In materia di danno da reato tributario, avente ad oggetto imposte disciplinate dal diritto comunitario, vanno rimesse al Primo Presidente, affinchè ne valuti l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni di massima:
— se, ed eventualmente a quali condizioni, il danno risarcibile conseguente a illecito tributario (penale o amministrativo che sia) possa essere fatto coincidere con l’imposta evasa;
— ove si ritenga che a tal fine non basti la sola non coincidenza tra autore dell’illecito e soggetto passivo d’imposta e, comunque, in caso, quale quello di specie, di coincidenza delle due qualità nella stessa persona, quali siano le condizioni in presenza delle quali il danno risarcibile possa essere identificato o comunque parametrato all’imposta evasa;
— se, in particolare, la perdurante possibilità per l’amministrazione titolare della pretesa tributaria di esercitare i poteri di accertamento e recupero coattivo ad essa attribuiti osti di per sé a proporre ordinaria azione civile per il risarcimento del danno commisurato all’imposta o se, invece, le due tutele possano coesistere e con quali effetti;
— ove si ritenga che l’azione civile possa essere proposta, per il risarcimento del danno commisurato all’imposta evasa, nel solo caso in cui l’amministrazione non abbia più la possibilità di riscuotere, nemmeno coattivamente, le somme dovute direttamente dal contribuente, occorrerà in tal caso ulteriormente chiarire: se e in quali casi tale impossibilità possa configurarsi; se in particolare possano a tal fine rilevare le difficoltà dell’accertamento in sede penale o amministrativa dell’illecito e il tempo per esso occorrente; su chi gravi l’onere di dimostrare la sussistenza (o, al contrario, l’insussistenza) di tale condizione;
— in ipotesi in cui si dia risposta in tutto o in parte affermativa al quesito circa la possibilità di commisurare il danno risarcibile all’imposta evasa se, trattandosi, come nella specie, di dazi doganali, il danno debba apprezzarsi, e la succedanea pretesa risarcitoria riconoscersi, in capo all’Unione europea e, per essa, alla Commissione che ne è organo esecutivo, ovvero in capo allo Stato membro cui è attribuito il compito della relativa riscossione;
— in presenza di quali presupposti, infine, in caso di translatio al giudice civile ex art. 622 cod. proc. pen., possa accordarsi la provvisionale richiesta dalle amministrazioni danneggiate al momento della costituzione di parte civile nel processo penale.
(tratto da Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 6 dicembre 2021, n. 38711)