<p style="text-align: justify;">Recita l’art. 1168, comma 1 “<em>chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo</em>”.</p> <p style="text-align: justify;">Con particolare riferimento all’ipotesi in cui lo spoglio o la turbativa del possesso siano posti in essere con una pluralità di atti, ai fini del computo del termine utile per il tempestivo esercizio dell’azione possessoria, la Suprema Corte ha confermato l’orientamento già consolidato per cui “occorre distinguere l’ipotesi in cui la lesione del possesso si sostanzi in una pluralità di atti ciascuno dei quali autonomamente lesivo, da quella in cui l’atto lesivo sia uno solo, ancorché preceduto da altri atti di carattere strumentale”. Precisa infatti la Corte che “nell’un caso, il detto termine decorre dal primo degli atti lesivi quando essi siano connessi in modo da costituire una progressione seriale di attentati possessori, mentre decorre da ciascuno e per ciascuno degli atti lesivi ove essi presentino il carattere di autonomia”.</p> <p style="text-align: justify;">All’uopo sarà quindi necessario valutare se i molteplici atti posti in essere siano collegati e connessi tra loro al punto da poter essere considerati, l’un dopo l’altro, prosecuzione di una medesima attività. Soltanto al ricorrere di quest’ultima circostanza il termine per l’esperimento dell’azione possessoria decorre dal primo degli atti.</p> <p style="text-align: justify;">Diversamente, conclude la Corte, “quando ogni atto, presentando caratteristiche sue proprie, si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall’ultimo atto”.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><em>Mariana Proietti</em></p>