Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 28 luglio 2021 n. 21640
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Considerato che:
- ritengono queste Sezioni Unite la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario; la contestazione sopravvissuta alla riassunzione operata da Barra avanti al TAR Campania ha per oggetto la negata sussistenza di un credito di rimborso, quale avanzato dall’ente parco, per i lavori di demolizione prestati dalla stessa P.A. in sostituzione rispetto agli obblighi, non ottemperati dall’ingiunto e così essa incentrandosi, in ogni profilo, sulla spettanza o meno del credito da esecuzione in danno;
- inadesione alle stesse conclusioni svolte dal Procuratore generale, si riconosce nella vicenda una classe di fattispecie che già queste Sezioni Unite hanno deciso regolando la giurisdizione in favore del giudice ordinario, facendo applicazione del principio, cui va data continuità, per cui tale spettanza è da riferirsi alla controversia relativa al recupero delle spese per l’effettuazione d’ufficio da parte della pubblica amministrazione di opere, oggetto di ordinanza rimasta ineseguita dal destinatario; può invero tuttora affermarsi che «indipendentemente … dallo strumento prescelto dall’amministrazione per detto recupero (procedura monitoria o procedimento previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali dal r.d. n. 639 del 1910), la natura della posizione soggettiva incisa dall’ordinanza … non viene sotto alcun profilo in rilievo nella fase di riscossione del credito dell’amministrazione per le spese affrontate a seguito dell’inerzia del destinatario dell’ordine, in quanto al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo, ma solo se sussista il diritto soggettivo dell’amministrazione ad essere rimborsata, per avere effettivamente speso le somme di cui domanda il rimborso e per non essere stata la spesa eccessiva in relazione all’obiettivo perseguito e determinato nel provvedimento»; si tratta cioè di diritto soggettivo estraneo all’ambito dei diritti patrimoniali conseguenziali, la cui cognizione sarebbe rimessa al giudice amministrativo e che invece attengono al risarcimento dei danni subiti dal privato a seguito dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, diversamente dai «diritti di credito dell’amministrazione nei confronti del soggetto privato» (Cass. s.u. 16611/2006);
- il principio è infatti declinabile ogni qual volta il diritto dell’amministrazione al rimborso delle spese sostenute abbia ad oggetto una prestazione patrimoniale di natura civilistica, regolato pertanto «dalle comuni norme sui diritti di credito» (Cass. 11937/2012); si tratta d’indirizzo più di recente con chiarezza espresso proprio in tema di ingiunzione fiscale ex art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, nel senso della appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie relative alla «riscossione delle somme occorse per la cd. esecuzione in danno», venendo in evidenza un’obbligazione di diritto privato che trova esclusivo presupposto nell’inerzia dell’obbligato all’esecuzione dell’ordinanza (nella specie, contingibile e urgente) e «nel conseguente esercizio del potere sostitutivo della P.A.», senza che sia posto in discussione il provvedimento amministrativo, trattandosi soltanto di accertare il diritto della P.A. al rimborsoData pubblicazione 28/07/2021 delle spese sostenute (Cass. s.u. 22756/2018); il conflitto negativo sollevato va dunque risolto con l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, avanti al quale sono rimesse le parti.