<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, III Sezione Penale, sentenza 16 marzo 2020, n. 10084</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;" start="3"> <li><em> Il terzo motivo di ricorso è invece fondato.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>Osserva la Corte come la sentenza impugnata, dopo aver dato atto che l'appellante aveva richiesto, in via subordinata, l'applicazione della circostanza attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore sociale (vale a dire, in un contesto "difficilissimo", rinunciando ai propri compensi e orientando il proprio comportamento a garantire diritti costituzionalmente garantiti, in particolare quello al lavoro), non analizzi le allegazioni addotte per verificare se le stesse integrino oppure no la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1), ma si limita a sostenere che il trattamento sanzionatorio era congruo e che il primo giudice aveva concesso le circostanze attenuanti generiche tenendo già conto di "tutte le motivazioni addotte dalla difesa" e "della particolarità della vicenda e del comportamento dell'imputato".</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>3.1. Rileva il Collegio che l'art. 62 bis c.p., comma 1, individua le circostanze attenuanti generiche che possono essere prese in considerazione dal giudice al fine di diminuire la pena innanzitutto con una definizione in negativo rispetto alle circostanze attenuanti comuni già enucleate dal legislatore: "il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'art. 62 c.p., può prendere in considerazione altre circostanze diverse...". Si aggiunge che l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. "può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62 c.p.".</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Dalla disposizione, dunque, si ricava <strong>l'ontologica differenza e l'autonomia concettuale tra le circostanze attenuanti comuni (o speciali) e quelle generiche di cui all'art. 62 bis c.p.</strong>, con l'inevitabile conseguenza che laddove sussistano elementi che integrano le diverse ipotesi circostanziate le stesse concorrono, mentre se i fattori considerati sono idonei ad integrare una circostanza attenuante comune o speciale si deve comunque ritenere la sussistenza di quest'ultima, quand'anche - secondo una tesi non incontroversa - i medesimi elementi possano magari essere valutati pure al fine di concedere le circostanze attenuanti generiche (in quest'ultimo senso, con precisazione dei relativi limiti, Sez. 1, n. 9950 del 06/05/1994, Licata, Rv, 199739; più di recente, Sez. 3, n. 31832 del 04/05/2018, Ozzimo, Rv. 273763; contra, Sez. 6, n. 10376 del 02/07/1992, Castiglia e a., Rv. 192109; più di recente, Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi e aa., Rv. 258136; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta e aa., Rv. 271099). Se per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. possono essere utilizzate anche ragioni che, pur non bastevoli a determinare l'integrazione di un'ipotesi circostanziata altrimenti codificata per difetto di tutti i suoi elementi costitutivi, sono comunque valorizzabili sul piano delle circostanze generiche (v., ad es., quanto al parziale risarcimento del danno, Sez. 6, n. 34522 del 27/06/2013, Vinetti, Rv. 256134), l'ipotesi residuale - in quanto sussidiaria - non potrà mai valere ad escludere l'applicazione di una fattispecie circostanziale di cui sussistano tutti i presupposti.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>3.2. Calando questi principi nella valutazione del caso di specie, conclude quindi la Corte, deve allora ritenersi che la sentenza impugnata sarebbe conforme a diritto se gli elementi addotti dalla difesa non fossero sufficienti ad integrare la circostanza dell'<strong>aver agito per motivi di particolare valore sociale</strong>.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Laddove, invece, lo fossero, occorrerebbe riconoscere la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1), indipendentemente dal fatto che gli stessi elementi siano stati considerati anche nel più ampio giudizio relativo alla ritenuta sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, non essendovi peraltro stato, sul punto, appello del pubblico ministero, neppure incidentale (in allora proponibile, alla luce dell'art. 593 c.p.p., comma 1, e art. 595 c.p.p., comma 1, prima delle modifiche apportate con D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>L'accertamento di cui sopra, precisa la Corte, necessita di una <strong>valutazione di merito</strong> che nella specie è mancata e rispetto alla quale la sentenza impugnata non reca motivazione. Non essendo i reati prescritti, deve dunque procedersi all'annullamento della sentenza limitatamente al punto in esame, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Dovendosi nel resto rigettato il ricorso, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., comma 2, va dichiarata l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Francesca Senia</em></p>