La giurisprudenza tributaria non collega la sussistenza del presupposto dell’obbligazione di pagamento dell’IVA da parte del soggetto obbligato all’avvenuta rimessa della relativa provvista da parte del soggetto finanziariamente tenuto a tenere indenne il suo dante causa dagli effetti dell’imposta. La struttura del reato non richiede, infatti, l’effettiva riscossione da parte del contribuente-imputato delle somme che egli sarà tenuto a versare a titolo di IVA.
L’oggettiva impossibilità di adempiere assume rilevanza solo se è dovuta a causa di forza maggiore. La forza maggiore sussiste solo in quei casi in cui la realizzazione dell’evento stesso o la consumazione della condotta antigiuridica è dovuta all’assoluta ed incolpevole impossibilità dell’agente di uniformarsi al comando (Cass., Sez. 3, n. 8352 del 24 giugno 2014).
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Per l’imprenditore il rischio della insolvenza da parte del debitore è un fattore ordinariamente riconducibile al rischio di impresa, tale, pertanto, da non integrare di regola un fattore idoneo ad escludere il dolo del reato. L’imprenditore deve approntare gli appropriati e prudenziali strumenti preventivi per far fronte, anche in relazione alle obbligazioni tributarie, agli eventuali inadempimenti contrattuali dei propri clienti.
Cass. pen., III, ud. dep. 31.07.2023, n. 33430