Consiglio di Stato, Sez. IV , sentenza 27 marzo 2025 n. 2569
PRINCIPIO DI DIRITTO
In caso di presentazione di istanza di autotutela, l’Amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’amministrazione per la tutela dell’interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell’an, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente.
TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE
- Tanto premesso in punto di fatto, l’appello è infondato.
- La sentenza del T.a.r. ha dichiarato il difetto di giurisdizione, in quanto parte ricorrente ha agito “per chiedere la condanna dell’amministrazione ad adottare i provvedimenti consequenziali all’avvenuta accettazione della proposta transattiva o, in subordine, finalizzati ad accettare tale proposta”. Entrambe le domande, secondo il T.a.r., hanno, pertanto, “ad oggetto un negozio di diritto civile in relazione al quale la pretesa della parte ricorrente assume, in sé riguardata e a prescindere da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa (non esperibile in questa sede), consistenza di diritto soggettivo”.
- […] il presente giudizio ha ad oggetto un contratto di transazione di diritto privato, in relazione al quale non può che sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.
- Nessun potere autoritativo di carattere discrezionale spetta al Comune, contrariamente a quanto afferma l’appellante, in quanto la proposta transattiva è stata accettata dal Comune e, quindi, il contratto si è perfezionato, stando alla ricostruzione offerta dallo stesso appellante.
- La circostanza che il Comune non abbia emesso alcun provvedimento in seguito al pagamento da parte della società appellante della somma concordata non implica il radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di vicenda dal carattere eminentemente privatistico e, come tale, riservata al giudice ordinario, emergendo nella fattispecie solo diritti soggettivi.
- Peraltro, l’azione avverso il silenzio-inadempimento può essere proposta solo se sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto sostanziale e, quindi, se sussistano interessi legittimi (cfr., Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 aprile 2021, n. 3430).
- Ne discende, quale corollario, che il rimedio contro il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del privato non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo, in ordine al rapporto sostanziale, sia privo di giurisdizione, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell’atto, sia la posizione sostanziale d’interesse legittimo da parte del ricorrente (in questi termini Cons. Stato n. 10470/23, Cons. Stato n. 5139/23, Cons. Stato n. 3696/219). Il silenzio inadempimento non può, quindi, configurarsi in presenza di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, aventi ad oggetto un’utilità giuridico economica attribuita direttamente dal dato positivo, non necessitante dell’intermediazione amministrativa per la sua acquisizione al patrimonio giuridico individuale della parte ricorrente.
- Parimenti infondato è il motivo di appello volto a contestare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non sussiste un obbligo a provvedere in relazione alla richiesta di revoca di un precedente provvedimento.
- La giurisprudenza amministrativa è in proposito consolidata, come dimostra anche la recente pronuncia di questa Sezione secondo cui “in caso di presentazione di istanza di autotutela, l’Amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’amministrazione per la tutela dell’interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell’an, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente” (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4518).
- L’appello è, pertanto, infondato.