Cass. civ., sez. II, ord., 1° marzo 2022, n. 6728
PRINCIPIO DI DIRITTO
Il principio dell’accessione del possesso è applicabile non solo all’usucapione ordinaria di cui all’art. 1158 c.c., ma anche a quella decennale di cui all’art. 1159 c.c.; in quest’ultimo caso, ai fini della maturazione dell’usucapione abbreviata in favore di chi abbia acquistato da meno dieci anni – e unisca al proprio il possesso del suo autore, per goderne gli effetti – il decennio ad usucapionem decorre dalla data della trascrizione del titolo di acquisto del suo autore.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, il sig. Vaccaro attinge la declaratoria di usucapione breve e denuncia la violazione dell’art. 1159 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 del c.p.c., nonché il vizio di “omesso esame di un punto decisivo” della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Il motivo si articola in tre distinte doglianze.
La prima doglianza censura l’apprezzamento delle risultanze testimoniali operato dalla corte di appello, sostenendo che la prova orale acquisita al processo non sarebbe «sufficiente ai fini della dimostrazione del possesso da parte della Blandino Anna e dei successivi acquirenti coniugi Lorefice e Nigro» (pag. 9 del ricorso, penultimo capoverso).
La seconda doglianza censura l’affermazione della sentenza che trae prova del possesso dei convenuti-attori in riconvenzione, e dei loro dante causa, dal fatto che sigg. Lorefice e Nigro, ed il loro dante causa Giuseppe Blandino, erano stati convenuti in giudizi di rivendica.
La terza doglianza censura l’accertamento della corte territoriale in ordine alla buona fede dei sigg. Lorefice e Nigro.
Il motivo va accolto nella parte in cui censura l’accertamento della corte territoriale sulla sussistenza di un possesso decennale idoneo alla maturazione della prescrizione breve in favore dei sigg. Lorefice e Nigro (restando assorbita la doglianza concernente l’accertamento della corte territoriale sulla sussistenza del requisito della buona fede di costoro), ancorché per ragioni diverse da quelle enunciate dal ricorrente.
Va infatti ricordato che, come la giurisprudenza di legittimità ha ribadito più volte, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione – in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell’art. 384 c.p.c. – può ritenere fondata la questione sollevata dal ricorso per una ragione giuridica individuata d’ufficio e diversa da quella specificamente indicata dalla parte, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto (Cass. 19132/05, Cass. 6935/07, Cass. 3437/14, Cass. 18775/17).
Nella specie, nella sentenza si dà atto che la compravendita in forza della quale i sigg.ri Lorefice e Nigro hanno acquistato la proprietà del terreno de quo risale al 1998 (pag. 7, penultimo capoverso), cosicché alla data della domanda giudiziale di rivendica, introdotta dal signor Vaccaro con atto di citazione notificato il 29 febbraio 2000, il loro possesso non aveva raggiunto il decennio dì cui all’articolo 1159 c.c.; la corte territoriale, infatti, ha ritenuto che, ai fini del compimento di tale decennio, gli attori in riconvenzione potessero «unire al loro possesso, iniziato dopo la compravendita del 1998, quello dei loro danti causa, giovandosi anche loro, ai fini del tempus ad usucapionem, dell’accessio possessionis» (pag. 8, ultimo capoverso, della sentenza). La suddetta conclusione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass. 7966/2003). L’errore delle corte etnea consiste, tuttavia, nel non aver considerato che, ai fini dell’usucapione abbreviata, il possesso deve protrarsi per almeno dieci anni dalla «data della trascrizione»; con la conseguenza che, se colui che invoca l’usucapione abbreviata ha acquistato il bene da meno di dieci anni, la possibilità, riconosciutagli dall’articolo 1146 c.c., di unire al proprio possesso quello del suo autore implica che il decennio di possesso – suo e del suo autore – necessario ai fini dell’usucapione abbreviata decorra dalla data di trascrizione del titolo di acquisto del suo autore.
L’impugnata sentenza va quindi cassata per aver accolto la domanda di usucapione abbreviata dei sigg.ri Lorefice e Nigro unendo al loro possesso quello della signora Anna Blandino, senza, tuttavia, accertare se e quando il titolo di acquisto di quest’ultima fosse stato trascritto; così omettendo di accertare se il possesso della sig.ra Blandino e quello, successivo, dei sigg.ri Lorefice e Nigro e si fossero complessivamente protratti per più di dieci anni dalla data di trascrizione del titolo di acquisto della stessa sig.ra Blandino.
L’impugnata sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in altra composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “Il principio dell’accessione del possesso è applicabile non solo all’usucapione ordinaria di cui all’art. 1158 c.c., ma anche a quella decennale di cui all’art. 1159 c.c.; in quest’ultimo caso, ai fini della maturazione dell’usucapione abbreviata in favore di chi abbia acquistato da meno dieci anni – e unisca al proprio il possesso del suo autore, per goderne gli effetti – il decennio ad usucapionem decorre dalla data della trascrizione del titolo di acquisto del suo autore“.
Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.