Corte di Cassazione, VI – 5 Sezione Civile, ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30679
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)
Considerato che:
1.1 – con l’unico motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto sussistente l’esimente della causa di forza maggiore, stante la documentata crisi di liquidità della società contribuente, laddove invece – per consolidato orientamento di legittimità – detta causa non può considerarsi all’uopo idonea, occorrendo la sussistenza di situazioni o circostante imprevedibili e non riferibili alla sfera di controllo del contribuente stesso;
1.2 – il ricorso è fondato;
sul piano generale, è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui “In tema di sanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta; ne consegue che non risponde a tale nozione la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, peraltro prevedibile” (Cass. n. 11111/2022);
e ancora, “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la sussistenza di una crisi aziendale non costituisce forza maggiore, ai fini dell’operatività dell’esenzione prevista dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997” (Cass. n. 7850/2018); in particolare, con specifico riferimento all’IVA, detto principio è stato recentemente – e condivisibilmente – calibrato da Cass. n. 27416/2020 (in motivazione) nei termini che seguono: “l’orientamento giurisprudenziale in materia è costante nel negare rilievo, ai fini della configurabilità della suddetta causa di non punibilità, a situazioni di disagio economico ancorché riconducibile a fattori esterni perché, essendo il soggetto obbligato al versamento un sostituto di imposta, lo stesso è tenuto ad accantonare l’IVA riscossa dall’acquirente del bene o servizio per poi riversarla all’erario, non potendo, dunque, venire in rilievo situazioni di difficoltà seppur non prevedibili.
In tal senso, precisa la Corte, si è espressa Cass. n. 22153 del 2017 che, proprio in situazione del tutto analoga, richiamando un conforme orientamento unionale (cfr. Corte di Giustizia CE, sent. 18/12/2007, in causa C/314/06, punto 24; ord. 18.1.2005 in causa C-325/03, punto 25; sent. 15/12/1994 in causa C-195/91, punto 31, nonché sent. 17.10.2002 causa C208/01, punto 19) ha affermato il principio secondo cui «In materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre in via automatica l’esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità» (conf. Cass. n. 28063 del 2018 e n. 7850 del 2018 che ha richiamato la parallela giurisprudenza penale di questa Corte che, relativamente alle fattispecie delittuose di cui al d.lgs. 74/2000, ha uniformemente escluso la sussistenza della scriminante de qua appunto nel caso della allegazione difensiva della sussistenza di “crisi aziendale” — v. Cass., Sez. 3, n. 37528 del 2013, Coniano’, Rv.25768301; Sez. 3, n. 3124 del 2013, Murari, Rv. 25884201; Sez. 3, n. 8352 del 2014, Schirosi, Rv. 26312801)”;
pertanto, ha errato la C.T.R. nell’attribuire rilevanza – onde mandare assolta la società contribuente dal trattamento sanzionatorio – alla situazione di mera difficoltà finanziaria dalla stessa documentata, occorrendo invece procedere, a tal fine, alla più approfondita indagine prospettata dai principi che precedono;
2.1 – in definitiva, il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello erariale, applicando i suddetti principi, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.