<p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 07 maggio 2021 n. 12150</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>1.- Fondato è il motivo di ricorso, col quale l’Agenzia lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, in relazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38-bis, là dove il giudice d’appello ha ritenuto che l’Agenzia, con l’atto di sospensione del rimborso, abbia riconosciuto il credito iva vantato dalla società, di modo che l’annullamento definitivo di quell’atto avrebbe comportato la cristallizzazione del credito.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>2.- Queste sezioni unite hanno reiteratamente stabilito (n. 21893/09; n. 25931/11; n. 25977/16) che, in tema di rimborso di tributi, spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali <strong>il diritto del contribuente sia contestato dall’erario</strong>, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, di tutte le cause di cognizione aventi tributi per oggetto.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>2.1.- Ciò in quanto il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non si può incanalare nel <strong>modello dell’indebito di diritto comune</strong>: si devono, invece, osservare le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d’imposta e dalla legge sul contenzioso tributario. E, in base a quella speciale disciplina, le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso (specificamente, Cass., sez. un., n. 19069/16).</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="3"> <li><em> Perché sia ravvisabile un indebito di diritto comune tale da radicare la giurisdizione ordinaria occorre, quindi, un esplicito riconoscimento sia della sussistenza del debito gravante sull’amministrazione, sia del quantum di esso (espressamente in termini, Cass. n. 21893/09, cit.); laddove nel caso di esame nessun riconoscimento si configura.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>3.1.- In particolare, il provvedimento di sospensione, lungi dall’implicarne il riconoscimento, si traduce nel sostanziale diniego, sia pure temporaneo, della sussistenza del diritto al rimborso (in termini, fra varie, Cass. n. 19755/13).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>4.- Nè il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del provvedimento di sospensione si rivela idoneo a configurare l’indebito di diritto comune e, quindi, a radicare la giurisdizione ordinaria.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Quella sentenza, si evince dalla ricostruzione del giudice d’appello, ha riguardato i vizi propri della sospensione, che è stata annullata poiché l’amministrazione finanziaria aveva già ottenuto la garanzia prevista dalla legge (sulla natura cautelare della sospensione e sull’alternatività di essa rispetto al rilascio della polizza fideiussoria prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, Cass., sez. un., n. 2320/20).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>4.1.- Di là dalla sospensione, però, l’Agenzia ha negato la sussistenza del diritto al rimborso, che è vantato in pienezza nel giudizio introdotto dal ricorso monitorio della società: è la stessa Corte d’appello, difatti, a riferire della rettifica, operata dall’Agenzia, della dichiarazione relativa all’anno 2003 dalla quale era scaturito il credito vantato dalla società, dovuta alla ripresa a tassazione di maggiore materia imponibile (la legittimità del relativo avviso di accertamento è stata, peraltro, consacrata dal passaggio in giudicato che nelle more si è prodotto, in virtù di Cass. n. 13892/18). 5.- Ad avviso dell’Agenzia, la notificazione dell’avviso di rettifica avrebbe addirittura imposto alla contribuente di versare le somme che ne costituiscono oggetto a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 6 (nel testo applicabile all’epoca della notificazione), fatta salva la prestazione della garanzia prevista dal medesimo articolo.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>In realtà, la norma invocata non si applica, perché richiede che la notificazione dell’avviso di rettifica o di accertamento faccia seguito al rimborso; laddove nel caso in esame nessun rimborso è stato operato, poiché l’avviso ha fatto seguito, si è visto, al provvedimento di sospensione. 5.1.- Indubbio è, però, che la notificazione dell’avviso di rettifica ha costituito la ragione dell’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato concernente l’illegittimità della sospensione, proprio perché il recupero della materia imponibile oggetto dell’avviso esclude, secondo l’Agenzia, l’esistenza del credito da rimborso.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Al cospetto di questa condotta spetta, allora, al giudice tributario dell’ottemperanza l’identificazione dell’effettiva portata precettiva del giudicato vantato dalla società, al fine di enuclearne e, se necessario, precisarne il contenuto degli obblighi che ne discendono.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Scopo del giudizio di ottemperanza, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, difatti, non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, bensì, appunto, quello di realizzare quel comando, e, se occorre, d’integrarlo, concretizzando il principio di effettività della tutela dei diritti (tra varie, Cass. nn. 16569/19 e 10570/20; sulla medesima linea Cass. n. 646/12, la quale ha ritenuto che il giudice adito per l’ottemperanza di una sentenza, con la quale era stato accolto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi su di un’istanza di rimborso, avesse il potere di escludere parzialmente il rimborso medesimo, avendo accertato che la ritenuta che si chiedeva di restituire non era, in realtà, mai stata operata).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>6.- In definitiva, a fronte della condotta dell’amministrazione d’inottemperanza al giudicato concernente l’illegittimità del provvedimento di sospensione del rimborso, dovuta alla ritenuta esclusione del credito vantato dalla società, nessun indebito di diritto comune è configurabile.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>6.1.- Sussiste quindi la giurisdizione del giudice tributario, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per la liquidazione delle spese, previa cassazione della sentenza impugnata.</em></p>