Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 24 luglio 2023, n. 31815
MASSIMA
In tema di responsabilità per colpa professionale, con riferimento all’accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva imputata al medico e la determinazione dell’evento lesivo, il giudice deve verificare la validità del coefficiente di probabilità sulla base delle circostanze del caso concreto e della evidenza disponibile così che, all’esito del ragionamento probatorio (che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi), risulti giustificata la conclusione che l’omissione è stata condizione necessaria dell’evento (Sez. 4, n. 19777 del 25/11/2004, Nobili, Rv. 231530).
Sia le circostanze concrete sia l’evidenza disponibile, devono consistere nell’accertamento positivo del nesso concreto di condizionamento, valutato con giudizio ex post.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il ricorso è fondato. Va premesso che, in tema di responsabilità per colpa professionale, con riferimento all’accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva imputata al medico e la determinazione dell’evento lesivo, il giudice deve verificare la validità del coefficiente di probabilità sulla base delle circostanze del caso concreto e della evidenza disponibile così che, all’esito del ragionamento probatorio (che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi), risulti giustificata la conclusione che l’omissione è stata condizione necessaria dell’evento (Sez. 4, n. 19777 del 25/11/2004, Nobili, Rv. 231530).
- Sia le circostanze concrete sia l’evidenza disponibile non possono consistere nel mero accertamento della violazione di una generalizzata regola di esperienza, nè tanto meno nella generica idoneità di quella violazione ad avere – nella maggior parte dei casi – incidenza causale, bensì devono consistere nell’accertamento positivo del nesso concreto di condizionamento, valutato con giudizio ex post.
- Dall’esame degli atti del procedimento aldilà della puntigliosa ricostruzione degli eventi che avevano condotto all’evento lesivo emergono il mancato rispetto dei principi giurisprudenziali sopra riportati e il dedotto deficit motivazionale, in quanto la Corte territoriale non ha raccolto un’adeguata base fattuale prima di elaborare il giudizio causale e non ha verificato puntualmente l’incidenza di fattori alternativi soprattutto preesistenti alla condotta criminosa ascritta a A.A..
- Entrambe le sentenze di merito hanno incentrato la loro analisi sulla fase finale del determinismo eziologico e, in particolare, sulla mancata segnalazione da parte dell’imputata del nominativo di D.D. e del conseguente ritardo dell’attivazione della procedura di profilassi, per cui ciò avrebbe determinato la tardiva diagnosi di TBC l’aggravio della minore e il prolungamento della malattia per otre quaranta giorni. L’analisi è stata poi sviluppata in dettaglio in ordine al tema della sottoposizione o meno del fax inviato dalla ASL (Omissis) da parte di A.A. al Dott. G.G. (al quale spettava il compito di attivare la relativa procedura) o se avesse agito autonomamente. Tuttavia, i dubbi circa la correttezza dell’operato di A.A. non potevano prescindere da una verifica più attenta e più ampia del nesso di causalità, occorrendo un maggiore approfondimento anche in ordine alle fasi antecedenti al suo inserimento nel determinismo causale. L’incidenza della condotta di A.A. doveva necessariamente essere valutata in rapporto a tali ulteriori circostanze fattuali. Ciò sarebbe stato particolarmente necessario nelle fattispecie in esame, in cui si susseguivano vari fattori causali autonomi, la cui efficienza causale doveva essere verificata.
- Occorreva stabilire se il dato del ricovero della bambina con un paziente affetto da polmonite tubercolare fosse già conosciuto e conoscibile alla data del 15 novembre 2015, cioè quando ancora la bambina si trovava ricoverata presso l’Ospedale “(Omissis)” e l’avevano in cura i sanitari di tale nosocomio; in particolare, doveva essere controllata l’esistenza di un obbligo di coloro i quali avevano appreso la positività del BK nell’aspirato gastrico di E.E. (il paziente contagioso) di informare tempestivamente i sanitari del reparto, ai fini dell’adozione di tutti i provvedimenti del caso, e se già otto giorni prima dell’arrivo del fax alla (Omissis) il 23 novembre 2015, D.D. potesse essere trattata secondo la profilassi propria dei casi di TBC.
- Un ulteriore profilo di colpa privo di sufficiente analisi è costituito dall’omessa spiegazione della Corte distrettuale in ordine all’eventuale aggravamento del quadro patologico preesistente provocato dall’imputata e, in caso positivo, in quale misura. Analogamente appare indispensabile un accertamento in ordine alla competenza della ricorrente all’attivazione della profilassi, ai rapporti con la condotta del G.G. e all’attendibilità di quest’ultimo (nei cui confronti il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura).
- Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, cui va demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di legittimità. Poichè la contestazione concerne un reato commesso ai danni di minorenne, va ordinata l’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.