<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Urbanistica ed edilizia – Presupposti per la cessione di cubatura – Fattispecie</strong></p> <p style="text-align: justify;">La controversia oggetto di esame da parte della Sezione III del T.A.R. Sicilia – Catania prende le mosse dalla seguente vicenda di</p> <p style="text-align: justify;">FATTO</p> <p style="text-align: justify;">In data 14/07/2010 il Comune di Chiaramonte Gulfi rilasciava alla controinteressata Sig.ra Distefano Carmela la concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato da adibire a canile, confinante con terreno di proprietà del ricorrente.</p> <p style="text-align: justify;">Quest’ultimo, con nota del 12/10/2010, proponeva istanza di revoca in autotutela della citata concessione edilizia, rappresentando in particolare tre doglianze: 1) il rilascio di tale concessione era avvenuto in violazione dei limiti edificatori del comparto in cui doveva sorgere il fabbricato; 2) violazione della normativa in materia sanitaria (gli allevamenti di animali rientravano tra le attività insalubri e pertanto dovevano essere isolati dalle compagne e tenuti lontani dalle abitazioni); 3) l’attività del canile creava problemi di inquinamento del vicino pozzo del Consorzio di irrigazione Gulfi (problema già rilevato dal medesimo ente con nota del 12/02/2010).</p> <p style="text-align: justify;">Il Comune riscontrava l’istanza del ricorrente con nota del 22/10/2010, limitandosi ad informarlo che era stato avviato il relativo procedimento istruttorio.</p> <p style="text-align: justify;">Avverso la suddetta concessione edilizia il ricorrente proponeva ricorso giurisdizionale, deducendo le seguenti censure: violazione del principio dell’asservimento, del d.m. n. 1444/1968, eccesso di potere per sviamento e per abuso di potere, carenza di motivazione e di istruttoria (compatibilità del progetto con presenza del pozzo), violazione delle n.t.a. dello strumento urbanistico comunale, dell’art. 216 del R.D. n. 1265/1934 e del d.m. sanità del 5/09/1994.</p> <p style="text-align: justify;">Il ricorrente, nel riproporre le doglianze illustrate nell’istanza di revoca, stigmatizzava inoltre che l’intervento edilizio progettato utilizzava volumetria relativa a particelle di altro foglio catastale e che alcune delle particelle indicate in progetto erano prive di capacità edificatorie.</p> <p style="text-align: justify;">Il Comune si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso.</p> <p style="text-align: justify;">Il Collegio riteneva il ricorso fondato per le motivazioni che seguono.</p> <p style="text-align: justify;">IN DIRITTO</p> <p style="text-align: justify;">Segnatamente, la Sezione III affermava la fondatezza, in base alle risultanze di fatto dedotte dalle parti, dei due primi motivi di ricorso:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Il provvedimento era stato adottato sulla base di illegittimo “asservimento”, ai fini del computo della volumetria ammissibile;</li> <li>L’area di cui all’intervento edilizio era priva di capacità edificatoria, in quanto la relativa volumetria risultava già utilizzata in relazione ai lavori di edificazione di un fabbricato rurale (concessione edilizia n. 4023 del 1994).</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Il Comune di Chiaramonte Gulfi rappresentava, a sostegno della possibilità di asservimento di aree anche distanti tra di loro ai fini del calcolo della cubatura, che, nel caso di specie, la costruzione di canile in zona agricola non comportava alcun incremento al “carico urbanistico”.</p> <p style="text-align: justify;">Sul punto il T.A.R. Sicilia – Catania rilevava che la giurisprudenza amministrativa (C.G.A.R.S. n. 314 del 8/04/2019; T.A.R. Campania Salerno n. 1675 del 9/07/2016) aveva a più riprese stabilito le condizioni in presenza delle quali si ritiene legittima la cessione di cubatura: ubicazione degli immobili nella stessa zona omogena; contiguità degli immobili per gli effetti urbanistici; identità delle opere di urbanizzazione, realizzate per l’intera zona, poste a servizio del fondo cedente e del fondo beneficiario della cubatura; non alterazione del carico urbanistico della zona ed immutata densità territoriale complessiva, a seguito della ridistribuzione della volumetria tra i due fondi.</p> <p style="text-align: justify;">In particolare, secondo tale indirizzo la contiguità andava intesa come effettiva e significativa vicinanza. Per il Collegio, nel caso in esame, pur tenendo in considerazione che il requisito della contiguità o della significativa vicinanza ha natura flessibile (come sostenuto dal Comune), era evidente che la distanza di più di 8 km tra i fondi, la loro ubicazione in contrade diverse, censite in mappali diversi, non integrava il detto requisito.</p> <p style="text-align: justify;">Per il T.A.R. Sicilia la non alterazione del carico urbanistico per effetto del trasferimento di volumetria era smentita dall’esame delle caratteristiche dell’intervento edilizio (come descritto nella relazione tecnica dall’Ing. Noto). Il progetto prevedeva infatti la realizzazione di un corpo di uffici di 367 mq con altezza di 3 metri ed in più 34 box totali per cani.</p> <p style="text-align: justify;">Ad avviso del Collegio si trattava dunque di una edificazione tale da determinare un significativo carico urbanistico.</p> <p style="text-align: justify;">Alla luce delle considerazioni espresse, per la Sezione III il ricorso meritava accoglimento. Le spese seguivano la soccombenza.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Commento</strong></p> <p style="text-align: justify;">La questione oggetto di scandaglio da parte del T.A.R. Sicilia merita attenzione in quanto si sofferma sui presupposti per la cosiddetta “cessione di cubatura”, che ripropone il delicato tema dell’ambito di dilatazione dello ius aedificandi, nel quale si scontrano, da un lato, l’interesse del privato all’esercizio del proprio diritto di proprietà; e dall’altro, l’interesse dell’Amministrazione teso a circoscrivere i limiti del medesimo “terribile” diritto, in attuazione di finalità pubblicistiche (corretto assetto territoriale).</p> <em>Alessandro Piazzai</em>