dei reclamanti.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">2.1 Ritengono queste Sezioni unite che il ricorso - da qualificarsi previamente ammissibile con riferimento alla prospettazione di uno dei vizi riconducibili nell’ambito di quelli enucleati nella L. n. 247 del 2012, art. 36, comma 6 (specificamente la violazione di legge) - è fondato per le ragioni che seguono.</p> <p style="text-align: justify;">Ad avviso di queste Sezioni Unite la prospettazione dei ricorrenti è meritevole di adesione dal momento che ricorrono, nel caso in questione, i presupposti per la configurabilità di un ricorso collettivo ammissibile.</p> <p style="text-align: justify;">A tal proposito, bisogna partire dalla valorizzazione del disposto della L. n. 247 del 2012, art. 28, comma 12, il quale stabilisce che "Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione".</p> <p style="text-align: justify;">La portata letterale della riportata disposizione normativa è inequivoca nell’escludere che l’esperimento dell’azione debba comportare il conseguimento di uno specifico beneficio in favore di colui (o di coloro) che la propone (o la propongono) e, quindi, implica l’ammissibilità di un rimedio impugnatorio (con lo strumento del reclamo) sotto forma di azione collettiva, che si inquadra nel più ampio "genus" dell’azione popolare (peraltro già ritenuta proponibile dallo stesso CNF in precedenti sentenze, come la n. 40/2011 e la n. 84/2018; tale ammissibilità è stata ammessa, in materia di contenzioso elettorale, anche dalla sentenza di questa Corte n. 11893/2006).</p> <p style="text-align: justify;">L’azione popolare, secondo l’inquadramento teorico assolutamente predominante, rappresenta una ipotesi di azione eccezionalmente concessa dal legislatore, allo scopo di tutelare un interesse pubblico, attraverso l’attribuzione di una legittimazione diffusa, che, perciò, prescinde dalla specifica titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata in capo all’attore (o agli attori). La rilevanza di tale interesse, e quindi la sua tutelabilità in funzione del soddisfacimento di un fine dotato di una connotazione pubblicistica (di ripristino della legalità), è riconosciuta "ex ante" dal legislatore e non richiede, pertanto, un accertamento da parte del giudice, nel senso che l’interesse ad agire deve presumersi sussistente, una volta verificata la pertinenza al soggetto dell’interesse di cui si lamenta la lesione.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <ol style="text-align: justify;" start="3"> <li>In definitiva, rispetto allo specifico complessivo "petitum" dedotto con il reclamo proposto dinanzi al CNF (consistente nella richiesta di accertamento dell’esistenza in capo all’avv. S. di una causa di incandidabilità e/o ineleggibilità e nella conseguente dichiarazione della nullità od illegittimità di tutti gli atti elettorali successivi, ivi compresa la proclamazione degli eletti, con la ricomprensione nel relativo risultato anche del citato avv. S. ) ed in dipendenza della finalità con esso perseguito tramite - per le ragioni complessivamente esposte - la proposizione di un’ammissibile domanda in forma collettiva, deve essere escluso il conflitto di interessi ritenuto invece configuratosi, nella fattispecie, con l’impugnata sentenza del CNF, da ritenersi, perciò, errata in diritto sulla base della fondatezza dei motivi avanzati dai ricorrenti in questa sede.</li> </ol> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Lorenzo Quadrini</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p>