Cass. pen., V, ud. dep. 29.09.2023, n. 1815
PRINCIPIO DI DIRITTO
[…] La decisione impugnata risulta conforme all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di falso documentale, ai fini dell’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49, comma secondo, cod. pen., la modificazione grafica dell’atto con abrasioni o con scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni non è indice univoco di una falsità talmente evidente da escludere la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, potendo apparire una correzione irrituale ma non delittuosa di un errore materiale compiuto durante la formazione di un documento veridico.
[…] La Corte di appello ha dato adeguatamente conto della sussistenza della circostanza aggravante, alla luce dei fatti emersi nel giudizio, rilevando come occorra considerare il documento nel suo complesso e non partitamente, […], nella sola parte relativa alla alterazione, e che la falsificazione ha riguardato un atto che fa fede fino a querela di falso.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
[…] Invero, non ha pregio l’osservazione che il falso sarebbe stato immediatamente verificabile, per quanto riferito dal funzionario della motorizzazione, che, in dibattimento, ha riferito di essersi accorta immediatamente della falsità, cosicché, essa era percepibile ictu oculi.
[…] La valutazione è coerente con il principio, affermato da questa Corte in un caso analogo, a tenore del quale la datazione della certificazione diagnostica ha valore fidefacente della accertata sussistenza della patologia in un determinato momento.
[…] Si è condivisibilmente rilevato, in quell’arresto, che il medico, in qualità di pubblico ufficiale, ha l’obbligo di attestare il vero riguardo i fatti caduti nella sua sfera conoscitiva nell’esercizio delle sue funzioni e tra questi rilevano, oltre alle patologie riscontrate, anche l’identità del paziente e la data della diagnosi.
Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, la funzione attestativa della ricetta medica comprende anche i necessari presupposti di fatto della realtà documentata.
In particolare, la data di emissione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, assume senz’altro rilevanza giuridica tutte le volte che – come nel caso di specie – il documento redatto dal sanitario faccia riferimento, anche quale mero presupposto della certificazione, ad un accertamento diagnostico direttamente compiuto dal medesimo ovvero riscontrato sulla base di dati ricavati da altra documentazione da lui visionata.
In tal caso, infatti, la datazione del documento certifica, sulla base di quanto direttamente accertato dal medico, la sussistenza della patologia in un dato momento.