Corte Costituzionale, sentenza 29 marzo 2024, n. 53
PRINCIPIO DI DIRITTO
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 1, della L.R. Valle d’Aosta 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), limitatamente alle parole “con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all’Unione europea”.
La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 1, lettera a) della L.R. Valle d’Aosta n. 3 del 2013, nella parte in cui prevede, ai fini dell’accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, il requisito della residenza protratta nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste da almeno otto anni, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Motivi della decisione
1.- Con ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 102 del 2023), il Tribunale di Torino, prima sezione civile, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 80 della L.R. Valle d’Aosta n. 3 del 2013, nella parte in cui prevede, ai fini dell’accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, il requisito della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea e il requisito della residenza protratta da almeno otto anni nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
1.1.- In rito, il rimettente ritiene che il giudizio principale non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo all’art. 80 della L.R. Valle d’Aosta n. 3 del 2023, poiché tale previsione costituirebbe “l’indefettibile presupposto normativo dell’art. 12 dell’allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta n. 531 del 9/05/2022, rispetto al quale l’associazione ricorrente ha promosso la […] azione collettiva (ex art. 5, D.Lgs. n. 215 del 2003)”.
Il giudice a quo sostiene, inoltre, che non sia possibile procedere alla non applicazione delle norme censurate per contrasto con il diritto dell’Unione europea e che non sia percorribile un’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 80 della citata L.R. Valle d’Aosta n. 3 del 2013, stante il suo chiaro tenore letterale.
1.2.- Nel merito, il Tribunale di Torino ravvisa un contrasto fra i criteri di accesso al mutuo agevolato, previsti, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 1, lettera a), dell’art. 80 della L.R. Valle d’Aosta n. 3 del 2013, e l’art. 3 Cost., poiché tali requisiti non sarebbero correlati alla ratio sottesa all’agevolazione.
Il giudice rimettente richiama la giurisprudenza di questa Corte per evidenziare che le condizioni dettate per individuare i beneficiari di prestazioni pubbliche dovrebbero “rispondere al principio di ragionevolezza […] anche quando non si verte in materia di diritti inviolabili dell’uomo (come nel caso di specie)”, “non potendosi introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari”.
Sia l’esclusione degli “stranieri extra UE” sia quella di chi non vanti una residenza protratta per almeno otto anni non presenterebbero “alcuna ragionevole correlazione [con] il recupero dei fabbricati in determinate zone del territorio regionale”.
Pertanto, il rimettente appunta le proprie censure su ambo i criteri, individuando due autonome e indipendenti questioni che, sebbene motivate con ragioni che in parte si sovrappongono, devono essere affrontate separatamente.
2.- Con riferimento alla questione avente a oggetto il requisito della residenza protratta per almeno otto anni, la difesa regionale eccepisce l’inammissibilità per difetto di rilevanza e per inadeguata motivazione della non manifesta infondatezza.
Il rimettente avrebbe omesso di considerare, nella ricostruzione del quadro normativo, che l’accesso all’agevolazione è consentito, in alternativa al ricorrere della prolungata residenza, a chi sia proprietario dell’immobile da almeno quindici anni, secondo quanto stabilisce l’art. 80, comma 1, lettera b), della L.R. Valle d’Aosta n. 3 del 2013.
Di riflesso, ad avviso della Regione, un’eventuale sentenza di accoglimento “non sarebbe in grado di spiegare alcuna influenza sul processo principale”, “né di provocare un cambiamento del quadro normativo di riferimento assunto dal giudice a quo”.
3.- L’eccezione di difetto di rilevanza non è fondata.
Il criterio della residenza protratta da almeno otto anni e quello della proprietà perdurante da almeno quindici anni si pongono come requisiti alternativi, che consentono l’accesso all’agevolazione sulla base di autonome e distinte condizioni.
L’eventuale accoglimento della questione concernente il primo criterio alternativo avrebbe sicura influenza sul giudizio principale, poiché consentirebbe di accedere al mutuo agevolato in presenza della mera proprietà unita alla residenza, senza che questa debba essere prolungata e senza che debbano ricorrere i diversi presupposti indicati dall’art. 80, comma 1, lettera b), della L.R. Valle d’Aosta n. 3 del 2013.
La proprietà associata alla residenza resterebbe, dunque, alternativa alla mera proprietà che, in base alla citata lettera b), deve durare da almeno quindici anni.
4.- Parimenti non fondata è l’eccezione di inadeguata motivazione della non manifesta infondatezza che la difesa regionale oppone alla censura concernente il requisito della residenza protratta per almeno otto anni.
Le argomentazioni addotte dal rimettente a supporto della ritenuta irragionevolezza di tale requisito sono, infatti, sufficienti a rappresentare le ragioni della censura, a prescindere dal mancato riferimento al suo carattere alternativo rispetto al criterio della protratta titolarità dominicale.
Tale omissione, pertanto, non ha una incidenza sul rito, ma piuttosto può riverberarsi sul merito.
5.- Procedendo all’esame nel merito delle questioni sollevate dal rimettente, è opportuno, in via preliminare, ricostruire la ratio della disciplina concernente l’erogazione dei mutui a costi agevolati per il “recupero di centri e nuclei abitati di interesse storico e ambientale” (art. 1, comma 1, lettera d, della L.R. Valle d’Aosta n. 3 del 2013).
È, infatti, dalla connessione fra la ratio di tale disciplina e i criteri di accesso al mutuo agevolato che dipendono le censure poste in riferimento all’art. 3 Cost.
5.1.- La L.R. Valle d’Aosta n. 3 del 2013 prevede un complesso di interventi che perseguono due macro obiettivi.
Un primo gruppo di strumenti, non oggetto di censure nelle odierne questioni, mira ad agevolare l’accesso al diritto all’abitazione di persone che versano in condizioni di bisogno (artt. 8, 9 e 10 della L.R. Valle d’Aosta n. 3 del 2013). L’interesse pubblico combacia, in tal caso, con il diritto dei singoli a veder soddisfatto il bisogno abitativo, attraverso una graduazione di soluzioni che, a seconda dei requisiti posseduti, correlati all’entità del disagio economico, vanno dall’edilizia residenziale pubblica o convenzionata (artt. 8 e 9 della L.R. Valle d’Aosta n. 3 del 2013) ai mutui agevolati per l’acquisto della prima casa (art. 10 e Capo II del Titolo IV della citata legge regionale).
Un secondo tipo di interventi – quello al quale si ascrivono le norme censurate – tende invece a realizzare diverse finalità pubbliche che non attengono alla condizione di bisogno delle persone, ma che si focalizzano sullo stato in cui versano res e luoghi: l’obiettivo è riqualificare immobili e rivitalizzare centri e nuclei abitati.
A tal fine, l’art. 11 della L.R. Valle d’Aosta n. 3 del 2013 stabilisce, al comma 1, che “[l]a Regione, per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, l’eliminazione del degrado edilizio e la riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto urbanistico, prevede la concessione di mutui a tasso agevolato per interventi di recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati limitatamente alle zone territoriali di tipo A, come definite dall’articolo 22, comma 1, lettera a), della L.R. 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta)”.
Più precisamente, l’art. 79 della citata legge regionale dispone (in apertura al Capo III del Titolo IV) che la “Regione concede mutui agevolati per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati limitatamente alle zone A e alle zone di recupero individuate nell’ambito del piano regolatore generale comunale (PRG).
Sono assimilate a dette zone, ai fini del presente Capo, quelle individuate dalla Regione o dalle comunità montane con criteri analoghi negli strumenti urbanistici di loro competenza” (comma 1). “I mutui sono, altresì, concessi per il recupero di fabbricati situati all’esterno degli ambiti territoriali di cui al comma 1, a condizione che presentino interesse storico, artistico o ambientale. La sussistenza di tale interesse deve risultare dal PRG” (comma 2).
5.2.- L’agevolazione prevista dalla L.R. Valle d’Aosta n. 3 del 2013 nell’erogazione dei mutui per la riqualificazione di fabbricati soddisfa, dunque, due specifici interessi pubblici, che si aggiungono a quello vòlto a incentivare l’attività edilizia sul territorio, sotteso a tutti gli interventi previsti dal Titolo IV della legge regionale in esame, concernente i “[f]ondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia”.
Il primo interesse attiene al “recupero del patrimonio edilizio esistente [e alla] eliminazione del degrado edilizio” (art. 11, comma 1) e viene assicurato grazie alla natura di mutuo di scopo propria del contratto, che in tanto prevede un costo ridotto per il finanziamento rispetto a quello di mercato, in quanto la somma mutuata viene destinata al tipo di intervento previsto dalla legge regionale.
A tale interesse si associa l’obbligo di rispettare una particolare tempistica (art. 86, comma 1), sicché, ove il recupero degli immobili non sia ultimato “entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, il dirigente della struttura competente dispone, con proprio provvedimento, la revoca delle somme non ancora erogate e il mutuatario, entro cinquantaquattro mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, può, in alternativa, provvedere: a) al rimborso delle somme erogate, maggiorate del tasso di interesse legale vigente al momento dell’estinzione anticipata e maturati a decorrere dalla data dell’ultima rata di interessi corrisposta; b) alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo per un importo massimo corrispondente alle somme erogate” (art. 86, comma 6).
In secondo luogo, l’ulteriore interesse pubblico che persegue l’agevolazione del mutuo destinato al recupero di immobili è quello di favorire “la riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto urbanistico” (art. 11, comma 1). Per tale ragione il tasso agevolato è concesso solo a persone fisiche che utilizzino il finanziamento per recuperare immobili destinati ad abitazione permanente o principale o ad abitazione temporanea, tant’è che il mutamento della destinazione d’uso e finanche l’alienazione per atto inter vivos integrano una violazione della normativa e comportano l’obbligo di estinguere anticipatamente il mutuo, se la violazione si verifica nel periodo di preammortamento, nonché il pagamento di una penale, se invece si realizza nei dieci anni successivi.
5.3.- Quanto allo strumento di cui si avvale la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per perseguire le citate finalità, esso consiste nell’offerta, tramite una società F.R. (F. spa), di contratti di mutuo a costi ridotti, il cui contenuto viene prevalentemente regolato dalla stessa legge regionale. Questa, in particolare, dispone che i mutui agevolati vengano erogati da F. spa, che gestisce un fondo di rotazione e che assume, tramite convenzione, il rischio del finanziamento (art. 70 della citata legge regionale).
Le risorse del fondo sono alimentate inizialmente da uno stanziamento che deriva dal trasferimento delle giacenze disponibili sui fondi di rotazione destinati a promuovere iniziative economiche sul territorio regionale, in particolare quelle edilizie, cui progressivamente si aggiungono le somme che derivano: dal rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento, dal rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato, dagli interessi maturati sulle giacenze del fondo, dal recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi di applicazione delle sanzioni previste dalla stessa legge regionale (art. 68, comma 2).
I mutui agevolati vengono concessi solo se assistiti da idonea garanzia reale o personale, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale, con propria deliberazione (art. 69), e sempre la deliberazione della Giunta determina il tasso di interesse, che non può essere comunque inferiore, per espressa previsione del legislatore regionale (art. 81, comma 2), al tasso massimo stabilito per i mutui concessi per l’acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa.
6.- A fronte della richiamata disciplina, l’art. 80 della L.R. Valle d’Aosta n. 3 del 2013 regola le condizioni di accesso alla stipula dei mutui agevolati per il recupero degli immobili.
In particolare, la concessione di tali mutui si rivolge anzitutto ai proprietari dei fabbricati identificati dal legislatore regionale, in ragione della loro collocazione in particolari zone o del loro specifico pregio storico, artistico o ambientale, dimodoché l’interesse privato alla ristrutturazione del fabbricato possa intersecare l’interesse pubblico alla riqualificazione di tali immobili e alla rivitalizzazione di specifiche zone.
La legge regionale recante le norme censurate, tuttavia, non si limita a richiedere il titolo dominicale.
Da un lato, i proprietari degli immobili, che si trovano nelle condizioni o nei luoghi che rientrano nelle finalità del mutuo di scopo, devono essere o residenti nel territorio regionale da almeno otto anni o titolari del diritto dominicale da almeno quindici anni, potendo in tal caso sommare anche il tempo in cui siano stati titolari coloro che hanno trasmesso la proprietà mortis causa (comma 1, lettere a e b, del citato art. 80 L.R. Valle d’Aosta n. 3 del 2013).
Da un altro lato, la legge regionale precisa che i medesimi proprietari, rispondenti ai citati presupposti, debbono essere comunque cittadini italiani o cittadini di uno dei Paesi dell’Unione europea (comma 1 dell’art. 80).
Le censure mosse dal rimettente in riferimento all’art. 3 Cost. riguardano il criterio della residenza del proprietario perdurante da almeno otto anni e quello della esclusione di chi non sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea.
7.- La questione di legittimità costituzionale concernente il criterio della residenza protratta, previsto dall’art. 80, comma 1, lettera a), della L. n. 3 del 2013, non è fondata.
7.1.- L’agevolazione in esame si giustifica in funzione degli interessi alla promozione dell’economia e del territorio della stessa Regione e consta della riduzione del tasso di interessi relativo a un mutuo che è in grado esso stesso di produrre risorse economiche. Nondimeno tali risorse sono pur sempre limitate rispetto a tutti i privati che, in quanto proprietari degli immobili ascrivibili alle previsioni della legge regionale, possono avanzare richieste di finanziamento per il loro recupero.
Chiaramente, una tale ragione non giustifica, al metro dell’art. 3 Cost., qualsivoglia condizione di accesso al costo ridotto del finanziamento, ma solo quelle che presentino un qualche legame con la funzione della agevolazione associata al mutuo di scopo e che, dunque, non si traducano in una barriera arbitraria, inidonea a superare il vaglio di ragionevolezza.
7.2.- Ebbene, a fronte di una agevolazione che non soddisfa un bisogno primario delle persone, bensì persegue interessi pubblici variamente correlati al territorio, e che, inoltre, non è concessa una tantum, ma continua a essere erogata nel tempo, non è irragionevole che la legge regionale adotti, in alternativa ad altro criterio di accesso al beneficio, il requisito della residenza protratta da almeno otto anni.
Anzitutto, si tratta di ipotesi ben distinta da quella concernente l’accesso a servizi pubblici abitativi, rispetto alla quale questa Corte ha costantemente escluso che possa operare la condizione della lungo residenza. Quando è implicato il diritto all’abitazione, che ha natura fondamentale e risponde a un bisogno primario, non si possono frapporre ostacoli, correlati al perdurare della residenza, che si risolvono in una compressione della libertà di circolazione rispetto a persone, spesso indotte proprio dallo stato di bisogno a trasferirsi da un luogo all’altro (ex plurimis, sentenze n. 145 e n. 77 del 2023, n. 199 del 2022, n. 9 e n. 7 del 2021, n. 281 e n. 44 del 2020, n. 166, n. 107 e n. 106 del 2018, n. 168 e n. 141 del 2014, n. 222, n. 172, n. 133, n. 4 e n. 2 del 2013, n. 61 e n. 40 del 2011).
Diversamente, a fronte di una misura che non ha incidenza su diritti fondamentali ed è finalizzata al “recupero di centri e nuclei abitati di interesse storico o ambientale”, non è manifestamente irragionevole, nel contesto di risorse finanziarie comunque non illimitate, che il legislatore valorizzi la posizione di chi rispetto al territorio già vanti un legame duraturo e che tale valorizzazione si traduca nell’adozione di un criterio prospettato come alternativo a un altro.
La lunga residenza, infatti, non condiziona in via esclusiva l’accesso al beneficio, sì da riverberarsi negativamente sulla stessa libertà di circolazione, bensì opera quale requisito alternativo rispetto a quello – non censurato dal rimettente – della titolarità del diritto di proprietà perdurante da almeno quindici anni.
Inoltre, il criterio della lungo residenza non comporta una definitiva e radicale estromissione dalla riduzione del costo del finanziamento, poiché il mutuo agevolato viene erogato in maniera continuativa e, dunque, vi si può accedere via via che maturano o la condizione del radicamento nel territorio o quella alternativa della proprietà risalente nel tempo.
In sostanza, chi non può vantare la residenza prolungata non è escluso a priori dall’accesso alla agevolazione: sia perché può far valere il mero titolo proprietario, ove protratto per almeno quindici anni, sia perché, non essendo il finanziamento a costi ridotti offerto una tantum, può richiederlo al raggiungimento dei requisiti temporali correlati a uno dei due criteri alternativi.
Per le ragioni esposte, a fronte di una misura estranea all’ambito delle prestazioni che soddisfano bisogni primari, non travalica il limite della manifesta irragionevolezza la scelta del legislatore regionale di valorizzare il radicamento territoriale nell’accesso a un beneficio finalizzato proprio al recupero di alcuni ambiti del territorio regionale, adottando la lungo residenza come requisito che è alternativo ad altro e che non determina una assoluta e definitiva esclusione dall’agevolazione.
Non è, dunque, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., con riguardo all’art. 80, comma 1, lettera a), della L.R. Valle d’Aosta n. 3 del 2013, nella parte in cui prevede, per l’accesso al beneficio del tasso agevolato per il recupero di fabbricati, la residenza nel territorio regionale da almeno otto anni, in alternativa alla proprietà perdurante da almeno quindici anni.
8.- È, viceversa, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata sempre in riferimento all’art. 3 Cost., concernente la pura esclusione dall’accesso al finanziamento a tasso agevolato di chi, pur se proprietario da quindici anni di un immobile fra quelli identificati dalla Regione come meritevoli di recupero, o proprietario di uno dei citati immobili e residente da almeno otto anni nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, risulti privo della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea.
8.1.- Come già anticipato, se è vero che le risorse pubbliche messe a disposizione dell’intervento non sono illimitate – e tuttavia sono suscettibili nel tempo anche di essere ricostituite tramite lo stesso rimborso dei finanziamenti, oltre che con gli interessi e con le eventuali penali corrisposte – vìola il principio della ragionevolezza la radicale esclusione dall’accesso al mutuo agevolato di chi non ha la nazionalità italiana o di un Paese dell’Unione europea, in quanto criterio del tutto scollegato dalla ratio della disciplina censurata.
8.1.1.- Pur a voler ipotizzare, in un contesto che non coinvolge diritti inviolabili, né bisogni primari, una prospettiva che, nell’accesso allo specifico beneficio, valorizzi l’apporto già dato al territorio, l’esclusione dei cittadini di Paesi terzi risulta, in ogni caso, ingiustificata.
I proprietari da almeno quindici anni di immobili siti nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste hanno, infatti, concorso, anche se privi della cittadinanza italiana o europea, ad alimentare le risorse a disposizione degli enti territoriali pagando tasse e imposte sull’immobile, così come i proprietari residenti da almeno otto anni non solo hanno corrisposto i citati tributi, ma si sono anche radicati nel territorio regionale.
8.1.2.- D’altro canto, privo di ogni fondamento è anche l’argomento che espressamente spende la difesa regionale, la quale evoca, a sostegno della diversità di trattamento nei confronti degli stranieri, la maggiore difficoltà di accertamento del merito creditizio.
Anzitutto, il mutuo agevolato non viene concesso se non sono rilasciate congrue garanzie, come espressamente puntualizza l’art. 84 della stessa L.R. Valle d’Aosta n. 3 del 2013. In particolare, in attuazione di tale previsione, la deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 2022 stabilisce all’art. 11 dell’Allegato B che i “mutui sono garantiti da ipoteca iscritta sull’immobile oggetto dell’intervento, fatta salva diversa valutazione da parte di F. S.p.A. e, ove insufficiente, da ulteriori garanzie integrative, personali e/o reali richieste”.
Inoltre, il merito creditizio deve essere in ogni caso oggetto di verifiche concrete e non di presunzioni astratte.
8.1.3.- Di seguito, non può tacersi che l’esclusione di cittadini di Paesi terzi potrebbe, in ipotesi, finanche sacrificare i medesimi interessi pubblici perseguiti dalla Regione. Ove, infatti, in una delle zone che il legislatore intende recuperare vi sia un insediamento di stranieri extra UE, la loro esclusione dalla erogazione di agevolazioni per finanziare il recupero degli immobili finirebbe per impedire il meccanismo incentivante e, dunque, andrebbe a riverberarsi negativamente sui medesimi obiettivi ai quali tende la previsione regionale.
8.2.- In definitiva, escludere gli stranieri solo in quanto tali, benché essi si trovino nelle medesime condizioni che giustificano l’agevolazione in relazione agli interessi pubblici protetti, si pone in aperto contrasto con l’art. 3 Cost.
Questa Corte non solo ha da tempo affermato che “il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattisi di rispettare [i] diritti fondamentali” (sentenza n. 120 del 1967), ma ha altresì sottolineato che, in virtù del principio di ragionevolezza, anche a prescindere dal diretto coinvolgimento di diritti inviolabili, “al legislatore non è consentito introdurre regimi differenziati circa il trattamento da riservare ai singoli consociati se non “in presenza di una ‘causa’ normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria” (sentenza n. 432 del 2005)” (sentenza n. 186 del 2020).
Pertanto, “[p]ur potendo il legislatore valorizzare le esistenti differenze di fatto tra cittadini e stranieri”, tuttavia, “lo status di straniero non può essere di per sé considerato “come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi”” (sentenza n. 186 del 2020 e le numerose pronunce ivi richiamate).
In particolare, questa Corte ha ritenuto che, quando vengono riconosciuti dei benefici, pur al di fuori di quelli vòlti a “soddisfare diritti fondamentali” (sentenza n. 432 del 2005), la “individuazione delle categorie dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – [debba] essere operat[a], sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza; al legislatore (statale o regionale che sia) è consentito, infatti, introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria” (ancora sentenza n. 432 del 2005).
8.3.- Da ultimo, non può ritenersi che il metro di giudizio sia destinato a mutare solo perché il soggetto pubblico regola in via legislativa l’agevolazione sotto forma di costo ridotto del finanziamento che, in quanto contratto, è atto espressivo di autonomia.
Per converso, va constatato che finanche i privati, che non sono tenuti a giustificare i motivi delle loro scelte negoziali, quando rivolgono al pubblico un’offerta contrattuale o un invito a offrire, non possono arbitrariamente escludere categorie di soggetti dal contratto o imporre condizioni contrattuali deteriori, che non siano giustificate dalla causa del contratto e che si colorino di tratti discriminatori.
Né è un caso che il legislatore statale con l’art. 43, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 286 del 1998 abbia previsto che compie un atto di discriminazione “chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità”.
9.- In conclusione, l’art. 80 della L.R. Valle d’Aosta n. 3 del 2013 è costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole “con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all’Unione europea”.