<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><em>Lo strumento di tutela dell’ammonimento e la sua struttura applicativa in ottica di salvaguardia e prevenzione, nel caso particolare del reato di stalking e cyberstalking.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>TAR Puglia, II, sentenza del 23.03.2020, n. 439</strong></p> <h3 style="text-align: justify;">Testo rilevante della decisione</h3> <p style="text-align: justify;">2.1 Giova preliminarmente rammentare il pertinente quadro normativo di riferimento.</p> <p style="text-align: justify;">Il decreto legge n. 11 del 2009, convertito dalla legge n. 38/2009, ha inserito nel codice</p> <p style="text-align: justify;">penale l’art. 612-bis, rubricato “Atti persecutori”, che punisce con pena detentiva la</p> <p style="text-align: justify;">condotta di chi “con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da</p> <p style="text-align: justify;">relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.</p> <p style="text-align: justify;">Si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, salvo i casi previsti dalla</p> <p style="text-align: justify;">legge.</p> <p style="text-align: justify;">In relazione a tale fattispecie di reato lo stesso decreto legge n. 11/2009 ha poi previsto il</p> <p style="text-align: justify;"><strong>potere di ammonimento del Questore</strong>. Il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a impedire che gli atti persecutori siano più ripetuti e cagionino siti irreparabili (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599).</p> <p style="text-align: justify;">2.2 L’articolato normativo evidenzia <strong>l’intento del legislatore di approntare un sistema </strong><strong>integrato di misure per prevenire</strong> o interrompere sul nascere, prima ancora che punire, condotte che per la loro semplice attitudine o idoneità astratta possono creare il pericolo di verificazione di eventi molesti o lesivi della libertà di autodeterminazione di soggetti in posizione, se non altro psicologica, di minorata difesa. Laddove pertanto questi ultimi, anche allo scopo di evitare lo strepitus fori, richiedano interventi cautelari che prescindono dalla scelta di querelare il presunto aggressore, “la tempestività degli stessi diviene corollario imprescindibile della loro auspicata efficacia. Ciò non allo scopo di anticipare in qualche modo la soglia di punibilità delle condotte astrattamente ascrivibili alla nuova fattispecie di stalking, ma al contrario per evitare che vi siano ulteriori condotte lesive, aventi anche rilevanza penale, potenziando con strumenti ad hoc quel potere di comporre bonariamente i dissidi privati riconosciuto all’autorità di pubblica sicurezza sin dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), a tutela della tranquillità e della sicurezza dei cittadini” (cfr. Consiglio di Stato , sez. III, 6 settembre 2018, n. 5259).</p> <p style="text-align: justify;"><strong>All’ammonimento deve quindi applicarsi quella “logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l'intero diritto amministrativo della prevenzione”</strong> (Consiglio di Stato, sez. III, 15 febbraio 2019, n. 1085).</p> <p style="text-align: justify;">2.3 Se è vero che i provvedimenti di ammonimento sono espressione di un potere valutativo ampiamente discrezionale del quadro indiziario – e che, conseguentemente, <strong>non è necessario che sia raggiunta la prova di un reato</strong>; dimostrandosi sufficiente l’emersione di un comportamento persecutorio obiettivamente in grado di ingenerare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura – nondimeno rileva, nel quadro delle coordinate di legittimità che assistono l’esercizio de potere de quo, la correttezza dell’apprezzamento condotto dalla procedente autorità in ordine alle circostanze di fatto (alla medesima rappresentate) aventi efficienza causale ai fini dell’adozione della determinazione monitoria di che trattasi.</p> <p style="text-align: justify;">In tal senso, è <strong>rimesso al questore il discrezionale apprezzamento</strong> in ordine alla fondatezza dell’istanza, al fine di conseguire una ragionevole certezza sulla plausibilità e sulla verosimiglianza delle vicende ivi esposte, verificando la sussistenza dei presupposti costitutivi dell’esercizio del potere di ammonimento, tanto in relazione alla esecuzione di condotte reiterate, di minaccia o di molestia, quanto in relazione alla derivazione da esse di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero di un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero all’alterazione effettiva delle abitudini di vita della vittima: e ciò <strong>in coerenza con il bene giuridico tutelato </strong>dalla norma penale di riferimento, individuabile nella libertà morale, compromessa dallo stato di ansia e timore che impedisce alla vittima di autodeterminarsi senza condizionamenti (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. I, 30 luglio 2019, n. 1781 e Sez. III, 28 giugno 2010, n. 2639).</p> <p style="text-align: justify;">2.4 Quanto alla fattispecie all’esame, l’esercizio del potere – sostanziatosi nell’adozione dell’impugnato ammonimento, reso nei confronti dell’odierno ricorrente – non rivela la presenza di profili inficianti, suscettibili di condurre all’accoglimento del mezzo di tutela all’esame.</p> <p style="text-align: justify;">L’istruttoria condotta dall’Amministrazione, infatti, <strong>disvela una sufficiente correlazione logica</strong> fra l’oggettiva gravità dei comportamenti posti in essere dal ricorrente – quantunque apprezzata non in una logica probatorio-dimostrativa, propria del giudizio penale, ma in un quadro di apprezzabilmente dimostrata concludenza al fine della potenzialità lesiva in essi insita – e l’idoneità degli stessi ad ingenerare nel soggetto passivo quello stato di “ansia e/o timore per la propria incolumità” che costituisce essenziale, quanto indefettibile, presupposto per l’adozione della misura monitoria.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Lorenzo Quadrini</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p>