<p align="justify"></p> <p align="justify"><b>N. 06354/2010 Reg. Ric.</b></p> <p align="justify">La Sezione V del Consiglio di Stato, nel dirimere la presente controversia, prendeva le mosse dalle seguenti ragioni di</p> <p align="center">FATTO E DIRITTO</p> <p align="justify">L’Associazione culturale Cineporto impugnava innanzi al T.A.R. per il Lazio la deliberazione di Giunta del Comune di Roma n. 160/2009, riguardante l’approvazione del programma di manifestazioni di particolare rilievo da svolgersi nell’ambito dell’ “Estate Romana” 2009.</p> <p align="justify">Nella deliberazione impugnata venivano individuate undici manifestazioni e i relativi soggetti organizzatori (in gran parte associazioni culturali), con il riconoscimento, per ciascuna di esse, di un contributo economico.</p> <p align="justify">La ricorrente lamentava che, nonostante l’individuazione degli eventi compresi nell’ambito della manifestazione denominata “Estate Romana” prevedesse un contributo pubblico da parte dell’amministrazione comunale in favore degli organizzatori, non era stata mai indetta una procedura pubblica per raccogliere le manifestazioni di interesse di tutti gli operatori del settore culturale interessati, né i progetti o i curricula delle associazioni organizzatrici erano stati sottoposti ad una valutazione ex ante di apposita commissione.</p> <p align="justify">L’associazione ricorrente, a seguito di accesso agli atti, impugnava le direttive dell’Assessore alle politiche culturali e alla comunicazione del Comune di Roma (n. 63/2009; n. 91/2009): nella prima era espresso l’intendimento di identificare alcune manifestazioni culturali svoltesi a Roma e renderle appuntamenti fissi, così da riconoscere loro un finanziamento triennale svincolato dal bando relativo alla rassegne e ai festival di spettacolo dal vivo; nella seconda, preso atto della mancanza di risorse in bilancio per il triennio, si disponeva la dichiarazione di eventi storici ed appuntamenti fissi delle manifestazioni per il solo anno 2009.</p> <p align="justify">Con motivi aggiunti, la ricorrente impugnava anche le determinazioni dirigenziali del IV Dipartimento del Comune di Roma, di impegno delle somme indicate nella deliberazione di giunta e veniva reiterata la domanda di condanna del Comune al risarcimento del danno da quantificarsi ex art. 345 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F., ovvero in subordine, a titolo di danno morale o da perdita di chance.</p> <p align="justify">Il T.A.R. per il Lazio annullava la deliberazione della Giunta comunale e condannava il Comune di Roma al risarcimento del danno quantificato in euro 10.000, oltre alle spese del giudizio.</p> <p align="justify">Il Comune di Roma proponeva appello e l’Associazione culturale Cineporto spiegava appello incidentale.</p> <p align="justify">Con il primo motivo, il Comune di Roma censurava la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della legge n. 241/1990, sostenendo che il giudice di prime cure aveva erroneamente imputato all’amministrazione comunale di aver individuato le undici manifestazioni in mancanza e/o in violazione di criteri prefissati, laddove invece i criteri che avevano orientato la scelta dell’amministrazione erano stati espressamente indicati dalla stessa deliberazione comunale. Per l’ente locale, dunque, non vi era stata violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.</p> <p align="justify">Il Collegio riteneva il motivo inammissibile e infondato.</p> <p align="justify">Il supremo consesso amministrativo rappresentava anzitutto che il giudice di primo grado aveva annullato la deliberazione impugnata perché l’amministrazione non aveva espletato una procedura aperta alla partecipazione di tutte le associazioni culturali interessate mediante la presentazione di propri progetti.</p> <p align="justify">La sentenza impugnata aveva ritenuto fondata la violazione dell’art. 12 l. 241/1990, in quanto applicabile a qualsiasi fattispecie di attribuzione di vantaggi economici, per non aver il Comune di Roma individuato le manifestazioni meritevoli del contributo pubblico attraverso una procedura comparativa ispirata alla logica dell’evidenza pubblica. Pertanto, per il giudice di primo grado, vi era stata una violazione del principio di imparzialità.</p> <p align="justify">In secondo luogo, per il Consiglio di Stato, l’apprezzamento dell’alto valore artistico degli eventi individuati non poteva motivare la scelta del Comune di Roma e giustificare il mancato svolgimento di una procedura comparativa.</p> <p align="justify">A sostegno di tale impostazione, il Collegio richiamava l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la prescrizione contenuta nell’art. 12 l. 241/1990 è espressione di un principio generale, per il quale l’erogazione di somme di denaro da parte dell’amministrazione pubblica, in qualsiasi forma avvenga, non può considerarsi completamente libera, essendo, invece, necessario che la discrezionalità che connota tale attività sia incanalata mediante la preventiva predisposizione di criteri e modalità di scelta del progetto o dell’attività da beneficiare (Cons. Stato, sez. VI, 29 luglio 2019 n. 5319).</p> <p align="justify">Per il supremo consesso amministrativo, dunque, sul punto, la sentenza di primo grado non meritava le critiche rivoltele.</p> <p align="justify">Con il secondo motivo, l’amministrazione capitolina censurava la sentenza per aver riconosciuto all’associazione il risarcimento del danno (c.d. danno curriculare), consistente nella deminutio di prestigio che avrebbe subito per l’omessa riconduzione della manifestazione dalla stessa curata tra quelle ritenute di particolare rilievo nel panorama cittadino.</p> <p align="justify">In particolare, il Comune sosteneva che, da un lato, non poteva essere riconosciuto alcunché alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno, dal momento che l’associazione non avrebbe mai potuto conseguire alcun incremento curriculare, non avendo fornito alcun elemento probatorio; dall’altro lato, la quantificazione del danno, ancorata all’impegno di spesa medio sostenuto per ciascuna iniziativa finanziata, era erronea a priva di fondamento, poiché non aveva considerato che le somme erano erogate alle associazioni a consuntivo.</p> <p align="justify">Il Consiglio di Stato riteneva il motivo fondato.</p> <p align="justify">Per il Collegio, la sentenza del T.A.R. per il Lazio, nel condannare il Comune di Roma al risarcimento del danno curriculare (10.000 euro), non aveva svolto il c.d. giudizio prognostico, per accertare se, qualora l’amministrazione comunale avesse indetto una procedura di selezione pubblica, la ricorrente avrebbe potuto effettivamente conseguire il bene della vita sperato (inserimento tra le manifestazioni culturali meritevoli di finanziamento).</p> <p align="justify">Secondo il supremo consesso amministrativo l’esito del giudizio prognostico risultava particolarmente incerto, ed era proprio per questo motivo che era invalsa, nella giurisprudenza amministrativa l’utilizzo della tecnica risarcitoria della chance, sulla quale richiamava una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2018, 4225).</p> <p align="justify">Per il Collegio, era possibile accedere al risarcimento per equivalente solo se la chance aveva effettivamente raggiunto un’apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule “probabilità seria e concreta” o anche “elevata probabilità” di conseguire il bene della vita sperato. Al di sotto di tale livello, dove c’era la “mera possibilità”, vi era solo un ipotetico danno non meritevole di reintegrazione poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto.</p> <p align="justify">Il Consiglio di Stato riteneva che, nel caso di specie, stante la suddetta regola generale (applicabile anche al di fuori della materia delle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici), l’associazione ricorrente non aveva dato prova che, ove fosse stata regolarmente espletata una procedura comparativa tra tutte le associazioni culturali interessate ad ottenere finanziamenti per l’organizzazione di eventi nell’ambito dell’ “Estate Romana”, avrebbe potuto utilmente collocarsi nell’ipotetica graduatoria finale.</p> <p align="justify">Ne conseguiva che, sul punto, la sentenza di primo grado era da riformare.</p> <p align="justify"><a name="_GoBack"></a> Nell’appello incidentale, l’Associazione culturale Cineporto sosteneva che il giudice di prime cure aveva erroneamente limitato l’annullamento alla deliberazione della Giunta comunale, senza ricomprendervi anche le determinazioni dirigenziali del IV Dipartimento, impugnate con motivi aggiunti, con le quali erano stati concessi i finanziamenti alle associazioni culturali individuate nella predetta deliberazione. Per l’appellante, annullato l’atto presupposto, ne derivava l’effetto caducante nei confronti di tutte le successive determinazioni.</p> <p align="justify">Il supremo consesso amministrativo riteneva il motivo infondato.</p> <p align="justify">Per il Collegio, venuta meno la deliberazione della Giunta, l’associazione ricorrente aveva conseguito la rimozione della lesione subita (situazione soggettiva di interesse legittimo per non aver il Comune svolto una procedura comparativa pubblica).</p> <p align="justify">Inoltre, il Consiglio di Stato rappresentava che le determinazioni di avvio della procedura per il pagamento delle somme non costituivano ulteriori atti della medesima sequenza procedimentale della delibera di Giunta, quanto piuttosto atti di un’ordinaria procedura di pagamento dell’obbligazione pecuniaria assunta con la determinazione di Giunta.</p> <p align="justify">In conclusione, il Collegio accoglieva il secondo motivo dell’appello principale, respingeva la domanda di risarcimento del danno proposta dall’associazione, e respingeva altresì il ricorso incidentale, compensando, stante la reciproca soccombenza, le spese del presente grado di giudizio.</p> <p align="justify"></p> <p align="justify"><em>Alessandro Piazzai</em></p>