Corte Costituzionale, 24 marzo 2025 n. 35
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 628 cod. pen., che attiene alla rapina impropria e, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del suo primo comma, inerente alla rapina propria, nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;
TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE
1.Nel giudizio di leggittimità costituzionale dell’art. 628 del codice penale, promosso dal Giudicedell’udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Palermo, nel procedimento penale a carico di M. B. e altri con ordinanza dell’11 aprile 2024, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2024.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025.
Ritenuto che, con ordinanza dell’11 aprile 2024, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2024, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 628 del codice penale, «nella parte in cui non prevede una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»;
che il rimettente espone di dover giudicare nelle forme del rito abbreviato di un’imputazione per rapina, che egli qualifica come impropria, consistente nella sottrazione, da parte di quattro donne, di detersivi da un supermercato, seguita da una breve colluttazione, nel corso della quale una dipendente dell’esercizio commerciale, che aveva inseguito le imputate, riceveva un ceffone e qualche graffio, mentre le donne riuscivano a fuggire;
che le condotte contestate, ad avviso del giudice a quo, sono consistite in un’iniziativa occasionale, connotata dal modesto valore dei beni sottratti (185 euro) e da una azione violenta, frutto di una iniziativa estemporanea e circoscritta per guadagnarsi la fuga, risultando sussumibili nella circostanza aggravante non comune a effetto speciale di cui all’art. 628, terzo comma, numero 1), cod. pen., per aver commesso il fatto più persone riunite;
che, secondo il rimettente, in caso di condanna, la misura minima della pena base, fissata dal legislatore per il delitto aggravato di cui all’art. 628, terzo comma, numero 1), cod. pen. in sei anni di reclusione, risulterebbe eccessiva rispetto alla effettiva gravità dei fatti; neppure l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. e della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4), del medesimo codice risolverebbe il dubbio di legittimità costituzionale, in quanto il giudice sarebbe vincolato a comminare, anche tenuto conto della riduzione per il rito, una pena minima superiore a due anni di reclusione, precludendo l’accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena;
che, ad avviso del giudice a quo, il trattamento sanzionatorio disposto dalla disposizione censurata si porrebbe in contrasto con i principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e di funzione rieducativa della pena; esso determinerebbe, innanzitutto, una violazione del principio di eguaglianza, in termini comparativi, rispetto a fattispecie penali, poste anch’esse a tutela del patrimonio, che prevedono una fattispecie attenuata, richiamando le sentenze di questa Corte n. 120 del 2023, relativa al reato di estorsione, e n. 68 del 2012, relativa al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione; sarebbe affetto, sotto altro profilo, da irragionevolezza intrinseca, per la severità della sanzione, che priverebbe il giudice della possibilità di mitigare la risposta punitiva in presenza di elementi oggettivi rivelatori di una limitata gravità del fatto, citando la sentenza di questa Corte n. 179 del 2017; risulterebbe, poi, manifestamente sproporzionato, poiché il reato di rapina si presterebbe a colpire fenomeni criminosi radicalmente dissimili tra loro e finanche condotte minimamente offensive, come quelle ascritte alle imputate; lederebbe, infine, i principi di personalità della responsabilità penale e di finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, commi primo e terzo, Cost., con richiamo rispettivamente alle sentenze di questa Corte n. 7 del 2022 e n. 236 del 2016, essendo il giudice costretto a irrogare alle imputate una pena la cui entità «non verrebbe da queste compresa, in ragione della modestia del fatto commesso, così vanificando la funzione rieducativa della pena ed assumendo i profili di una mera punizione fine a se stessa»; onde la richiesta di addizione al reato di cui all’art. 628 cod. pen. di una circostanza attenuante ad effetto comune per lieve entità del fatto.
Considerato che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 628 cod. pen., «nella parte in cui non prevede una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»;
che, ad avviso del rimettente, tale omessa previsione violerebbe gli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., in quanto, non consentendo al giudice di adeguare il severo minimo edittale di sei anni di reclusione alla concreta gravità del fatto, porrebbe il trattamento sanzionatorio previsto per la rapina aggravata in contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza, personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena;
che, successivamente a tale ordinanza, questa Corte, con la sentenza n. 86 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 628 cod. pen., che attiene alla rapina impropria e, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del suo primo comma, inerente alla rapina propria, nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;
che tale sentenza ha esteso al reato di rapina – propria o impropria – la ratio decidendi espressa dalla sentenza n. 120 del 2023 concernente il reato di estorsione, in quanto «la descrizione tipica operata dall’art. 628 cod. pen. evidenzia una latitudine oggettiva e una varietà di condotte materiali non meno ampia di quella del delitto di estorsione, poiché, anche nella rapina, la violenza o minaccia può essere di modesta portata e l’utilità perseguita, ovvero il danno cagionato, di valore infimo», e perché d’altronde, «[p]er l’estorsione come per la rapina, il notevole innalzamento del minimo edittale – a un livello che rende sostanzialmente inaccessibile il beneficio della sospensione condizionale della pena – è stato realizzato senza introdurre una “valvola di sicurezza”, che permetta al giudice di temperare la sanzione quando l’offensività concreta del fatto di reato non ne giustifichi una punizione così severa»;
che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, in accoglimento di una questione sovrapponibile all’odierna, rende quest’ultima ormai priva di oggetto e, quindi, per giurisprudenza costante, ne determina la manifesta inammissibilità (da ultimo, tra molte, ordinanze n. 186 del 2024, su questione analoga alla presente, nonché, sempre in materia penale, n. 24 e n. 11 del 2024, n. 213 e n. 86 del 2023).