Corte Cassazione, Sez. VI Penale, dep. 1 Ottobre 2024 n. 36566
PRINCIPIO DI DIRITTO
“Al delitto di peculato possono certamente concorrere con l’agente pubblico, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., anche soggetti non qualificati e non è necessario che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio sia l’esecutore materiale della condotta appropriativa, ben potendo questa essere compiuta da un extraneus. Ciò che, tuttavia, è indispensabile è che il correo privo di qualifica soggettiva, per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione “di possesso per ragioni di ufficio o di servizio” del pubblico agente con la res”
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
1. I ricorsi proposti nell’interesse di A.O.C.A. e A.G. sono inammissibili;
1.1. Rispetto ad una puntuale motivazione con cui la Corte di appello ha ricostruito i fatti, […], nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitati gli imputati ad affermazioni generiche senza tuttavia confrontarsi con la motivazione e con il ragionamento probatorio della sentenza impugnata;
1.2. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale[…] con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta;
1.3. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente “attaccato”, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato;
1.4. È invece fondato, […], il ricorso proposto nell’interesse di F.G.;
2. Il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza di primo grado, per essersi limitato il Giudice dell’udienza preliminare a riportare il capo di imputazione senza nessuna valutazione, è inammissibile;
2.1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito […] come anche il caso, [..], di mancanza assoluta della motivazione non rientri tra quelli, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., nei quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, potendosi invece configurare una nullità, ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., alla quale, allorquando la sentenza è appellabile, il giudice di appello può rimediare in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatigli dalla legge.
2.2. […] in caso di omessa motivazione non potrebbe ipotizzarsi nemmeno una radicale “inesistenza” della sentenza in quanto priva di motivazione, in quanto la categoria della inesistenza, distinta da quella della nullità assoluta, evoca quei casi “talmente gravi da far perdere all’atto i requisiti “geneticamente” propri dello stesso (nei quali ad esempio la sentenza promani da organo o persona privi di potere giurisdizionale o nei confronti di imputato inesistente), sì da porlo quale strutturalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori di esso”.
2.3. Nell’occasione la Corte di cassazione ha precisato che, anche a fronte del deposito del mero dispositivo, il giudice d’appello può decidere nel merito e, nel rispetto dei limiti del devoluto e del divieto di reformatio in peius, procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante, utilizzando le prove già legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio delle parti […];
3. Del tutto simmetrico rispetto al principio indicato è lo sviluppo della giurisprudenza di legittimità in caso di divergenza tra dispositivo e motivazione;
3.1. in maniera condivisibile si è ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, investito dell’appello del solo imputato, rilevata la sussistenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo, annulli, ex art. 604 cod. proc. pen., la sentenza di primo grado, rimettendo gli atti relativi al primo giudice, in quanto, in tal caso, non ricorre alcuna delle cause espressamente e tassativamente previste dall’art. 604 del codice di rito – essenzialmente attinenti alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e alla rilevazione di nullità assolute o di ordine generale non sanate – che legittimano l’esercizio del potere di annullamento della sentenza di primo grado;
3.2. Ne consegue che, […],il giudice deve prendere atto, nei limiti dell’effetto devolutivo, del predetto contrasto tra dispositivo e motivazione, quindi, procedere alla valutazione dei motivi di appello (Sez. 5, n. 19051 del 19/02/2010 […]);
3.3. Dunque, […], la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, avendo redatto una motivazione completa e puntuale in ordine alla posizione specifica dell’imputato, sicché non è obiettivamente chiaro perché dovrebbe dichiararsi la nullità della sentenza emessa all’esito del giudizio di primo grado;
4. È inammissibile, […], anche il secondo motivo di ricorso, relativo al delitto associativo;
5. È invece fondato il terzo motivo, relativo al delitto di peculato;
6. La Corte di appello ha escluso la sussistenza della qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio sia in capo agli odierni imputati, dipendenti della cooperativa che svolgevano all’interno del magazzino compiti meramente esecutivi e materiali, sia, per le stesse ragioni, in capo al correo G. […];
6.1. ha ritenuto invece sussistente la qualifica soggettiva richiesta dalla fattispecie incriminatrice in capo alle due guardie giurate […] chiamate a rispondere a titolo di concorso nel medesimo reato ai sensi dell’art. 110 cod. pen. e per le quali si è proceduto separatamente;
6.2. Sulla base della qualifica soggettiva delle guardie giurate è stata costruita la responsabilità concorsuale degli imputati;
6.3. In particolare, alle due guardie giurate, che operavano all’interno dello stesso polo logistico, si contesta, […], di avere omesso i dovuti controlli e di avere in tal modo concorso moralmente nella condotta appropriativa materialmente commessa dagli altri;
6.4. La prova del concorso delle due guardie giurate è stata fatta discendere, da una parte, dal fatto che queste sarebbero state presenti sul posto “in prossimità della buca da cui veniva fatta passare la merce sottratta ed erano state sorprese nel medesimo frangente a conversare con alcuni degli autori della condotta appropriativa, sicché era impossibile che costoro non si fossero avveduti – per negligenza o disattenzione – della sottrazione della merce che si stava in quel momento compiendo […] e, dall’altra, dai contatti […] nella fase successiva alla denuncia per concordare una strategia difensiva;
6.5. Si tratta di un ragionamento probatorio incompleto;
7. Al delitto di peculato possono certamente concorrere con l’agente pubblico, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., anche soggetti non qualificati e non è necessario che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio sia l’esecutore materiale della condotta appropriativa, ben potendo questa essere compiuta da un extraneus;
7.1. Ciò che, tuttavia, è indispensabile è che il correo privo di qualifica soggettiva, per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione “di possesso per ragioni di ufficio o di servizio” del pubblico agente con la res;
7.2. Se non vi è lo sfruttamento strumentale di detta relazione propria del pubblico agente non si configura il peculato, ma, al più, altri reati quali il furto o l’appropriazione indebita;
7.3. Quanto alla qualifica soggettiva delle guardie giurate, l’art. 138 T.U.L.P., introdotto con d.l. 8 aprile 2008, n. 59, conv. dalla l. 6 giugno 2008, n. 101, prevede che “salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio”;
7.4. […] secondo la disposizione indicata, la qualifica di incaricato di pubblico servizio è conseguente all’oggetto delle funzioni di vigilanza e di custodia;
8. […] ,ciò che non è stato chiarito dalla Corte di appello è quale fosse l’ambito delle funzioni delle guardie giurate, quale il loro rapporto con le “cose” di cui gli imputati si appropriarono, se su quei beni esse avessero una relazione di possesso per ragioni di ufficio o di servizio, se, dunque, i ricorrenti abbiano sfruttato la “relazione” del pubblico agente con il bene;
8.1. Sul tema la sentenza è silente.
8.2. la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo 47) […];
9. La Corte di appello applicherà i principi indicati, e, da una parte, verificherà se e in che limiti sia formulabile un giudizio di colpevolezza nei confronti degli imputati per il capo di imputazione in esame, e, dall’altra, eventualmente, procederà alla rideterminazione della pena;