<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Giustizia UE, Sez.VIII, sentenza 03 settembre 2020 (causa C-530/19)</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>1) L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo incombente al vettore aereo, in forza di detta disposizione, di offrire gratuitamente ai passeggeri che vi sono contemplati una sistemazione in albergo non comporta che tale vettore sia tenuto ad assumersi l’onere delle modalità di sistemazione in albergo come tali.</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>2) Il regolamento n. 261/2004 dev’essere interpretato nel senso che un vettore aereo che, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, abbia offerto una sistemazione in albergo a un passeggero che ha visto cancellato il suo volo non può essere tenuto, sulla sola base di tale regolamento, a indennizzare detto passeggero per i danni causati da un illecito commesso dal personale di tale albergo.</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>Sulle questioni pregiudiziali</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>21 Si deve osservare preliminarmente che la prima questione verte, in sostanza, sulle conseguenze che il regolamento n. 261/2004 potrebbe ricollegare all’adempimento carente dell’obbligo di assistenza incombente al vettore aereo in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, mentre la seconda questione ha lo scopo di determinare il contenuto di tale obbligo. Occorre quindi esaminare, in primo luogo, la seconda questione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> <strong>Sulla seconda questione</strong></em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>22 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo incombente al vettore aereo, in forza di detta disposizione, di offrire gratuitamente ai passeggeri cui quest’ultima si riferisce una sistemazione in albergo implica non solo che tale vettore sia tenuto a trovare per essi una camera d’albergo e a pagarne i costi, ma anche a farsi carico delle modalità della sistemazione in albergo come tali.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>23 Secondo giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tenere conto non solo dei suoi termini, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 18 gennaio 2017, NEW WAVE CZ, C 427/15, EU:C:2017:18, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>24 Riguardo alla formulazione della disposizione di cui trattasi, si deve osservare che l’articolo 9 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Diritto ad assistenza» prevede, al suo paragrafo 1, lettera b), che i passeggeri interessati, tra cui quelli contemplati all’articolo 5 del regolamento, relativo alla cancellazione di un volo, hanno diritto a titolo gratuito alla sistemazione in albergo, qualora, in particolare, siano necessari uno o più pernottamenti.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Quindi, i termini «[hanno] diritto a titolo gratuito (…) alla sistemazione in albergo» rispondono alla volontà del legislatore dell’Unione di evitare che i passeggeri obbligati, in seguito alla cancellazione del loro volo, a pernottare in un albergo in attesa della partenza del volo successivo, debbano sopportare essi stessi l’onere della ricerca di una camera d’albergo e del pagamento dei relativi costi, sicché tali passeggeri devono essere assistiti dal vettore aereo che deve prendere le disposizioni necessarie a tale scopo. Per contro, dal testo di tale disposizione non risulta espressamente che il legislatore dell’Unione abbia voluto imporre ai vettori aerei, oltre detta assistenza ai passeggeri, l’obbligo di assumersi anche, direttamente o avvalendosi di alberghi da essi incaricati, le loro modalità di sistemazione come tali.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>25 Il contesto in cui si colloca l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004 corrobora un’interpretazione secondo cui i vettori aerei non sono tenuti ad organizzare essi stessi l’effettiva attuazione della sistemazione in albergo. Infatti, l’articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che i vettori aerei sono tenuti, nell’ambito del diritto di assistenza ai passeggeri interessati, a proporre loro la possibilità, in particolare, di effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o di inviare a titolo gratuito due messaggi di posta elettronica. Orbene, anche se deriva da tale disposizione che il vettore aereo deve effettivamente mettere gratuitamente a disposizione i mezzi per effettuare dette azioni, non se ne può dedurre che tale vettore sia in tal modo tenuto ad organizzare, sotto la propria responsabilità, l’attuazione delle operazioni di telecomunicazione necessarie a tale scopo.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>26 Questa interpretazione è, inoltre, corroborata dall’obiettivo perseguito dal regolamento n. 261/2004 che, in conformità ai suoi considerando 1 e 13, mira a garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri, in particolare garantendo a quanti incorrono nella cancellazione del volo un’adeguata assistenza nell’attesa del volo successivo. A tal fine, il regolamento n. 261/2004 consente a tali passeggeri di beneficiare di misure risarcitorie uniformi e immediate come, eventualmente, l’offerta di una sistemazione gratuita in albergo, quale prevista all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, cioè misure dirette a soddisfare i bisogni immediati, in loco, dei passeggeri, a prescindere dalla causa della cancellazione del volo in questione (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA, C 344/04, EU:C:2006:10, punto 86).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>27 Tenuto conto di tale obiettivo, non può essere ammessa un’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 261/2004 secondo cui il vettore aereo stesso dovrebbe, sotto la sua responsabilità, assumersi l’onere delle modalità della sistemazione dei passeggeri interessati, in quanto le operazioni necessarie per svolgere con successo tale tipo di assistenza esulano dall’ambito del sistema di assistenza uniforme e immediato, in loco, che il legislatore dell’Unione ha inteso instaurare a beneficio dei passeggeri.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>28 Si deve aggiungere che l’interpretazione secondo cui il vettore aereo non è tenuto ad assumersi esso stesso l’onere delle modalità di sistemazione in albergo non è, anzitutto, invalidata dalla circostanza, considerata da ON come inaccettabile, che tale interpretazione possa implicare che il passeggero divenga la controparte contrattuale del gestore dell’albergo che fornisce tale sistemazione. Al riguardo, è sufficiente constatare che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 261/2004 si limita ad enunciare un obbligo a carico del vettore aereo di offrire gratuitamente ai passeggeri interessati una sistemazione in albergo, senza definire le modalità che disciplinano i rapporti contrattuali eventualmente derivanti dall’attuazione di tale obbligo.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>29 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene, in sostanza, ON, tale interpretazione non svuota di contenuto l’obbligo previsto a carico del vettore aereo, al paragrafo 3 dell’articolo 9 del regolamento n. 261/2004, di prestare, nell’applicare tale articolo, particolare attenzione ai bisogni delle persone a mobilità ridotta. Infatti, anche se il vettore aereo non è tenuto ad assumersi esso stesso l’onere delle modalità di sistemazione in albergo dei passeggeri che sono incorsi nella cancellazione del volo, ciò non toglie che esso deve offrire loro un’assistenza adeguata, come viene precisato al considerando 13 di detto regolamento, il che implica che il vettore aereo deve selezionare con cura l’albergo, dopo essersi assicurato che tale albergo sia idoneo a rispondere a ragionevoli requisiti di qualità e di sicurezza e, quando si tratta di persone a mobilità ridotta come ON, che tale albergo sia strutturato in modo da poterle accogliere in buone condizioni, avvertendo eventualmente l’albergo stesso della situazione di mobilità ridotta dei passeggeri interessati.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>30 Infine, anche se, come osserva il giudice del rinvio, alla luce dell’obiettivo di tutela dei passeggeri è possibile ipotizzare un’interpretazione più ampia dell’obbligo di assistenza incombente ai vettori aerei, secondo cui essi stessi sarebbero tenuti ad assumersi l’onere delle modalità di sistemazione in albergo dei loro passeggeri e in quanto questi ultimi potrebbero avere la possibilità, in funzione delle condizioni e delle modalità che disciplinano la responsabilità ex delicto nel diritto nazionale, di citare il loro vettore aereo in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, è giocoforza constatare che il regolamento n. 261/2004 ha attuato tale protezione in modo più limitato, instaurando un sistema di assistenza uniforme e immediata, come ricordato al punto 26 della presente sentenza.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>31 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo incombente al vettore aereo, in forza di detta disposizione, di offrire gratuitamente ai passeggeri che vi sono contemplati una sistemazione in albergo non comporta che tale vettore sia tenuto ad assumersi l’onere delle modalità di sistemazione in albergo come tali.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> <strong>Sulla prima questione</strong></em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>32 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo che, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento abbia offerto una sistemazione in albergo a un passeggero il cui volo è stato cancellato possa essere tenuto, già solo in base a tale regolamento, a risarcire detto passeggero dei danni causati da un illecito commesso dal personale di tale albergo.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>33 Al riguardo, il giudice del rinvio considera che dalla giurisprudenza citata al punto 16 della presente sentenza risulta che l’inosservanza dell’obbligo di fornire una sistemazione comporta per il passeggero il diritto a compensazione pecuniaria, fondato direttamente sul regolamento n. 261/2004, avente ad oggetto somme che risultano necessarie, appropriate e ragionevoli per ovviare all’omissione del vettore aereo nel prestare assistenza al passeggero. Secondo detto giudice, ne potrebbe derivare che il diritto alla compensazione pecuniaria si colleghi anche all’esecuzione carente di detto obbligo da parte del vettore aereo.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>34 Si deve osservare preliminarmente che l’ipotesi di un illecito commesso dal vettore aereo, su cui si basa la prima questione, poggia sulla premessa che l’obbligo di assistenza incombente, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004, a tale vettore si estenda all’assunzione dell’onere delle modalità di sistemazione dei passeggeri interessati, in modo tale che un illecito eventualmente commesso dall’albergo incaricato da detto vettore in tal contesto potrebbe risolversi in un adempimento carente di detto obbligo da parte del vettore stesso, facendo sorgere la sua responsabilità.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>35 Orbene, tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, tale premessa dev’essere considerata errata.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>36 In</em><em> ogni caso, si deve constatare che, come ha fatto il giudice del rinvio, il diritto a compensazione pecuniaria di cui fruiscono i passeggeri nel caso in cui il vettore aereo non ha adempiuto l’obbligo di assistenza previsto all’articolo 9 del regolamento n. 261/2004 riguarda esclusivamente il rimborso di somme che, alla luce delle circostanze specifiche di ogni fattispecie, risultano necessarie, appropriate e ragionevoli per ovviare all’omissione del vettore aereo nell’assistenza suddetta.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>37 Pertanto, il diritto al risarcimento di dette somme rientra pienamente nella logica del sistema di misure risarcitorie uniformi e immediate instaurato da tale regolamento a favore dei passeggeri, in quanto dette somme servono a compensare le spese effettuate da tali passeggeri per procurarsi le stesse prestazioni uniformi e immediate che il vettore aereo avrebbe dovuto offrire loro, senza che sia a tal fine necessario procedere ad una valutazione caso per caso della situazione specifica di ogni passeggero.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>38 Per contro, la riparazione dei danni individuali sorti da un illecito commesso dal personale dell’albergo selezionato dal vettore aereo ai fini della sistemazione prevista all’articolo 9 del regolamento n. 261/2004 richiederebbe necessariamente una valutazione caso per caso dell’entità di tali danni, ed eccederebbe l’ambito delle misure risarcitorie uniformi e immediate previste dal regolamento n. 261/2004.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>39 Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che il regolamento n. 261/2004 non prevede la compensazione pecuniaria dei danni individuali, il cui risarcimento richiede necessariamente una valutazione caso per caso dell’entità del danno causato (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Rusu, C 354/18, EU:C:2019:637, punto 31).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>40 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il regolamento n. 261/2004 dev’essere interpretato nel senso che un vettore aereo che, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, abbia offerto una sistemazione in albergo a un passeggero che ha visto cancellato il suo volo non può essere tenuto, sulla sola base di tale regolamento, a indennizzare detto passeggero per i danni causati da un illecito commesso dal personale di tale albergo.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> <strong>Sulle spese</strong></em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>