<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE Sez. </strong><strong>IV PENALE, (ud. 11/02/2020) 09-03-2020, n. 9212</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, analizza l’art. 189 del Dlgs 285/1992 c.d. Codice della Strada soffermandosi in specie sul comma 6 dell’articolo.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Nel suddetto comma è prevista la responsabilità penale dell’utente della strada che, a seguito di un incidente con danno alle persone, non ottemperi all’obbligo</em><em> di fermarsi. </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>La Corte ritiene quindi doveroso riordinare le opinioni espresse in ordine al concetto di “fuga”, il quale deve essere rapportato al caso concreto e paramentrato in base al comportamento complessivo tenuto dall’utente, valutato in ragione dell’immediato, o quasi, allontanamento dal luogo del fatto, così impedendo la propria identificazione con ostacolazione dell’accertamento di responsabilità, e contravvenendo ad ulteriori obblighi su di lui incombenti nell’immediatezza dell’incidente.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Appare nondimeno opportuno chiarire la differenza che intercorre tra I vari comma dell’art. 189 Codice della Strada soprattutto differenziando la fuga ex comma 6 dalla figura speciale di omissione di soccorso di cui al comma 7 e le infrazioni di cui ai comma 3 e 4 da cui consegue una mera sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma, come sancito al nono comma. Si conferma così la necessità di una lettura teleologica dell’intero articolo, avendo ben chiara la ratio solidaristica della disciplina.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</strong></p> <p style="text-align: justify;">RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 31.12.2015 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado, che ha dichiarato Mo.Ga. colpevole del reato di "fuga" di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6, condannandolo alla pena di mesi 4 di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, prosciogliendolo per i restanti reati.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Ebbene, se si considera che il reato di fuga ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l'obbligo di fermarsi (Sez. 4, n. 11195 del 12/02/2015, Dandaro, Rv. 26270901), appare evidente che la rilevanza penale del fatto, nel caso in esame, debba essere valutata soltanto in relazione al primo comportamento, che si è concretamente atteggiato in una condotta sostanzialmente conforme al dettato normativo, mentre il secondo costituisce un post-factum irrilevante rispetto alla integrazione della fattispecie di reato in contestazione, che poteva ritenersi già esclusa nel momento in cui il prevenuto aveva ottemperato all'obbligo di fermarsi subito dopo l'urto, restando sul luogo dell'incidente per un tempo apprezzabile e significativo ai fini della verifica dei veicoli incidentati e delle condizioni personali delle persone coinvolte nel sinistro. Peraltro, la condotta di non fornire le proprie generalità nonchè le altre informazioni utili a fini identificativi non può, di per sè sola, integrare il reato di fuga di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6, come sembra sostenere la sentenza impugnata, trattandosi di condotta autonomamente prevista e sanzionata, come illecito amministrativo, dall'art. 189 C.d.S., commi 4 e 9. Conseguentemente per il reato di "fuga" occorre valutare il comportamento complessivo dell'agente, che si deve concretizzare nell'immediato (o quasi immediato) allontanamento del soggetto dal luogo dell'incidente, comportamento da cui discende l'inottemperanza a tutta una serie di obblighi su di lui incombenti nell'immediatezza del fatto (salvaguardare la sicurezza della circolazione, preservare, ove possibile, le tracce utili all'accertamento delle responsabilità, constatare i danni ai veicoli e verificare l'eventuale presenza di feriti ecc.), rispetto ai quali quello di essere personalmente identificato costituisce solo uno degli aspetti, certamente significativo ma non esclusivo ai fini della verifica della riconducibilità del fatto storico all'ipotesi criminosa di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Conseguentemente per il reato di "fuga" occorre valutare il comportamento complessivo dell'agente, che si deve concretizzare</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Nell'immediato (o quasi immediato) allontanamento del soggetto dal luogo dell'incidente, comportamento da cui discende l'inottemperanza a tutta una serie di obblighi su di lui incombenti nell'immediatezza del fatto (salvaguardare la sicurezza della circolazione, preservare, ove possibile, le tracce utili all'accertamento delle responsabilità, constatare i danni ai veicoli e verificare l'eventuale presenza di feriti ecc.), rispetto ai quali quello di essere personalmente identificato costituisce solo uno degli aspetti, certamente significativo ma non esclusivo ai fini della verifica della riconducibilità del fatto storico all'ipotesi criminosa di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6"), perfettamente condivisibili nel peculiare contesto ivi emerso, in cui non emergeva la presenza di feriti, vanno opportunamente sviluppate ed integrate nell'odierna occasione.</p> <p style="text-align: justify;">3.1. Affinchè la previsione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 6, che impone all'utente della strada, in caso di incidente con danno alle persone ricollegabile al suo comportamento, di fermarsi, abbia un senso, essa <strong>deve essere interpretata non già formalisticamente ma teleologicamente, con riguardo, cioè, allo scopo che il legislatore si prefigge, che è quello di far sì che il destinatario del precetto, in primo luogo, si fermi per rendersi conto dell'accaduto, inoltre eventualmente per mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti (art. 189 C.d.S., comma 7, costituente sviluppo logico-cronologico del comma precedente) e, comunque, per poter essere identificato nella prospettiva di eventuali azioni risarcitorie e/o di compiuta ricostruzione dell'accaduto; ciò, naturalmente, ove sia possibile</strong>. Con la conseguenza che ottempererebbe soltanto formalisticamente, ma non realmente, colui che, pur fermatosi, mantenga, tuttavia, un atteggiamento ostile alla identificazione o concretamente impeditivo o elusivo ovvero colui che (come già ritenuto in più) occasioni dalla S.C.: v. Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885; Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734; Sez. 4, n. 20235 del 25/01/2006, Mischiatti, Rv. 234581; Sez. 4, n. 34621 del 27/05/2003, Campisi, Rv. 225622) si fermi solo momentaneamente, per poi ripartire. Coà come, per converso, non rispetterebbe il precetto dell'art. 189 C.d.S., comma 6, che impone di "fermarsi" ma non si esaurisce in ciò, ad esempio, colui che non si fermi ma prosegua la marcia pur gettando dal finestrino dell'auto il proprio biglietto da visita recante le indicazioni utili alla sua completa identificazione o che si allontani dal luogo dell'incidente pur essendo stato esattamente individuato, senza incertezze, da uno o più testimoni oculari ovvero ancora colui la cui immagine e la targa del mezzo siano state efficacemente videoriprese, sì da rendere, nel concreto contesto, estremamente agevole la compiuta identificazione dell'agente. Deve, dunque, affermarsi che, affinchè possa dirsi rispettato il precetto posto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 6, l'agente deve effettuare una fermata che, per le concrete modalità, sia in grado di soddisfare le esigenze di genere potenzialmente pubblicistico, oltre che certamente privatistiche, di ricostruire compiutamente accaduto ed eventuali responsabilità, oltre che di verificare, sia pure con valutazione atecnica e sommaria, l'eventuale presenza di feriti, accertamento che sarebbe impossibile ove il soggetto si allontani e che costituisce il presupposto per l'applicazione del comma successivo: insomma, potrebbe dirsi che lo scopo avuto di mira dall'art. 189 C.d.S., valutato nel suo complesso, è quello di imporre ai consociati in genere (poi distinguendosi nelle disposizioni di dettaglio tra "utenti della strada", "persone coinvolte in un incidente" e "conducenti"), anzitutto, di fermarsi con atteggiamento costruttivo e solidale, per poi, con espressione di sintesi, "mettersi a disposizione" civilmente di chi abbia ipoteticamente subito danni reali o personali per effetto di un incidente, addirittura contribuendo, per quanto possibile, nell'attesa dell'intervento della polizia stradale, a porre in essere le misure idonee a salvaguardare la sicurezza della circolazione e a conservare immodificato lo stato dei luoghi (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 2).</p> <p style="text-align: justify;">3.2. In un settore estremamente pericoloso quale la circolazione stradale il legislatore ha previsto, dunque, il comportamento da porre in essere in caso di incidente (cfr. la rubrica del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189) non in attuazione di un generico e non coercibile dovere morale o civico ma come estrinsecazione di un obbligo di legge, variamente sanzionato, come si vedrà in prosieguo, per l'evenienza della sua inottemperanza, secondo una scala di gravità della condotta, attribuendo alla violazione dell'obbligo solidaristico talora rilievo penale e talaltra rilievo meramente amministrativo (infatti, come correttamente affermato dalla Corte territoriale alla p. 3 della sentenza impugnata, l'obbligo di fermarsi in presenza di soli danni alle cose, costituisce solo violazione amministrativa, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 1, 4, 5 e 9). Dunque, l'art. 189 C.d.S. contiene un modulato sistema di reazioni ordinamentali a fatti posti in essere dall'utente della strada (ergo: non soltanto dal conducente di veicoli a motore ma anche da parte di chiunque faccia della strada un uso conforme alla destinazione di essa, circolandovi personalmente, a piedi o a bordo di un mezzo, ovvero facendovi circolare persone, animali o cose delle quali debba rispondere: Sez. 4, n. 29428 del 08/05/2008, Giovanelli e altro Rv. 241894; in termini, pù recentemente, Sez. 4, n. 32223 del 20/06/2018, Graci, Rv. 273092, e Sez. 4, n. 38396 del 10/07/2019, Ciarcii, non mass., sub n. 1 del "considerato in diritto"), fatti non illogicamente stimati dal legislatore di diversa offensività e, dunque, connotati da differente disvalore. Si prendano in considerazione le seguenti ipotesi, in ordine di gravità e, conseguentemente, di afflittivi nelle conseguenze decrescente: in caso di inottemperanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite, è prevista una sanzione penale maggiormente affittiva (reclusione da uno a tre anni, oltre alla sospensione della patente di guida per almeno un anno e sei mesi ex D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 1 e 7); con le precisazioni che "Il reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito, sicchè non è configurabile nel caso di assenza di lesioni, o di morte o allorchè altri abbia già provveduto e non risulti più necessario nè utile o efficace, l'ulteriore intervento dell'obbligato; tuttavia, tali circostanze non possono essere ritenute "ex post", dovendo l'investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento" (Sez. 4, n. 39088 del 03/05/2016, Maracine, Rv. 267601; nello stesso senso, v. già in precedenza Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999, dep. 2000, Sitia e altri, Rv. 216465; Sez. 4, n. 4380 del 02/12/1994, dep. 1995, Prestigiacomo, Rv. 201501) e che non rileva l'assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente la presenza di esiti indicativi del pericolo che dal ritardo nel soccorso possa derivare un danno alla vita o all'integrità fisica delle persone (Sez. 4, n. 21049 del 06/04/2018, Barbieri, Rv. 273255, in motivazione, v. punto n. 3 del "considerato in diritto"); in caso di inottemperanza dell'obbligo di fermarsi e - scilicet: di farsi identificare nelle concrete modalità di volta in volta possibili, per le ragioni sinora esposte - in caso di incidente con danno alle persone, è prevista una sanzione penale più lieve (reclusione da sei mesi a tre anni, oltre alla sospensione della patente per almeno un anno ex D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 1 e 6); con la precisazione che "Il reato di fuga previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6 è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (la Corte ha precisato come una diversa interpretazione che collegasse l'obbligo di fermarsi alla condotta da cui sia derivato un danno effettivo alle persone limiterebbe l'ambito di operatività della fattispecie ai soli casi di macroscopica e immediata evidenza di lesioni o di morte)" (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 4, n. 7615 del 10/11/2004, dep. 2005, Verginella, Rv. 230816; Sez. 4, n. 34225 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Casule, Rv. 247369; Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667); in caso di inottemperanza all'obbligo di fermarsi ove si sia verificato un incidente con danno esclusivamente alle cose, ma non gà alle persone, è prevista a carico degli utenti della strada in caso di incidente comunque ricollegabile al loro comportamento solo una sanzione amministrativa (cfr. Sez. 4, n. 12016 del 21/10/1994, Bargellini, Rv. 199694), ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 5, che prevede il pagamento di una somma oscillante tra 296,00 e 1.184,00 Euro e, nei casi di grave danno ai veicoli coinvolti, tali da comportare la necessità di revisione del mezzo, anche la sospensione della patente per non meno di quindici giorni; infine, in ogni caso di incidente, sia con danni alle persone sia con danni alle cose (in ciò dovendosi rettificare la differente affermazione che si legge alla p. 3 della sentenza impugnata), i soli conducenti (non già, ad esempio, i pedoni), dopo essersi doverosamente fermati, sono tenuti a fornire le proprie generalità e le informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate e, ove queste non siano presenti, a comunicare loro nei modi possibili tali elementi, e ciò sotto comminatoria di una non elevata sanzione amministrativa (somma tra 85,00 e 338,00 Euro), secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 4 e 9.</p> <p style="text-align: justify;">3.3. La evidente ratio solidaristica della disciplina complessivamente posta dall'art. 189 C.d.S., che emerge sin dall'incipit della norma (comma 1) e che deve guidare nella interpretazione della stessa è chiaramente spiegata nella motivazione (sub punti nn. 2.2. e 2.3. del "considerato in diritto") della gè citata decisione di Sez. 4, n. 21049 del 06/04/2018, Barbieri, Rv. 273255, adottata in un caso di omissione di soccorso stradale, motivazione che si riferisce: "Occorre in proposito ricordare che la condotta omissiva sanzionata dall'<strong>art. 189 C.d.S., comma 7</strong>, può considerarsi una ipotesi speciale del delitto di omissione di soccorso previsto dall'art. 593 c.p., comma 2, (per la definizione del reato ex art. 189 C.d.S., comma 7, in termini di omissione di soccorso, Sez. 4, n. 20649 del 10/05/2012, Shehi, n. m.; Sez. 4, n. 9128 del 2/02/2012, Boffa, n. m. sul punto), del quale condivide l'oggettività giuridica e la condotta dell'omessa assistenza alla persona ferita, con l'aggiunta: a) dell'elemento tipico del reato proprio mediante individuazione, nell'utente della strada al cui comportamento sia comunque ricollegabile l'incidente, del soggetto sul quale grava l'obbligo di garanzia, genericamente indicato nella norma generale in "chiunque"; b) di un antefatto non punibile, concretato dall'essersi verificato un sinistro stradale, idoneo a concretare una situazione di pericolo attuale, da cui sorge l'obbligo di agire. <strong>Secondo la preferibile interpretazione della norma generale, il bene giuridico tutelato dal reato in questione (inserito tra i delitti contro la vita e l'incolumità personale) è da individuarsi in un bene di natura superindividuale, quello della solidarietà sociale, da preservarsi soprattutto quando siano in discussione i beni della vita e della incolumità personale di chi versa in pericolo</strong>. In particolare, lo stato di pericolo è espressamente previsto per la fattispecie di cui all'art. 593 c.p., comma 2, e proprio la necessità di prevenire un danno futuro impone l'obbligo di un intervento soccorritore.</p> <p style="text-align: justify;">Nella materia della circolazione stradale, il legislatore ha introdotto, come si evince dal tenore dell'art. 189 C.d.S., comma 1, la presunzione che il verificarsi di un incidente determini una situazione di pericolo ed ha, conseguentemente, individuato nei soggetti coinvolti nel sinistro i titolari della posizione di garanzia, imponendo loro l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. <strong>Assistenza significa quel soccorso che si rende necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare il danno che si profila. </strong>Trattasi, in sostanza di <strong>reato istantaneo di pericolo</strong>, il quale ultimo va <strong>accertato con valutazione ex ante </strong>e non ex post. (...) Il reato in esame trova, dunque, il suo fondamento nell'obbligo giuridico di attivarsi previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 1, che attribuisce all'utente della strada, coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso.</p> <p style="text-align: justify;">La <strong>posizione di garanzia</strong> trova, nel caso in esame, la sua ratio nel dato di esperienza per cui i protagonisti del sinistro sono in condizione di percepirne i nell'immediatezza le conseguenze dannose o pericolose, dunque di evitare, indipendentemente dall'ascrivibilità agli stessi di tali conseguenze, che dal ritardato soccorso delle persone ferite possa derivarne un danno alla vita ed all'integrità fisica". Si tratta di condivisibile ragionamento, che pone in luce la vera e propria posizione di garanzia (secondo la nota e diffusa definizione, "Si delinea una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poichè il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato", Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, Quaglierini e altri, Rv. 248849, nozione ulteriormente approfondita al par. n. 13 della motivazione in diritto, pp. 102-107, di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri) che il legislatore, gà con il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 1, ha attribuito all'utente della strada che si trovi coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo comportamento, naturalmente prima che si accertino le eventuali responsabilità ed a prescindere da esse, posizione di garanzia che ha lo scopo di proteggere da pericolo altri utenti che siano già stati coinvolti (art. 189 C.d.S., commi 1, 6 e 7) o che siano coinvolgibili (art. 189 C.d.S., commi 2 e 3 e 9) nell'incidente.</p> <p style="text-align: justify;">A tale posizione di garanzia è strettamente connesso l'obbligo, in una fase immediatamente successiva e connessa alla prima, in ogni caso di incidente, di agire in maniera collaborativa e di rendersi lealmente riconoscibili (commi 4, 5, 6 e 7 e 9), pur nella pluralità e varietà di situazioni concrete che possono presentarsi. Con il che risulta, in ultima analisi, confermata la esattezza della valutazione svolta nella parte finale della motivazione della sentenza invocata dal ricorrente, ove si legge che "Conseguentemente <strong>per il reato di "fuga" occorre valutare il comportamento complessivo dell'agente, che si deve concretizzare nell'immediato (o quasi immediato) allontanamento del soggetto dal luogo dell'incidente, comportamento da cui discende l'inottemperanza a tutta una serie di obblighi su di lui incombenti nell'immediatezza del fatto</strong> (salvaguardare la sicurezza della circolazione, preservare, ove possibile, le tracce utili all'accertamento delle responsabilità, constatare i danni ai veicoli e verificare l'eventuale presenza di feriti ecc.), rispetto ai quali quello di essere personalmente identificato costituisce solo uno degli aspetti, certamente significativo ma non esclusivo ai fini della verifica della riconducibilità del fatto storico all'ipotesi criminosa di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6" (così al punto n. 3 del "considerato in diritto" di Sez. 4, n. 44616 del 08/06/2017, Montefiore, non mass.).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><em>Ludovica Fiaschetti</em></p> <p style="text-align: justify;"></p>