Cassazione civile, Sez. III, sentenza 09 gennaio 2025, n. 486
PRINCIPIO DI DIRITTO
Con riguardo all’illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l’evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- 1. (Il ricorrente) sostiene che, poiché il notaio è un pubblico ufficiale, la cui attività può cagionare effetti dannosi anche nei confronti dei terzi, la violazione di norme di legge da parte sua non può considerarsi non foriera di responsabilità, allorquando detta violazione abbia cagionato un danno. Nel caso che occupa, risultano violati gli artt. 2843, comma 2, e 2882 c.c., e dunque il notaio deve rispondere dei danni subiti da essa A.A. in forza della norma generale dettata dall’art. 2043 c.c. In alternativa, per l’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere la sussistenza di un’ipotesi di responsabilità da “contatto sociale”, la norma violata sarebbe da individuare nell’art. 1218 c.c.. […]
- 2. (La Suprema Corte chiarisce) che, nella specie, ciò che viene in rilievo è la eventuale responsabilità extracontrattuale del notaio, non già quella da “contatto sociale” (su cui v. da ultimo Cass. n. 19849/2024): non si tratta, infatti, di danni subiti da un soggetto che abbia confidato nella piena validità, o nell’autorevolezza, che devono attribuirsi ad un atto rogato da notaio ed inerente alla circolazione o al regime giuridico di uno o più beni immobili, bensì – in tesi – della illiceità della condotta del notaio stesso, che si sia reso compartecipe, con dolo o colpa, di una condotta, mediante il rogito in questione, comunque idonea ad arrecare un danno ad un soggetto ben determinato. […]
- Ciò posto, non v’è dubbio che la condotta complessivamente tenuta dal notaio C.C. sia ben suscettibile di essere valutata ai fini che occupano. Il notaio, infatti, pur tenuto (in base allo status notarile) a rogare gli atti che gli vengano richiesti, col solo divieto inerente agli atti nulli (artt. 27 e 28 legge n. 89/1913), non può comunque rogare l’atto richiesto ove consapevole che detto atto, benché non nullo, sia potenzialmente idoneo ad arrecare danno a terzi.
3.1. […] Se il notaio è consapevole che l’atto richiestogli si pone in violazione di una o più norme giuridiche, quand’anche queste non ne comportino la nullità, deve evidentemente interrogarsi su quali possano esserne le conseguenze, specialmente nei confronti di quei soggetti terzi che, inequivocamente, sono individuabili ex ante quali destinatari degli effetti dell’atto, benché non vi abbiano partecipato, sì da restare potenzialmente danneggiati dal compimento dell’atto stesso.
3.2. Per passare al concreto: […] il notaio C.C. avrebbe dovuto porsi il problema – anche al lume della diligenza professionale quam in suis – della potenziale dannosità del rogito, non potendo certo di per sé confidare nell’operato del conservatore, peraltro richiesto a più riprese dell’annotazione di una simile restrizione (benché, asseritamente, destinata con certezza al suo rifiuto), né potendo limitarsi a sconsigliare il Banco stesso dal procedere oltre, per poi cedere alle sue insistenze.
3.3. Nessun dovere di rogare l’atto può mai configurarsi ove esso sia potenzialmente pregiudizievole nei confronti di terzi estranei e, conseguentemente, anche dello stesso notaio, chiamato se del caso a risarcire il danno arrecato.
- – Né può dirsi, infine, che la questione resti superata dalla non configurabilità del danno in capo alla A.A.: l’assunto si fonda, ancora una volta (ma erroneamente), sulla circostanza per cui l’odierna ricorrente non si sarebbe resa valida cessionaria del credito e dell’ipoteca accessoria; come già ampiamente detto, però, la questione è mal posta, perché ciò che rileva, in questo giudizio, è che il diritto ipotecario annotato in favore della A.A. è stato cancellato senza il suo consenso, a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulle vicende presupposte.
4.1. Quanto poi alle considerazioni sulla sequenza causale, che secondo la stessa controricorrente (nonché il Procuratore Generale) sarebbe rimasta interrotta per effetto dell’operato del conservatore dei RR.II., che ha disposto la cancellazione tout court, anziché rifiutare l’adempimento, sarà il giudice di rinvio a valutare quanto necessario, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, trattandosi di questione allo stesso riservata (Cass. n. 13096/2017).
4.2. Nel far ciò, il giudice del rinvio si atterrà al seguente consolidato principio: “Con riguardo all’illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l’evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione” (così, Cass. n. 21563/2022, alla cui motivazione si rinvia, anche per richiami).