Corte costituzionale, sentenza 7 marzo 2025, n. 26
PRINCIPIO DI DIRITTO
La Corte di cassazione – nel caso di specie – non ha esercitato un potere estraneo a quello giurisdizionale e, quindi, non vi è stata alcuna interferenza dello Stato e, per esso, del giudice ordinario, nella potestà legislativa spettante alla Regione Calabria.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
1.- La Regione Calabria ha proposto conflitto di attribuzione fra enti, in relazione all’ordinanza della Corte di cassazione, prima sezione civile, n. 15159 del 2024 chiedendo che si dichiari che non spetta allo Stato e, per esso, al giudice ordinario, il potere di disapplicare leggi regionali e, nello specifico, la legge reg. Calabria n. 18 del 2017, in materia di servizio idrico integrato. La ricorrente lamenta la lesione delle proprie funzioni legislative riconosciute dagli artt. 101, 102, 117, 121 e 134 Cost., nonché dall’art. 16 dello statuto regionale. La denunciata disapplicazione inciderebbe sulla competenza legislativa garantita alle regioni dall’art. 117 Cost., nonché sul principio di cui all’art. 101, secondo comma, Cost., secondo il quale il giudice è soggetto soltanto alla legge e non può, pertanto, rifiutarsi di applicarla.
2.- In via preliminare, va affrontata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell’uso improprio dello strumento del conflitto tra enti. Secondo la difesa dello Stato, la Regione Calabria avrebbe censurato non già una carenza di giurisdizione, bensì asseriti errores in iudicando in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione con l’ordinanza impugnata e, segnatamente, l’attività interpretativa da questa svolta. L’eccezione non può essere accolta, in quanto la Regione Calabria incentra le sue censure sulla presunta disapplicazione dell’art. 19 della legge reg. Calabria n. 18 del 2017 da parte della Corte di cassazione: ciò che comporterebbe, nella prospettazione della ricorrente, una lesione della sua potestà legislativa e, dunque, delle sue attribuzioni costituzionalmente garantite.
3.- Passando al merito del conflitto, ai fini di una migliore comprensione dell’oggetto del conflitto è utile una breve ricostruzione della disciplina riguardante il trasferimento delle funzioni delle ATO che operavano nella Regione Calabria. L’art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009 ha disposto, a livello nazionale, la soppressione delle ATO decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, nonché la nullità di ogni atto da esse compiuto oltre tale termine. La legge statale ha anche previsto che, nel termine di un anno, «le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità». L’art. 47, comma 1, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, in espressa attuazione della citata disciplina statale, ha previsto che le funzioni delle ATO fossero «esercitate, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla Regione Calabria, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle attuali Autorità d’Ambito».
Il comma 3 del medesimo art. 47 ha stabilito, tra l’altro, che le amministrazioni provinciali, con il supporto di un commissario liquidatore, procedessero all’elaborazione di un «piano di ricognizione» della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria delle ATO. Il successivo comma 4 ha imposto alla giunta regionale, sulla base del piano di ricognizione di cui al comma 3, di fornire «senza ritardo al Dipartimento “Infrastrutture e Lavori pubblici” appropriate linee d’indirizzo per l’organizzazione della gestione del servizio idrico integrato». La legge reg. Calabria n. 18 del 2017 ha, poi, istituito l’AIC, ente pubblico non economico che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, di tale legge regionale, dalla data di effettivo insediamento degli organi, subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, alle ATO soppresse.
Per il successivo comma 2, «[a] seguito della ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 47, comma 3, della L.R. n. 34/2010, con delibera di Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di servizio idrico, è compiutamente disciplinata la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti». L’art. 24 della legge reg. Calabria n. 18 del 2017 ha altresì abrogato, a decorrere dall’entrata in vigore della medesima legge regionale, alcune disposizioni, tra cui, con il comma 1, lettera b), i primi due commi dell’art. 47 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010. Da ultimo, la legge reg. Calabria n. 10 del 2022 ha previsto il trasferimento all’Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria delle funzioni già svolte dall’AIC e ha abrogato varie disposizioni della legge reg. Calabria n. 18 del 2017, compresi gli artt. 19 e 24.
4.- Nell’ambito di tale quadro normativo, la Regione Calabria ha proposto l’odierno conflitto, sostenendo che la Corte di cassazione non avrebbe potuto disapplicare l’art. 19 della legge reg. Calabria n. 18 del 2017. Aggiunge di avere espressamente richiamato nel ricorso per cassazione tale articolo, perché esso confermerebbe la necessità di una delibera di giunta regionale per il subentro nei rapporti giuridici delle ATO.
5.- Così chiarito il senso delle contestazioni della ricorrente, va in primo luogo rilevato che le censure mosse nel ricorso in riferimento agli artt. 102, 121 e 134 Cost., nonché all’art. 16 dello statuto della Regione Calabria vanno ritenute inammissibili, in quanto tali parametri vengono evocati senza alcuna motivazione specifica a supporto.
6.- Residuano, dunque, le censure riguardanti l’interferenza nel potere legislativo della Regione Calabria (art. 117 Cost.) e l’esercizio da parte della Corte di cassazione di un potere estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale, a causa della asserita disapplicazione dell’art. 19 della legge reg. Calabria n. 18 del 2017 (art. 101, secondo comma, Cost.). Tali censure non sono fondate, per la dirimente ragione che l’art. 19 non era applicabile, ratione temporis, alla fattispecie dedotta in giudizio. Infatti, la Corte di cassazione era stata chiamata a decidere se fosse o meno corretta l’interpretazione, fornita dalla Corte d’appello di Catanzaro, dell’art. 47 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010.
Il giudice di appello aveva sostenuto che l’art. 47 prevedesse l’immediato subentro della Regione Calabria nei rapporti giuridici delle ATO, senza necessità del “filtro” di una delibera della giunta regionale. Il giudice di legittimità, nel confermare la decisione d’appello, ha espressamente statuito che, poiché il subentro nelle funzioni di autorità d’ambito avviene «senza alcun atto amministrativo di conferimento», l’individuazione, con delibera della giunta regionale, dei rapporti ricadenti in detto subentro ha «un carattere di mera ricognizione ed elencazione, soprattutto a beneficio e tutela dei terzi».
Dunque, il thema decidendum sottoposto alla Corte di cassazione consisteva nello stabilire se la Regione Calabria fosse soggetto passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, in quanto subentrata all’ATO 1 in attuazione dell’art. 47 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, l’unico applicabile alla controversia. Rispetto a tale questione, è inconferente il richiamo operato dalla Regione all’art. 19 della legge reg. Calabria n. 18 del 2017 che, peraltro, non è una norma di interpretazione autentica dell’art. 47 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, ma ha unicamente regolato, pro futuro, il subentro dell’istituenda AIC alle soppresse ATO.
In conclusione, la Corte di cassazione, con l’impugnata ordinanza n. 15159 del 2024, non ha disapplicato alcuna disposizione regionale, ma si è limitata a interpretare la normativa applicabile alla vicenda controversa, vale a dire l’art. 47 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010. Ne discende che la Corte di cassazione non ha esercitato un potere estraneo a quello giurisdizionale e che, quindi, non vi è stata alcuna interferenza dello Stato e, per esso, del giudice ordinario, nella potestà legislativa spettante alla Regione Calabria.