<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Enti locali – Edilizia e urbanistica – presupposti di legittimità del potere sostitutivo regionale nell’attività di repressione degli abusi edilizi </strong></p> <p style="text-align: justify;">La causa oggetto di decisione da parte del Consiglio di Stato ha origine dalla vicenda che segue.</p> <p style="text-align: justify;">FATTO</p> <p style="text-align: justify;">Il Comune di Cardito impugnava innanzi al T.A.R. Campania-Napoli il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con il quale era stato nominato Commissario ad acta, ai sensi della L.R. n. 10/2004, l’Arch. Cassano, che aveva il compito, sostituendosi all’amministrazione comunale, di provvedere alla demolizione di un fabbricato abusivo realizzato nel territorio dell’ente locale istante.</p> <p style="text-align: justify;">Il ricorrente esponeva due motivi di ricorso. Con la prima doglianza lamentava che la Regione non aveva reiterato la diffida a provvedere prevista dall’art. 10 L.R. n. 10/2004, impendendo così di rappresentare la pendenza di un procedimento attivato su istanza dell’interessato e finalizzato all’approvazione di una variazione urbanistica diretta alla rimozione dei vizi, che avevano determinato l’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire.</p> <p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo di ricorso rappresentava che, l’art. 10 L.R. n. 10/2004, disposizione non suscettibile di estensione analogica, prevede il potere sostitutivo in capo alla Regione solo nel caso in cui si tratti di reprimere abusi edilizi soggetti alla disciplina dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e non invece nel caso regolato dall’art. 38 della medesima norma.</p> <p style="text-align: justify;">Il T.A.R. respingeva il ricorso e pertanto il Comune di Cardito interponeva gravame, esponendo due motivi d’appello. Si costituivano e resistevano in giudizio la Regione Campania e il controinteressato Grassia.</p> <p style="text-align: justify;">DIRITTO</p> <p style="text-align: justify;">Preliminarmente, il Consiglio di Stato si pronunciava sull’inammissibilità dell’appello dedotta dalla Grassia per la mera riproposizione dei motivi di ricorso di primo grado e per carenza dei requisiti ex art. 101 c.p.a.</p> <p style="text-align: justify;">Tuttavia, secondo il Collegio le censure dedotte dall’appellante erano specifiche, essendo irrilevante che i motivi di ricorso coincidessero con quelli formulati in primo grado. Non vi era stata dunque alcuna violazione dell’art. 101 c.p.a., e conseguentemente, il supremo consesso amministrativo dichiarava l’appello ammissibile.</p> <p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, di seguito, esaminava il primo motivo di appello, nel quale il Comune di Cardito aveva ritenuto necessaria la pronuncia di una nuova diffida ad adempiere da parte della Regione.</p> <p style="text-align: justify;">Per il Collegio tale motivo era infondato.</p> <p style="text-align: justify;">Secondo l’A.G. predetta, infatti, la nomina del nuovo Commissario era avvenuta quando ancora non si era conclusa la procedura sostitutiva introdotta con la precedente diffida (del 19 aprile 2013) e di conseguenza non occorreva emanare una nuova diffida.</p> <p style="text-align: justify;">Secondo il Collegio giudicante, invero, la procedura sostitutiva poteva ritenersi terminata soltanto quando fossero stati adottati i provvedimenti commissariali sostitutivi delle funzioni comunali o fossero state restituite al Comune le prerogative decisionali relative al caso.</p> <p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato riteneva, inoltre, che nel caso di specie, non vi era stata nemmeno una lesione del principio di leale collaborazione, dato che l’ipotetica adozione di una proposta di variante urbanistica era stata resa nota all’amministrazione comunale dopo la nomina del Commissario ad acta.</p> <p style="text-align: justify;">Il secondo motivo dedotto dal Comune di Cardito censurava, invece, la possibilità di esercitare il potere sostitutivo da parte della Regione anche in presenza di attività repressiva conseguente all’annullamento in sede giurisdizionale di un permesso di costruire.</p> <p style="text-align: justify;">Il supremo consesso amministrativo riteneva detto motivo fondato per le seguenti ragioni giuridiche.</p> <p style="text-align: justify;">In primo luogo, la VI Sezione del Consiglio di Stato rappresentava che, dalla rubrica dell’art. 10 L.R. n. 10/2004 (Interventi sostitutivi della Regione ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001), si evinceva palesemente che il potere sostituivo fosse attivabile solo in presenza di interventi edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità e con variazione essenziali da esso.</p> <p style="text-align: justify;">In secondo luogo, secondo il Collegio, l’impostazione ermeneutica sopra enunciata veniva confermata anche dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. n. 10/2004 (“Il Presidente della Giunta regionale, trascorsi i termini di cui al D.P.R. n. 380/2001, articolo 31, comma 8, diffida il comune a concludere l’attività repressiva entro trenta giorni e, in caso di inerzia, attiva l’esercizio dei poteri di intervento sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta dandone comunicazione al comune”).</p> <p style="text-align: justify;">Da ultimo, il Consiglio di Stato rappresentava che l’esercizio del potere sostitutivo non era suscettibile di applicazione analogica anche in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma statale e di quella regionale. Pertanto, la funzione sostitutiva della Regione si applicava esclusivamente alla fattispecie di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, e quindi non era estensibile all’art. 38 della medesima legge, che si distingue per presupposti applicativi ed effetti giuridici.</p> <p style="text-align: justify;">In conclusione, la VI Sezione del Consiglio di Stato, sulla scorta di quanto sopra, accoglieva l’appello e conseguentemente annullava il decreto del Presidente della Giunta Regionale. Il Collegio giudicante riteneva sussistenti i presupposti per compensare le spese del doppio grado di giudizio.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Alessandro Piazzai</p>