Corte costituzionale, sentenza 7 marzo 2025, n. 27
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale con cui il giudice rimettente solleva l’illegittimità dell’art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio sia per il delitto di utilizzo di documenti contraffatti o alterati, sia per quelli di contraffazione o alterazione di documenti descritti nella stessa norma, e non invece trattamenti sanzionatori differenziati, non prevedendo in particolare che la pena edittale per il delitto di utilizzo di documenti contraffatti o alterati sia determinata riducendo di un terzo la pena prevista per le condotte di contraffazione o alterazione dei documenti medesimi, analogamente a quanto disposto dall’art. 489 c.p..
La Corte non è persuasa che la disposizione all’esame comprenda fattispecie che, già nella loro dimensione astratta, siano evidentemente connotate da disvalore tanto differente, da rendere necessaria la previsione di diverse cornici edittali, posto che l’utilizzazione del documento presuppone, nella generalità dei casi, un previo concorso, quanto meno morale, dell’utilizzatore nella falsificazione del documento stesso, di talché non appare irragionevole che il legislatore abbia ritenuto di sottoporre alla medesima cornice edittale tutte e tre le condotte descritte dalla disposizione censurata, consentendo così alla pubblica accusa di ottenere una condanna sulla base della prova, alternativamente, di una sola di esse.
Quanto poi all’asserito diverso grado di progressione criminosa che connoterebbe le tre fattispecie, è semmai vero il contrario: la condotta di contraffazione o alterazione di un documento al fine di ottenere un permesso di soggiorno costituisce, a ben guardare, condotta preparatoria rispetto a quella di presentazione del documento da parte dell’interessato alle autorità di polizia, essendo proprio quest’ultima condotta (che integra l’ipotesi criminosa di “utilizzazione” prevista dalla disposizione all’esame) a creare un immediato pericolo per il bene giuridico protetto.
Neppure sussiste una violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento tra la disposizione censurata e le ipotesi di mero uso dell’atto falso, previste dall’art. 489 cod. pen., stante la peculiare natura dei documenti cui si riferisce la disposizione.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il GUP del Tribunale di Vicenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione, «nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio sia per il delitto di utilizzo di documenti contraffatti o alterati, sia per quelli di contraffazione o alterazione di documenti descritti nella stessa norma, e non invece trattamenti sanzionatori differenziati, non prevedendo in particolare che la pena edittale per il delitto di utilizzo di documenti contraffatti o alterati sia determinata riducendo di un terzo la pena prevista per le condotte di contraffazione o alterazione dei documenti medesimi, analogamente a quanto disposto dall’art. 489 c.p.».
1.1. L’art. 5, comma 8-bis, primo periodo, t.u. immigrazione, nella versione applicabile nel processo a quo, recita: «[c]hiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni».
- Il rimettente deve giudicare, con rito abbreviato, della responsabilità penale dell’imputato per il delitto previsto da tale disposizione, della cui compatibilità con gli artt. 3 e 27 Cost. dubita sulla base di un duplice ordine di argomenti.
2.1. Da un lato, la previsione, da parte del legislatore, di un’unica e indifferenziata cornice sanzionatoria per fattispecie che già in astratto sono caratterizzate da un diverso disvalore sarebbe incompatibile con il principio di uguaglianza, sotto il profilo dell’irragionevole eguale trattamento di situazioni differenziate.
2.2. Dall’altro, la mancata previsione di una diminuzione di pena per la fattispecie di mero uso di un documento contraffatto o alterato, da parte di chi non sia concorso nella contraffazione o nell’alterazione, creerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina sanzionatoria dei reati comuni di falso contenuta nel codice penale; disciplina che prevede per le fattispecie di mero uso del documento contraffatto o alterato, ai sensi dell’art. 489 cod. pen., la riduzione di un terzo della pena rispetto ai delitti di falsità materiale contemplati dagli articoli precedenti.
2.3. Da ciascuno di tali profili discenderebbe altresì la violazione del principio di proporzionalità della pena, fondato sugli artt. 3 e 27 Cost., in quanto il giudice si troverebbe costretto a commisurare la pena all’interno di un unitario compasso edittale, senza poter tenere conto del diverso disvalore della condotta di mero utilizzo rispetto a quelle di contraffazione o di alterazione del documento.
- Preliminarmente, occorre osservare che la disposizione censurata – rispetto alla formulazione in vigore al momento del fatto contestato all’imputato – è stata modificata dall’art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020) e dall’art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 103.
Tali modifiche hanno progressivamente aggiunto nuove tipologie di documenti al già nutrito elenco contenuto nella disposizione in vigore al momento del fatto addebitato all’imputato, risalente al luglio 2019.
3.1. Tuttavia, trattandosi di modifiche estensive della punibilità, esse certamente non potrebbero trovare applicazione nel processo a quo; e comunque non hanno inciso sul trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione censurata, che costituisce unico oggetto delle questioni sottoposte a questa Corte. Deve, pertanto, escludersi che sia necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni alla luce dello ius superveniens. […]
- Nel merito, le questioni non sono fondate.
4.1. Il rimettente non contesta la scelta legislativa di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, rispetto a quello dei delitti di falso previsti dal codice penale, per le fattispecie di falsità documentale descritte nella disposizione censurata; […]
4.1. Oggetto di censura è, invece, la mancata previsione di una cornice edittale differenziata per le singole fattispecie astratte previste dalla disposizione incriminatrice, e in particolare la mancata previsione di una pena ridotta di un terzo per la fattispecie meno grave, che il rimettente individua in quella di mera utilizzazione del documento da altri contraffatto o alterato.
4.2. Il rimettente fa discendere da ciò la violazione del principio di uguaglianza, sotto il duplice profilo dell’irragionevole eguale trattamento di situazioni diverse, e dell’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai tertia comparationis ricavabili dalla disciplina dei delitti di falsità documentale previsti dal codice penale.
- In merito al primo profilo di censura, occorre anzitutto rammentare che, effettivamente, la giurisprudenza di questa Corte ritiene vulnerato il principio di uguaglianza in materia di discipline sanzionatorie non solo nelle ipotesi di irragionevoli disparità di trattamento tra situazioni simili, ma anche nel caso di irragionevoli equiparazioni di trattamento tra situazioni tra loro dissimili (sentenze n. 197 del 2023, punto 5.5.1. del Considerato in diritto, e n. 26 del 1979, punto 1 del Considerato in diritto, quest’ultima relativa alla previsione, giudicata irragionevole, dell’unica pena dell’ergastolo per l’omicidio consumato e per quello solo tentato contro un superiore militare).
5.1. Il vulnus determinato dalla previsione di un’unica cornice edittale per fattispecie astratte di reato dal disvalore marcatamente differenziato, d’altra parte, non può essere considerato sanato dalla particolare ampiezza della cornice stessa, come quella delineata dalla disposizione censurata (che spazia dal minimo di un anno al massimo di sei anni di reclusione).
5.2. L’argomento, che spesso in passato è stato utilizzato anche da questa Corte (sentenze n. 23 del 2016, punto 2.4. del Considerato in diritto, e n. 250 del 2010, punto 7 del Considerato in diritto), secondo cui spetterebbe al giudice far emergere la differenza di disvalore delle diverse condotte tramite la graduazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, trascura in effetti di considerare che dalla previsione di un determinato minimo e, soprattutto, di un determinato massimo edittale dipendono spesso conseguenze, diverse dalla pena, ma parimenti suscettibili di produrre significative ricadute sui diritti fondamentali della persona sottoposta a indagini o imputata: dalla possibilità di fruire dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, primo comma, cod. pen.) o di accedere alla sospensione del processo con messa alla prova (art. 168-bis, primo comma, cod. pen.), alla durata del termine della prescrizione del reato (art. 157, primo comma, cod. pen.), alla possibilità di disporre misure cautelari coercitive e in particolare la custodia cautelare in carcere (art. 280, primo e secondo comma, cod. proc. pen.), alla possibilità di sottoporre l’indagato a intercettazioni telefoniche o ambientali (art. 266, primo e secondo comma, cod. proc. pen.) ovvero ad arresto o fermo (artt. 380, 381 e 384 cod. proc. pen.), e così via.
5.3. È dunque essenziale, onde assicurare un’applicazione proporzionata di tutti questi istituti, che la medesima cornice edittale non abbracci fattispecie che, già nella loro configurazione astratta, siano connotate da un disvalore macroscopicamente inferiore rispetto alle altre alle quali trova applicazione la medesima cornice.
- Tuttavia, questa Corte non è persuasa che la disposizione ora all’esame comprenda fattispecie che, già nella loro dimensione astratta, siano evidentemente connotate da disvalore tanto differente, da rendere necessaria la previsione di diverse cornici edittali.
6.1. L’art. 5, comma 8-bis, primo periodo, t.u. immigrazione sottopone all’unica cornice edittale che spazia da uno a sei anni di reclusione tre tipologie di condotte:
(a) la contraffazione o alterazione di un titolo di soggiorno o di ingresso;
(b) la contraffazione o alterazione di un diverso documento al fine di determinare il rilascio di un documento di soggiorno o di ingresso; nonché
(c) l’utilizzazione di uno dei documenti contraffatti o alterati appartenenti alle categorie (a) e (b).
6.2. Secondo il rimettente e la difesa della parte, le prime due fattispecie sarebbero necessariamente connotate da un maggiore disvalore rispetto alla condotta di mera utilizzazione del documento, sia perché la falsificazione materiale di un documento presupporrebbe capacità tecniche e risorse materiali che sono normalmente possedute da un’organizzazione criminale piuttosto che da singoli individui – ciò che connoterebbe di maggiore capacità criminale chi si renda responsabile di tali condotte rispetto a chi si limiti a ricevere il documento contraffatto o alterato e a utilizzarlo –; sia perché, in particolare secondo la difesa della parte, le condotte riconducibili alle tre categorie indicate si porrebbero in diverso rapporto di progressione criminosa rispetto al bene giuridico tutelato dell’ordinata gestione dei flussi migratori.
6.3. Al primo argomento è, tuttavia, possibile replicare che – rispetto alla specifica tipologia di documenti cui la disposizione censurata si riferisce – l’utilizzazione del documento presuppone, nella generalità dei casi, un previo concorso, quanto meno morale, dell’utilizzatore nella falsificazione del documento stesso, che normalmente contiene i dati identificativi dello straniero: dati che soltanto lo stesso interessato è in grado di comunicare a chi compie la condotta materiale di falsificazione. Di talché non appare irragionevole che il legislatore, muovendo da tale implicito presupposto, abbia ritenuto di sottoporre alla medesima cornice edittale tutte e tre le condotte descritte dalla disposizione censurata, consentendo così alla pubblica accusa di ottenere una condanna sulla base della prova, alternativamente, di una sola di esse.
6.4. Quanto poi all’asserito diverso grado di progressione criminosa che connoterebbe le tre fattispecie, è semmai vero il contrario: la condotta di contraffazione o alterazione di un documento al fine di ottenere un permesso di soggiorno costituisce, a ben guardare, condotta preparatoria rispetto a quella di presentazione del documento da parte dell’interessato alle autorità di polizia, essendo proprio quest’ultima condotta (che integra l’ipotesi criminosa di “utilizzazione” prevista dalla disposizione all’esame) a creare un immediato pericolo per il bene giuridico protetto. E ciò in quanto è soltanto mediante tale condotta che si determina la possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno in assenza delle condizioni previste dalla legge, con conseguente pregiudizio all’interesse all’ordinata gestione dei flussi migratori, cui la disposizione censurata intende offrire tutela.
- Neppure sussiste, ad avviso di questa Corte, una violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento tra la disposizione censurata e i tertia comparationis evocati dal rimettente, con particolare riferimento alla riduzione di un terzo della pena prevista, per le ipotesi di mero uso dell’atto falso, dall’art. 489 cod. pen.
7.1. La peculiare natura dei documenti cui si riferisce la disposizione censurata rende non utilmente invocabile il tertium rappresentato dall’art. 489 cod. pen., su cui fa perno l’argomentazione svolta nell’ordinanza di rimessione, e il suo stesso petitum. Le ragioni che hanno indotto il legislatore del 1930 a prevedere una generale riduzione di pena per chi abbia semplicemente usato l’atto falso, senza essere concorso nella sua falsità, non paiono a questa Corte necessariamente sussistenti anche con riferimento agli speciali documenti cui si riferisce la disposizione censurata, rispetto ai quali, come si è appena osservato, non è agevole ipotizzare, già sul piano fattuale, una loro utilizzazione in assenza di un previo concorso nella loro falsificazione; e rispetto ai quali, comunque, è proprio il momento dell’utilizzazione a creare un immediato pericolo per l’interesse che il legislatore intende tutelare.
- Dalla non fondatezza delle censure sollevate in riferimento al principio di uguaglianza discende anche la non fondatezza di quelle relative alla funzione rieducativa della pena, del resto svolte dal rimettente in chiave meramente ancillare rispetto alle prime.