TAR Lombardia, I Sezione, ordinanza 14 febbraio 2022, n. 192
Con separata ordinanza il Collegio ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, quale effetto dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, “l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie”
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)
Con separata ordinanza il Collegio ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, quale effetto dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, “l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie”.
La sollevazione della questione di legittimità costituzionale impone al Collegio di garantire alla ricorrente l’effettività della tutela – la quale verrebbe altrimenti compromessa dalla necessaria sospensione del processo e dall’impossibilità di definire il merito del ricorso in tempi ragionevoli – mediante l’esame della domanda cautelare (sull’ammissibilità della pronuncia cautelare, Corte costituzionale, sentenza 16 luglio 2014, n. 200).
La rilevanza e la non manifesta infondatezza degli enunciati profili di illegittimità costituzionale sono pertanto idonei ad integrare il requisito del fumus boni iuris.
Sussiste altresì, precisa la Corte, il requisito del periculum in mora, atteso che la preclusione assoluta dell’esercizio della professione, imposta dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale, integra un pregiudizio grave e non altrimenti riparabile all’avviamento dell’attività professionale intrapresa, consistente nella perdita della clientela e delle relazioni professionali nonché nell’impossibilità di rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie, almeno sino al 15 giugno 2022 e, in caso di ulteriori eventuali proroghe della situazione di emergenza, per un tempo potenzialmente indeterminato.
La domanda cautelare deve dunque essere accolta e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere parzialmente sospeso, nella parte in cui non limita la sospensione della ricorrente dall’esercizio della professione di psicologa alle prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, con conseguente annotazione di tale limitazione della sospensione nell’Albo professionale degli Psicologi.
In ragione della prospettata sollevazione della questione di legittimità costituzionale, le spese di lite della fase cautelare devono essere compensate tra le parti.