Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte – accogliendo il primo motivo di ricorso e cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello competente – ha affermato il seguente principio di diritto:
«In caso di omessa trascrizione, da parte del difensore dell’attore, della domanda giudiziale ex art. 2901 cod. civ., ai fini della verifica dell’esistenza di un danno risarcibile (consistente nell’impossibilità di opporre gli effetti della sentenza al terzo che, in corso di causa, abbia acquistato un cespite del compendio oggetto dell’esperita azione revocatoria), l’esistenza di un’iscrizione ipotecaria su quello stesso bene non è, di per sé, ostativa alla possibilità di riconoscere l’esistenza di detto danno, occorrendo, invece, una verifica che investa le vicende relative al credito garantito da ipoteca».
Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 2348/2022