Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 13 settembre 2023, n. 26419
PRINCIPIO DI DIRITTO
[…] l’inventario, ovvero l’incarico di procedervi, non è inscindibilmente connesso, quantomeno dal punto di vista soggettivo, all’incarico relativo all’accettazione beneficiata dell’eredità […], in quanto l’erezione dell’inventario può essere effettuata anche da un cancelliere, designato dal Tribunale, e inoltre, il chiamato all’eredità può, nel termine di tre mesi, recedere dall’opzione beneficiata e quindi non fare effettuare l’inventario, il che implica che il conferimento dell’incarico al notaio ai fini dell’accettazione dell’eredità con beneficio non implica che lo stesso notaio debba automaticamente procedere all’inventario e ciò anche in quanto il chiamato all’eredità potrebbe, inoltre, preferire che l’inventario sia effettuato dal cancelliere del Tribunale […] dall’ammissione della prova su fatti secondari […] dovrebbe poi inferirsi la prova dell’essersi verificato il fatto primario (ossia il conferimento dello specifico incarico al notaio di procedere all’inventario), e prescinde del tutto dalla circostanza che nessuno dei capitoli di prova.
[…] l’adempimento secondo diligenza dell’incarico di procedere accettazione con beneficio d’inventario impone al notaio […] di illustrare al cliente il contenuto e gli effetti dell’atto, avvertendolo dunque anche degli ulteriori adempimenti necessari affinchè lo scopo perseguito possa essere raggiunto, ma detta prestazione accessoria a tanto si arresta, ossia, nella adeguata informazione dei clienti sugli adempimenti da compiersi successivamente, sulle relative modalità e termini, dovendosi escludere, giusta quanto evidenziato sul primo motivo, che alla redazione dell’inventario potesse comunque lo stesso notaio utilmente procedere direttamente senza uno specifico mandato mediato dall’intervento dell’organo giudiziario.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
[…] L’art. 769, 4 comma, c.p.c. nell’attuale formulazione introdotta al D.L. n. 212 del 2011, art. 13, 1 comma, lett. b) bis, conv. con modificazioni nella L. n. 10 del 2012, già vigente al momento dei fatti per i quali è causa, non prescinde dall’affidamento al notaio di uno specifico incarico di erigere all’inventario, ma consente soltanto al chiamato all’eredità di scegliere un notaio e di indicare detto notaio all’organo giudiziario competente, ossia al tribunale.
L’art. 484, comma 4, c.c. non toccato dalle modifiche di cui al D.L. n. 212 del 2011, prevede che l’inventario possa essere fatto anche prima della dichiarazione di accettazione con beneficio, il che implica che i due atti, ossia l’accettazione e l’inventario, siano distinti e debbano essere oggetto di distinti e specifici incarichi.
La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9648 del 27/07/2020 Rv. 538685 – 01), resa nella vigenza dell’art. 769 c.p.c. prima delle modifiche del D.L. n. 212 del 2011 era ferma nel ritenere che “il notaio, nell’assolvimento dei compiti inerenti ad accettazione di eredità con il beneficio di inventario, opera quale ausiliario del giudice che lo ha nominato, sicchè la sua eventuale designazione da parte dell’erede accettante con beneficio si configura come semplice indicazione e non come vero e proprio conferimento di incarico professionale”.
Il primo mezzo è, pertanto, infondato.
[…] Il secondo motivo è inammissibile, in quanto censura in modo inappropriato la mancata adozione del ragionamento presuntivo in relazione alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste dai A.A. B.B.. […] In breve: l’articolato istruttorio avrebbe dovuto condurre alla conclusione che vi era stata un quantomeno implicito conferimento al notaio dell’incarico di procedere all’inventario.
[…] Il terzo mezzo, vertente sull’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella confessione da parte del notaio D.D. del proprio inadempimento, è infondato, in quanto il motivo prende le mosse dalla mancata osservanza del dovere di diligenza giacchè il notaio D.D. non avrebbe avvertito, e lo avrebbe ammesso (di qui il richiamo all’art. 2735 c.c.), i A.A. B.B. della necessità di effettuare l’inventario nei tre mesi.