<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza n. 1271 dell’11/07/2019 T.A.R. Campania- Salerno Sezione I</strong></p> <p style="text-align: justify;">La controversia esaminata dal T.A.R. Campania-Salerno prende le mosse dalla seguente vicenda.</p> <p style="text-align: justify;">FATTO</p> <p style="text-align: justify;">Il ricorrente deduceva di aver partecipato ad una procedura di gara indetta dal Comune di Scafati, per l’affidamento dell’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del suddetto ente locale, innanzi all’Autorità Giudiziaria Amministrativa e alla Corte dei Conti, per la durata di 18 mesi a decorrere dalla stipula della relativa convenzione.</p> <p style="text-align: justify;">Nonostante l’istante si fosse aggiudicato la gara e avesse predisposto la documentazione necessaria al fine di sottoscrivere la convenzione, la Commissione giudicatrice gli aveva comunicato la revoca dell’aggiudicazione e della procedura di gara.</p> <p style="text-align: justify;">Tuttavia, il ricorrente rappresentava che i provvedimenti impugnati dovevano ritenersi del tutto illegittimi. In primo luogo, deduceva l’evidente difetto di motivazione della revoca, stante che quest’ultima doveva qualificarsi come revoca definitiva e non provvisoria, richiedendo una motivazione più esaustiva. In secondo luogo, lamentava che la revoca era stata adottata in assenza del preventivo avviso di comunicazione di inizio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, e anche in assenza dei presupposti di cui all’art. 21 quinquies di detta legge.</p> <p style="text-align: justify;">L’illegittimità emergeva, peraltro, anche dall’omissione delle pubblicazioni delle determinazioni impugnate, in palese violazione sia dell’art. 124 d.lgs. 267/2000 che dell’art. 29 d.lgs. 50/2016.</p> <p style="text-align: justify;">Sempre secondo il ricorrente, il Comune di Scafati aveva omesso di pubblicare la determina dirigenziale con cui aveva affidato l’incarico ad un altro avvocato, ed aveva anche annullato quest’ultima senza rendere noto il contenuto. L’ente locale, inoltre, procedendo all’affidamento diretto dell’incarico, aveva agito in violazione degli artt. 4 e 17 del d.lgs. 50/2016. Il ricorrente deduceva, infine, la violazione dei principi di buona fede, correttezza e del legittimo affidamento.</p> <p style="text-align: justify;">L’istante domandava, pertanto, il risarcimento dei danni subiti (mancata stipula del contratto e/o convenzione, mancato utile e/o guadagno, perdita di chances, mancato arricchimento del curriculum e spese di gara). Il Comune di Scafati si costituiva in giudizio, deducendo che gli atti impugnati erano legittimi e adottati nel pieno rispetto delle disposizioni in materia, stante l’interesse pubblico sotteso alla revoca.</p> <p style="text-align: justify;">DIRITTO</p> <p style="text-align: justify;">Il Collegio giudicante affermava l’infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni giuridiche.</p> <p style="text-align: justify;">Preliminarmente, il T.A.R. Campania-Salerno riteneva necessario individuare il quadro normativo di riferimento, qualificando l’oggetto della procedura selettiva.</p> <p style="text-align: justify;">Si trattava di decidere se la procedura d’affidamento fosse o meno riconducibile al contratto di appalto di servizi, con conseguente applicabilità del d.lgs. 50/2016. Sul punto, il Collegio giudicante richiamava una recente pronuncia del Consiglio di Stato, secondo cui “ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l’espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell’ente locale, rispetto all’attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata, dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell’oggetto e dalla predeterminazione della durata”(Consiglio di Stato Sez. V n. 2730 dell’11 maggio 2015).</p> <p style="text-align: justify;">Pertanto, si doveva distinguere tra il singolo incarico episodico, soggetto alle regole previste in tema di contratto d’opera intellettuale, e l’incarico di consulenza e assistenza per un periodo determinato, come tale soggetto alle regole sui contratti pubblici.</p> <p style="text-align: justify;">A sostegno di tale assunto, veniva richiamato dal T.A.R. Campania-Salerno il d.lgs. 157/1997 (attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), ed in particolare l’allegato 2, secondo il quale una serie di servizi, tra cui i servizi legali non erano soggetti alla disciplina generale nella sua integralità, ma erano soggetti, di converso, ad alcune eccezioni (artt. 8 comma 3, 20, 21).</p> <p style="text-align: justify;">Sempre a supporto di tale impostazione ermeneutica, venivano menzionati dal Collegio giudicante la determina n. 4/2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il ventinovesimo “considerando” della direttiva 18 del 2004 ed ancora la deliberazione 19/2009 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata.</p> <p style="text-align: justify;">Il Collegio rappresentava, inoltre, che lo stesso codice dei contratti pubblici, dettando una disciplina specifica per i servizi di ingegneria e architettura, confermava l’inesistenza di un principio generale di equiparazione tra singole prestazioni d’opera e servizi intesi come complesso organizzato di utilità erogate con prestazioni ripetute ed organizzate.</p> <p style="text-align: justify;">La Sezione I del .T.A.R. Campania-Salerno riteneva, dunque, che la fattispecie oggetto di esame era da qualificarsi come un appalto di servizi, atteso che dai fatti emergeva in maniera evidente la volontà dell’ente di affidare ad un esterno la cura complessiva dei propri interessi giuridici, con conseguente applicabilità degli artt. 114-120 Codice Appalti.</p> <p style="text-align: justify;">L’A.G. predetta, una volta delineato il quadro normativo di riferimento, esaminava la legittimità dei provvedimenti adottati dall’ente locale. In particolare, il Collegio giudicante analizzava i presupposti richiesti dalla legge per l’esercizio dello ius poenitendi: sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto, rinnovata valutazione dell’interesse pubblico originario.</p> <p style="text-align: justify;">Il T.A.R. Campania-Salerno affermava, innanzitutto, la differenza che intercorre tra l’annullamento d’ufficio, che postula l’illegittimità dell’atto rimosso, e la revoca che esige una valutazione di opportunità (apprezzamento discrezionale della P.A.).</p> <p style="text-align: justify;">Successivamente, la Sezione I del T.A.R. Campania-Salerno illustrava i canoni per un corretta applicazione dell’art. 21 quinquies legge n. 241/1990: la revisione dell’assetto di interessi deve essere preceduta da un confronto con il destinatario; non è sufficiente un ripensamento tardivo e generico; le ragioni a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l’intensità dell’interesse pubblico; la motivazione deve essere profonda e convincente.</p> <p style="text-align: justify;">Di seguito, il Collegio enunciava i requisiti previsti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per l’esercizio legittimo del potere di revoca in tema di contratti pubblici: l’aggiudicazione è revocabile prima del perfezionamento del contratto; la revoca resta impraticabile dopo la stipula del contratto; la regolare definizione della procedura di gara mediante la selezione della migliore offerta, comporta una ponderazione rigorosa degli interessi coinvolti; il ritiro dell’aggiudicazione postula la sopravvenienza di ragioni di interesse pubblico segnatamente consistenti e preminenti rispetto all’affidamento ingenerato nel soggetto partecipante alla gara.</p> <p style="text-align: justify;">Tenendo conto dei suddetti principi, il T.A.R. Campania-Salerno riteneva la revoca dell’aggiudicazione effettuata dal Comune di Scafati pienamente legittima, in quanto la necessità di stabilizzare l’Avv. Fiorillo da un lato, ed il conseguente aggravamento dei costi per il servizio di difesa e consulenza legale dall’altro, supportavano l’adozione del provvedimento di autotutela.</p> <p style="text-align: justify;">Tale assunto veniva altresì argomentato in forza delle generali esigenze di contenimento della spesa pubblica da anni interesse del legislatore ed in virtù della giurisprudenza della Corte dei Conti, sez. giuristi Lazio, secondo cui il conferimento ad un professionista esterno deve tener conto dell’esistenza o meno di un ufficio legale interno, e anche della qualificata prestazione da rendere in giudizio.</p> <p style="text-align: justify;">Il T.A.R. Campania-Salerno, sul punto, rappresentava anche l’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale del Consiglio Stato, a tenore del quale è possibile adottare il provvedimento di revoca di una gara d’appalto quando il contratto non sia ancora concluso, motivando tale provvedimento con riferimento al risparmio economico derivante dalla revoca stessa.</p> <p style="text-align: justify;">Il Collegio giudicante, pertanto, affermava la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse all’esercizio del potere di autotutela da parte dell’ente locale, essendo state chiaramente indicate dall’amministrazione negli atti impugnati.</p> <p style="text-align: justify;">Da ultimo, il ricorrente lamentava l’assenza dell’avviso ex art. 7 legge n. 241/1990, ma il T.A.R. Campania respingeva anche tale doglianza, atteso che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non inficia la validità del provvedimento di revoca, se per la natura vincolata di quest’ultimo è palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Parimenti, non vi era illegittimità nelle omesse comunicazioni ex art. 29 d.lgs. 50/2016.</p> <p style="text-align: justify;">In conclusione, il T.A.R. Campania-Salerno statuiva che alla legittimità della revoca conseguiva l’infondatezza della domanda risarcitoria. Anche la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità pre-contrattuale doveva essere respinta, atteso che l’amministrazione ha esercitato il proprio potere di revoca non appena ha avuto notizia della circostanza sopravvenuta. Peraltro, secondo l’A.G. predetta non sussistevano nemmeno i presupposti per l’indennizzo ax art. 21 quinquies legge n. 241/1990.</p> <p style="text-align: justify;">Il T.A.R. Campania-Salerno, data la complessità della vicenda, compensava le spese di giudizio.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><em>Alessandro Piazzai</em></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p>