Corte Costituzionale, sentenza 07.03.2025 n. 25
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE
- Il TAR Emilia-Romagna dubita della legittimità costituzionale dell’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 14, comma 1, lettera a-bis), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, nella parte in cui, imponendo il requisito della conoscenza linguistica per l’attribuzione della cittadinanza italiana, precluderebbe la sua concessione «a quei soggetti che, in ragione della impossibilità di apprendere la lingua per gravi disabilità e certificati deficit cognitivi, non siano nelle condizioni di documentar[ne] la conoscenza». È denunciato il contrasto della disposizione con gli artt. 2, 3, 10 e 38 Cost.
- Il giudice a quo solleva le questioni nel corso di un giudizio di impugnazione di un provvedimento prefettizio che ha dichiarato inammissibile l’istanza di una straniera di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992, sul presupposto del difetto del possesso del suddetto requisito linguistico.
- In punto di rilevanza, il TAR rimettente osserva che, dall’eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, deriverebbe l’accoglimento del ricorso. In relazione alla non manifesta infondatezza, l’ordinanza – esclusa la praticabilità di una interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione, alla luce del suo chiaro tenore letterale assume, per quattro profili, l’illegittimità costituzionale della norma che subordina l’acquisto della cittadinanza alla prova della conoscenza della lingua anche per l’individuo incapace, in termini oggettivi e insuperabili, di apprenderla a causa di deficit psico-fisici.
- In primo luogo, sarebbe leso l’art. 2 Cost.: la condizione impedirebbe alla persona disabile di ottenere «un diritto fondamentale, qual è lo status di cittadino». In secondo luogo, l’imposizione generalizzata della dimostrazione della adeguata conoscenza dell’italiano violerebbe il principio di uguaglianza di cui all’art. 3, primo comma, Cost., in quanto concretizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti «“sani”», capaci di apprenderlo, e soggetti «“non sani”», impediti nell’apprendimento e, di conseguenza, nell’acquisizione della cittadinanza. Ancora, l’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, in parte qua, vulnererebbe l’art. 38, primo e terzo comma, Cost. che, per «evitare che la disabilità [sia] fattore limitativo dell’uguaglianza, delinea un sistema [che] riconosc[e] il diritto all’assistenza sociale per gli “inabili” al lavoro e […] il diritto all’educazione e alla formazione professionale agli “inabili” e ai “minorati”». Infine, il mancato esonero dalla prova del requisito linguistico contrasterebbe con l’art. 10 Cost., in relazione all’art. 18, comma 1, lettere a) e b), della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.
- In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 18, comma 1, lettere a) e b), della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. Il parametro costituzionale evocato risulta, infatti, del tutto inconferente (tra le altre, sentenze n. 189 e n. 96 del 2024, n. 171 del 2023 e n. 259 del 2022). Il giudice a quo assume che l’ordinamento interno «è tenuto a conformarsi a mente» dell’art. 10 Cost. alla suddetta Convenzione. Tale parametro costituzionale, tuttavia, non è quello per il tramite del quale la norma internazionale assume la capacità di condizionare la normazione interna. Non lo è con riferimento al suo primo comma, in quanto non si lamenta la violazione del diritto internazionale consuetudinario, bensì di quello pattizio. Non lo è neppure con riferimento al suo secondo comma, poiché la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità non è un trattato avente a oggetto la «condizione giuridica dello straniero», configurandosi semmai come obbligo internazionale la cui violazione sarebbe in ipotesi riconducibile all’art. 117, primo comma, Cost. (sentenze n. 168 del 2023 e n. 236 del 2012).
- La ratio dell’introduzione della competenza linguistica quale requisito costitutivo della fattispecie acquisitiva dello status civitatis risiede nella volontà del legislatore di riscontrare, per il suo tramite, un rilevante grado di integrazione dello straniero nella comunità nazionale cui è richiesto di accoglierlo. Il legislatore, nella disposizione censurata, ha previsto solo due casi di esonero dal riscontro della abilità linguistica per il richiedente la cittadinanza. Sono, infatti, esclusi dalla relativa dimostrazione, a mente del secondo alinea dell’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea e l’apolide che versino in due alternative condizioni: a) se, al primo regolare ingresso in Italia, contestualmente alla richiesta del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4- bis del d.lgs. n. 286 del 1998; b) se siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998.
- Con riferimento a tali discipline deve ancora sottolinearsi che, diversamente da quella censurata, l’imposizione del requisito di apprendimento linguistico si accompagna a norme che con diverse, ma simili formule dispensano, rispettivamente dalla sottoscrizione dell’accordo o dalla sottoposizione al test linguistico, lo straniero che presenti disabilità gravemente limitative della possibilità di acquisire la conoscenza dell’italiano. In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 179 del 2011 «[n]on si fa luogo alla stipula dell’accordo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e, se stipulato, questo si intende adempiuto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale». A sua volta, l’art. 1, comma 3, lettera b), del d.m. 7 dicembre 2021 esclude la necessità del superamento del test linguistico per il rilascio del permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti, «[per lo] straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica».
- Nel merito, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. è fondata, con assorbimento delle ulteriori questioni. L’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 impone la verifica della padronanza linguistica non elementare per chiunque presenti l’istanza di cittadinanza, senza accompagnarsi ad un’altra norma che, restringendone la portata soggettiva, esoneri dalla prova del requisito le persone che siano oggettivamente impossibilitate ad apprendere la lingua italiana, a causa di una infermità o di una menomazione di natura fisica o psichica. Ciò, peraltro, al contrario di quanto l’ordinamento preveda per lo straniero cui sia richiesto di sottoscrivere l’accordo di integrazione o per lo straniero che faccia istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Così facendo, la norma censurata tratta, ingiustificatamente e irragionevolmente, in modo uguale situazioni diverse: detta, infatti, una disciplina uniforme – la prova del possesso della competenza linguistica – valida anche per persone che, in ragione della loro disabilità, versano in situazione oggettivamente diversa dalla generalità dei richiedenti la cittadinanza. In senso opposto, il principio di eguaglianza richiede, nella fattispecie in esame, che per tale specifica categoria di stranieri il riscontro dell’integrazione avvenga con requisiti commisurati, e quindi proporzionati, alle relative capacità e, dunque, esige una disciplina differenziata con dispensa dalla prova del requisito linguistico (si vedano, per la violazione del principio di uguaglianza in ragione dell’ingiustificata omologazione di situazioni differenti, tra le altre, sentenze n. 165 del 2022, n. 185 e n. 143 del 2021, n. 274 del 2016 e, in particolare, n. 163 del 1993).
- In conclusione, deve ritenersi che l’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 sia costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede una clausola di esenzione dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana per lo straniero che versi in condizioni di oggettiva e documentata impossibilità di acquisirla in ragione di una disabilità.