<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, I Sezione Penale, sentenza 09 giugno 2021, n. 22734</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li><em> Il secondo motivo di ricorso di rilievo assorbente rispetto agli altri merita accoglimento.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>La Corte territoriale, come in precedenza evidenziato, ha ritenuto che il dedotto rapporto tra l’imputata e la minore (zia e nipote), derivante dall’istituto islamico della <strong>kafala</strong> che, secondo la difesa, avrebbe comportato l’assunzione da parte della prima di precisi doveri di cura, assistenza, educazione nei confronti della seconda e che avrebbe scriminato la condotta posta in essere dalla B. , non scalfiva il valore probatorio degli altri elementi acquisiti.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>In particolare, la Corte è giunta a questa conclusione in ragione soprattutto dell’impiego da parte dell’imputata di un documento di identità contraffatto della minore.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Tuttavia, ha omesso di esaminare la documentazione prodotta dalla difesa relativa all’esistenza dell’indicato istituto islamico, come chiaramente si evince dall’espressione "peraltro l’atto è in lingua francese", contenuta nell’impugnata sentenza.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Ciò ha comportato un evidente vulnus, in quanto i giudici di merito avrebbero dovuto accertare la <strong>validità</strong> o meno della dedotta kafala e la sua <strong>equiparabilità al rapporto madre/figlio</strong> per le importanti conseguenze giuridiche derivanti in caso di esito positivo di detta valutazione.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>La Corte, in altri termini, avrebbe dovuto accertare - come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria - se in concreto la kafala fosse idonea a escludere la terzietà (o estraneità familiare) tra l’imputata e la minore come la giurisprudenza di questa Corte ha escluso nell’ambito della relazione genitore - figlio (cfr. Cass. Sez. 1, 23872 del 03/06/2010, Rv. 247983, che ha affermato che "non integra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina la condotta dello straniero che faccia illegalmente ingresso nel territorio dello Stato portando con sé la propria figlia minorenne").</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="2"> <li><em> Tale fondamentale esame dovrà essere compiuto, nel giudizio di rinvio, da altra sezione della Corte di appello di Roma.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>In caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p>