Corte Costituzionale, sentenza 25 ottobre 2022 n. 220
Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera e), e 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, traslata sugli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, sollevata, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Aosta, sezione penale.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Considerato che il Tribunale ordinario di Aosta, sezione penale, con ordinanza del 19 novembre 2021 (reg. ord. n. 19 del 2022), solleva, in riferimento all’art. 13 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera e), e 4, comma 4 [recte: comma 6], del d.l. n. 19 del 2020, come convertito;
che le disposizioni censurate sanzionano penalmente la condotta di chi, risultato positivo al virus che genera il COVID-19, e sottoposto per tale ragione alla misura della quarantena da parte del sindaco, si allontani dalla propria dimora o abitazione;
che il rimettente giudica M. Y. imputato di tale reato;
che, a parere del giudice a quo, la misura della quarantena, per chi sia risultato positivo al virus, reca una restrizione della libertà personale, tutelata dall’art. 13 Cost.;
che, di conseguenza, tale misura sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto sottratta dal legislatore alla riserva di giurisdizione;
che non è fondata l’eccezione di inammissibilità della questione proposta dall’Avvocatura dello Stato, sulla base del rilievo per il quale la quarantena limiterebbe la libertà di circolazione preservata dall’art. 16 Cost.;
che, infatti, si tratta di un profilo che non coinvolge i requisiti di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, ma il merito di essa;
che dall’ordinanza di rimessione emerge che il fatto contestato all’imputato sarebbe stato commesso il 1° gennaio 2021;
che, di conseguenza, esso non è soggetto ratione temporis alle disposizioni censurate, ma agli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74;
che, in ragione della sostanziale identità delle norme e del contesto normativo in cui esse si collocano, la imprecisa indicazione della disposizione indubbiata non incide sulla ammissibilità della questione (sentenza n. 14 del 2019);
che quest’ultima va perciò traslata sugli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del d.l. n. 33 del 2020, come convertito;
che, con sentenza n. 127 del 2022, questa Corte, pronunciando su tali disposizioni, ha già ritenuto non fondato il dubbio di legittimità costituzionale così prospettato, dopo avere escluso che avesse rilievo il sopravvenuto art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52;
che, con la pronuncia appena citata, si è osservato che «la misura della cosiddetta quarantena obbligatoria è istituto che limita la libertà di circolazione, anziché restringere la libertà personale», in quanto «non viene direttamente accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, né in fase iniziale, né durante la protrazione di esso per il corso della malattia», e «non determina alcuna degradazione giuridica di chi vi sia soggetto»;
che il rimettente non adduce alcun argomento utile in senso contrario;
che, in particolare, è improprio il riferimento alle misure di cui agli artt. 380, 381 e 384 cod. proc. pen., al trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 e al trattamento sanitario obbligatorio, in relazione alla legge n. 180 del 1978 e agli artt. 33 e seguenti della legge n. 833 del 1978;
che, infatti, si tratta di ipotesi accomunate dall’impiego della coercizione fisica nei riguardi di chi è soggetto a simili misure (sentenze n. 22 del 2022 e n. 105 del 2001);
che, pertanto, mentre l’applicazione di queste ultime deve essere assistita dalle garanzie proprie dell’art. 13 Cost., analoga conclusione è erronea, quanto alla quarantena obbligatoria imposta a chi sia positivo al test di rilevazione del virus che cagiona il COVID-19;
che, in definitiva, la questione di legittimità è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, quest’ultimo nel testo vigente ratione temporis.