Corte di Cassazione, II, sentenza del 27.03.2020, n. 10694.
Al vaglio della Corte di Cassazione le circostanze in base alle quali è possibile ritenere sussistente la scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., nel caso di occupazione abusiva di una villa sottoposta a custodia in un procedimento di esecuzione immobiliare.
Secondo consolidata giurisprudenza la causa di giustificazione in esame può applicarsi solo in caso di accertato danno grave alla persona, ricomprendendo, secondo una interpretazione estesa di tale concetto, anche i diritti inviolabili riconosciuti e tutelati dall’art. 2 Cost, e dunque anche la lesione del diritto di abitazione, quando la sua compromissione comporta l’urgenza assoluta ed improrogabile di un alloggio.
Elemento necessario affinché possa configurarsi l’esimente dello stato della necessità è, dunque, che la condotta occupativa sia connotata dalla assoluta necessità e dalla inevitabilità del pericolo, e non da un mero disagio abitativo.
L’ambito di applicabilità della scriminante di cui all’art. 54 c.p., però, trova il suo limite nel rispetto dei diritti spettanti ai terzi che, involontariamente, sono coinvolti nella vicenda occupativa e che, per tale motivo, sono diritti che possono subire una compromissione solo in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate.
La Corte di Cassazione, dunque, chiarisce che lo stato di necessità, nel caso di occupazione abusiva, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa.
Silvia Lucietto