In tema di somministrazione di la fornitura idrica, laddove la carta dei servizi preveda l’obbligo della somministrante di avvisare l’utente di consumi anomali, non può ritenersi correttamente adempiuto l’obbligo informativo in argomento con la mera spedizione della fattura riepilogativa dei consumi. Ne consegue da ciò il diritto dell’utente a vedersi riconosciuto il corrispondente risarcimento del danno non assumendo alcuna efficacia infirmante del nesso eziologico la mancata autolettura, da parte dell’utente, del contatore.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo del ricorso si denunzia “art. 360 c.p.c., n. 3 falsa applicazione della norma di cui all’art. 7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato”. Con il secondo motivo si denunzia “art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 28 e 43 del Regolamento del Servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile”. I due motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. La società ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione delle previsioni della Carta del Servizio Idrico Integrato, nonché di quelle del Regolamento del Servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile, da parte del giudice di secondo grado, nella ricostruzione e nella individuazione degli obblighi rispettivamente gravanti sulle parti del contratto di somministrazione di acqua potabile, con riguardo all’ipotesi, verificatasi nella fattispecie, di una perdita occulta nell’impianto idrico dell’utente che abbia determinato rilevanti consumi anomali, nonché nella liquidazione del conseguente danno. Orbene, l’interpretazione delle previsioni della indicata Carta e dell’indicato Regolamento deve ritenersi effettuata correttamente dalla corte di appello. Quest’ultima, richiamando espressamente gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, ha affermato che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo previsto per l’azienda fornitrice dall’art. 7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato (che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all’utente di avere pronta contezza dell’anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l’aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta); ha aggiunto che l’adempimento o meno dell’utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, nonché di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell’inadempimento dell’azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell’utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno. La decisione impugnata si sottrae quindi alle censure di cui al ricorso, con riguardo all’affermazione della sussistenza dell’inadempimento contrattuale della società ricorrente alle obbligazioni su di essa gravanti a tutela del diritto dell’utente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali, nonché con riguardo al suo obbligo di risarcire il danno conseguente. Costituisce poi, a giudizio della Corte, questione di fatto, oggetto di accertamento sostenuto da adeguata motivazione, non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, l’individuazione e la liquidazione, da parte del giudice di merito, del danno conseguente al suddetto inadempimento, sia sotto il profilo del nesso di causa tra inadempimento e danno, sia sotto il profilo dell’irrilevanza in proposito, sotto il profilo eziologico, della mancata autolettura del contatore da parte dell’utente, sia infine sotto il profilo della determinazione finale del quantum del pregiudizio risentito dall’utente stesso. Sotto tale profilo, il ricorso si risolve nella contestazione di accertamenti di fatto riservati ai giudici di merito e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 3. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Cass. civ., III, ord., 15.09.2021, n. 24904