Cass. civ., VI-T, ord., 10.10.2022, n. 29365
1_,Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione gen art.1 parte 1, nota II-bis, del DPR n.131 del 1986 e dell’art.2697 del codice civile, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.. 2.11 motivo è infondato, avendo la CTR correttamente riconosciuto il beneficio all’acquirente di immobile già proprietario di altro immobile ma inidoneo alle sue esigenze abitative.
.Secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il concetto di idoneità dell’immobile da adibire ad abitazione principale dev2 ritenersi intrinseco alla nozione di abitazione e ciò anche alla luce della ratio della disciplina, che è quella di agevolare l’acquisto di un ali Iggio finalizzato a sopperire ai bisogni abitativi dell’acquirente e della su a famiglia.
2.2.Conforta detta interpretazione la pronuncia della Corte Costituzionale che, nel dichiarare la manifesta inammissibilità di una que3tione di legittimità costituzionale relativa alla lettera b) del numero l) della nota 1I-bis dell’art. 1 della tariffa parte prima del d.P.R. n. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 131 1 1986 – come modificata dalla legge 1995 n. 549 – ha richiamato la interpretazione “costituzionalmente orientata” delle pronunce della Cassazione (citando, in particolare, (Cass. n. 100 del 2010 e Cass. n. 18128 del 2009), affermando che la intervenuta sostituzione nella legge sulla “prima casa” dell’espressione “fabbricato idoneo ad abit3zione” con quella “casa di abitazione” è da intendersi “nel senso che la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per il successivo acquisto di un’altra casa ubicata nello stesso Comune soltanto se la prima delle due case sia !7ià idonea a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato” (Cfr. Corte Costituzionale Ord. n. 203 del 22.06.2011). 2.3.Va pertanto ribadito che: “In tema di “agevolazioni prima casa, di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (f2t bricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l’applicazione del beneficio anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abit3tive dell’interessato” (Cass. 2565/2018). 3.Tali principi, invero, sono stati correttamente richiamati nella se licenzaimpugnata, la quale ha ritenuto, in base alle caratteristiche del’ immobile e alle esigenze abitative del contribuente, che “non costituisce ostacolo all’applicazione delle agevolazioni prima casa la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario d’ immobile, purché per qualsiasi ragione sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione”, dovendosi valutare, anche dal punto di vista soggettivo, le esigenze abitative del nucleo familiare. 4.11 ricorso va conseguentemente rigettato. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato. Risultando soccombente una 2 Corte di Cassazione – copia non ufficiale parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per es3ere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello StaT,O, non si applica l’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.