<p style="text-align: justify;"><strong>Massima</strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>Gemmato dalla locazione di opere, l’appalto emerge come un contratto tipico autonomo nel quale rischio e responsabilità dell’appaltatore fanno il paio con poteri privati tutt’affatto peculiari del committente, che tuttavia assume una peculiare posizione di garanzia nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore; il tutto in un contesto generale in cui la disciplina dell’appalto che vede committente una Pubblica Amministrazione tende a modellarsi in modo disomogeneo rispetto alla contermine figura dell’appalto a committente privato.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Crono-articolo</strong></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Diritto romano (vedi articolo dedicato in Cittadinanza consapevole)</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1865</strong></p> <p style="text-align: justify;">Nella codificazione liberale del 1865 l’appalto non figura come contratto sganciato dalla locazione, della quale costituisce piuttosto ancora una <em>species</em>, quale locazione di opera. Più in particolare, secondo l’art.1627 si distinguono 3 diverse locazioni di opere, quella per cui le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio (riconducibile al moderno lavoro subordinato e al contratto d’opera); quella dei vetturini per terra o per acqua che si incaricano del trasporto delle persone e delle cose (riconducibile al moderno contratto di trasporto); infine, quella degli imprenditori di opera ad appalto o a cottimo (riconducibile appunto all’odierno contratto di appalto, ancorché limitato alle sole opere e con esclusione dei servizi). Quest’ultima figura trova poi una più compiuta disciplina ai successivi articoli 1634 e seguenti; di particolare importanza l’art.1639 onde, se nel corso di 10 anni dal giorno in cui fu compiuta la fabbricazione di un edificio o di altra opera notabile (che dunque viene affiancata all’edificio di nuova costruzione) l’una o l’altra rovina in tutto o in parte, o presenta evidente pericolo di rovinare per difetto di costruzione o per vizio del suolo, l’architetto e l’imprenditore ne sono responsabili.</p> <p style="text-align: justify;">Il 20 marzo viene varata la legge n.2248, il cui allegato F disciplina le c.d. opere pubbliche e dunque in particolare il rapporto tra PA appaltante ed appaltatore privato.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1923</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 18 novembre viene varato il R.D. n.2440, c.d. legge di contabilità dello Stato, che individua quali forme di scelta del contraente l’asta pubblica, la licitazione privata, la trattativa privata, l’appalto-concorso. Si tratta di norme orientate a garantire all’Amministrazione la selezione del miglior interlocutore privato, nell’ottica del perseguimento dell’interesse pubblico.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1924</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 23 maggio viene varato il R.D. n.827 che disciplina le varie forme di scelta del contraente privato, ovvero l’asta pubblica, la licitazione privata, la trattativa privata, l’appalto-concorso</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1942</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il codice civile (21 aprile), disciplina l’appalto agli articoli 1655 e seguenti, configurandolo come contratto tipico. Il successivo articolo 2222 prevede invece il contratto d’opera, onde quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/2553.html">committente</a>, si applicano le norme del pertinente capo codicistico, salvo tuttavia che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV, con ovvio riferimento proprio all’appalto rispetto al quale il contratto d’opera finisce dunque con il configurarsi in via meramente sussidiaria. L’art.2094 disciplina poi il prestatore di lavoro subordinato, definendo tale chi si obbliga mediante <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/5478.html">retribuzione</a> a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'<a href="http://www.brocardi.it/dizionario/2437.html">imprenditore</a>. Importante anche un riferimento all’art.936 c.c. in tema di accessione, che disciplina l’ipotesi in cui siano realizzate costruzioni sul fondo altrui; a all’art.2053 c.c. alla cui stregua il proprietario di un <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/5006.html">edificio</a> o di altra <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1205.html">costruzione</a> è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1948</strong></p> <p style="text-align: justify;">La Costituzione prevede all’art.41, comma 1, la libertà della iniziativa economica privata (entro i limiti del successivo comma 2) e, con essa, la garanzia dell’autonomia negoziale, che si sostanzia nella libertà riconosciuta alle parti, nel perseguimento dei rispettivi interessi, di stipulare contratti, massime se tipici, come appunto nel caso dell’appalto. Quando una delle parti è la PA occorre nondimeno, nella scelta dell’interlocutore privato, il rispetto dei canoni del buon andamento e della imparzialità ex art.97 Cost., che si traducono nella necessità della gara pubblica vista originariamente come strumento capace di garantire all’Amministrazione la scelta del miglior contraente nell’ottica del perseguimento dell’interesse pubblico.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1955</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 18 maggio esce la sentenza della Cassazione n.1466 che assume nullo il subappalto che non sia stato previamente autorizzato dal committente: si tratta di una nullità relativa, non rilevabile d’ufficio e che può essere fatta valere dal solo committente.</p> <p style="text-align: justify;">Il 15 giugno esce la sentenza della Cassazione n.1826 che assume legittimati attivi ad esperire l’azione diretta nei confronti dell’appaltatore - di cui all’art.1676 c.c. - i soli dipendenti dell’appaltatore, e non anche i subappaltatori.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1960</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 3 agosto esce la sentenza della II sezione della Cassazione n. 2281 che si occupa dell’art.1673 c.c. laddove disciplina il perimento o deterioramento della “<em>cosa</em>” oggetto dell’appalto – norma che come è ovvio attiene all’appalto di opera – assumendola non applicabile al diverso appalto di servizi, salva l’estensione applicativa della norma medesima laddove i servizi appaltati portino come risultato - giusta trasformazione o modificazione della materia – ad una <em>res</em> nuova.</p> <p style="text-align: justify;">Il 23 ottobre viene varata la legge n.1369 che reca divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi, secondo il cui articolo 1 è vietato all'imprenditore affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono; viene altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. Viene poi considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dal committente, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso al committente medesimo. Importante in particolare l’art.3 della legge, onde gli imprenditori (committenti) che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1966</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 2 settembre esce la sentenza della Cassazione n.2307 che, occupandosi dell’art.1669 c.c., assume la responsabilità per rovina di edificio di natura aquiliana, e dunque extracontrattuale. E’ ben vero che la disposizione è inserita tra le norme sui singoli contratti tipici, ma è parimenti vero che con essa – per la Corte – il legislatore ha inteso sanzionare la violazione di norme primarie di rilievo pubblicistico finalizzate a garantire la sicurezza dell’attività di costruzione, sicché la pertinente disciplina deve intendersi trascendere la materia contrattuale tra committente ed appaltatore. Una spia della natura aquiliana (e non contrattuale) della responsabilità ex art.1669 c.c. viene poi rinvenuta nella legittimazione attiva che la norma riconosce agli aventi causa del committente – in una con il committente medesimo – soggetti che sono in realtà terzi rispetto al contratto di appalto, con palmare deroga all’art.1372 c.c.: una circostanza idonea a far assumere legittimato qualunque terzo che pretenda di essere danneggiato dalla rovina, ovvero dal pericolo di rovina ovvero ancora dai gravi difetti di costruzione.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1967</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 21 ottobre esce la sentenza della Cassazione n.2569 secondo la quale la verifica dell’opera appaltata, da parte del committente, costituisce una operazione di ispezione e di accertamento dell’opera medesima che il committente può eseguire direttamente o tramite un proprio incaricato, ad esclusione tuttavia del direttore dei lavori, dovendo quest’ultimo assumersi quale soggetto direttamente responsabile della conformità dell’opera alle prescrizioni contrattuali.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1969</strong></p> <p style="text-align: justify;">*Il 28 ottobre esce la sentenza della Cassazione n.3550 che, occupandosi dell’art.1669 c.c., assume la responsabilità per rovina di edificio di natura aquiliana, e dunque extracontrattuale. E’ ben vero che la disposizione è inserita tra le norme sui singoli contratti tipici, ma è parimenti vero che con essa – per la Corte – il legislatore ha inteso sanzionare la violazione di norme primarie di rilievo pubblicistico finalizzate a garantire la sicurezza dell’attività di costruzione, sicché la pertinente disciplina deve intendersi trascendere la materia contrattuale tra committente ed appaltatore. Una spia della natura aquiliana (e non contrattuale) della responsabilità ex art.1669 c.c. viene poi rinvenuta nella legittimazione attiva che la norma riconosce agli aventi causa del committente – in una con il committente medesimo – soggetti che sono in realtà terzi rispetto al contratto di appalto, con palmare deroga all’art.1372 c.c.: una circostanza idonea a far assumere legittimato qualunque terzo che pretenda di essere danneggiato dalla rovina, ovvero dal pericolo di rovina ovvero ancora dai gravi difetti di costruzione.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1975</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 18 giugno esce la sentenza della III sezione della Cassazione n.2429 alla cui stregua il subappalto è da assumersi quale contratto derivato (o subcontratto) in quanto con esso l'appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l' opera o il servizio che egli ha assunto di eseguire; quale contratto derivato, si applica dunque in genere al subappalto la stessa disciplina del contratto base, non diversamente da quanto avviene negli altri subcontratti (subcomodato, sublocazione), escluse le disposizioni eccezionali o che concedono particolari benefici.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1977</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 6 giugno esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.2326, che afferma come l’appalto si configuri come contratto non aleatorio, circostanza dimostrata anche dall’art.1664 c.c. che, nel disciplinare la revisione dei prezzi e l’equo compenso per le difficoltà sopraggiunte in corso di esecuzione dell’opera, palesa appunto come eventuali imprevisti, lungi dal rimanere addossati all’appaltatore, implicano una modifica del relativo compenso. Per la Corte peraltro, anche quando tale norma venga derogata dalle parti (come pure è possibile), non per questo l’appalto diviene contratto aleatorio, essendosi al cospetto di un mero allargamento del rischio concordato tra le parti medesime, e rimanendosi pur sempre – dunque – nell’alveo della c.d. alea normale del contratto di appalto.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1979</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 5 marzo esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.1364, che si occupa della fattispecie di cui all’art.1660 c.c., vale a dire dell’ipotesi in cui nel corso dell’esecuzione dell’appalto si rendano necessarie delle varianti al fine di consentire l’esecuzione a regola d’arte: essendo variazioni necessarie, e non facoltative, da apportarsi al progetto dell’appalto, si è per la Corte al cospetto di una ipotesi di impossibilità parziale dell’oggetto dell’appalto medesimo. La Corte prosegue evidenziando come il legislatore – dinanzi alla impossibilità dell’oggetto dell’appalto, siccome diversamente atteggiantesi – ha attribuito variegata efficacia alle diverse ipotesi di impossibilità ridetta, in quanto laddove tale impossibilità sia assoluta (art.1672) è ormai impossibile conseguire il risultato divisato, mentre ove detta impossibilità sia solo parziale, si prevede appunto la possibilità che l’appalto trovi comunque esecuzione, giusta introduzione delle necessarie varianti che le parti possono anche avere predeterminato; peraltro, per la Corte l’impossibilità parziale dell’oggetto del contratto non deve necessariamente affiorare nel corso dell’esecuzione dell’appalto, potendo anche configurarsi come impossibilità parziale originaria, potendo anche in tal caso le parti derogare alla disciplina generale prevedendo un mutamento parziale dell’oggetto del contratto al fine di renderlo possibile anche laddove si riscontri <em>ex post</em> una impossibilità per l’appunto originaria di realizzazione del divisato progetto.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1981</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 14 luglio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.4606 che si occupa del riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore (circostanza che esclude la necessità della denuncia da parte del committente non accettante ex art.1667 c.c.): tale riconoscimento può per la Corte avvenire anche <em>per facta concludentia</em>, e dunque in modo implicito.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1982</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 4 maggio esce la sentenza della Cassazione n.2757 che assume il subappalto autorizzabile dal committente anche in modo non espresso, e dunque tacito o <em>per facta concludentia</em>.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1983</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 5 febbraio esce la sentenza della Cassazione n.962 che si occupa del caso in cui l’opera appaltata presenti vizi o difformità apparenti (non occulti): in questa fattispecie la responsabilità dell’appaltatore ex art.1667 c.c. scatta senza che ci sia bisogno di denuncia tempestiva (nei 60 giorni) da parte del committente, purché questi tuttavia non accetti l’opera.</p> <p style="text-align: justify;">Il 7 febbraio esce la sentenza della Cassazione n.1016: la Corte si occupa della garanzia per i vizi e le difformità dell’opera sul crinale della relativa collocazione sistematica, rappresentando come l’art.1667 c.c. compendi una applicazione speciale della più generale responsabilità da inadempimento del contratto, non essendosi dunque al cospetto di una garanzia tecnicamente intesa, quale obbligazione distinta e sganciata dall’obbligo principale che ha ad oggetto l’esecuzione dell’opera.</p> <p style="text-align: justify;">Il 23 luglio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.5237 che, in tema di recesso <em>ad nutum</em> del committente ex art.1671 c.c., assume la relativa esercitabilità in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto. Tuttavia la Corte precisa che il committente non può più recedere dal contratto quando ne sia stata chiesta la risoluzione.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1984</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 26 aprile esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.2626 onde, laddove ci si trovi al cospetto di un negozio che presenti elementi promiscui, in parte riconducibili alla vendita ed in parte all’appalto, il pertinente contratto va assoggettato alla disciplina o della vendita o, alternativamente, dell’appalto, secondo il criterio della prevalenza.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1987</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 31 marzo esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.3092 che si occupa del c.d. appalto a regia, ovvero del caso in cui l’appaltatore risulta del tutto privo dell’imprescindibile requisito dell’autonomia nel compimento dell’opera o del servizio: in queste ipotesi il potere di direzione del committente è così pervasivo e penetrante da far assumere l’appaltatore un <em>nudus minister</em> del committente, il quale ultimo – che si assume il rischio - è il solo responsabile anche nel caso di danni prodotti a terzi.</p> <p style="text-align: justify;">Il 10 luglio esce la sentenza della sezione lavoro della Cassazione n.6058, che si occupa di differenziare il contratto di appalto dal contratto di lavoro subordinato, onde nell’appalto oggetto del contratto è un risultato che l’appaltatore si obbliga a garantire al committente con organizzazione dei mezzi all’uopo necessari e con gestione a proprio rischio, mentre nel lavoro subordinato quello che viene messo a disposizione della controparte sono energie lavorative, e dunque la prestazione di una attività di lavoro che viene svolta non già in autonomia, quanto piuttosto alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, cui il prestatore di lavoro è gerarchicamente assoggettato; dacché si evince che il lavoratore è “<em>subordinato</em>” rispetto al datore di lavoro, mentre l’appaltatore è autonomo rispetto al committente, che può spiegare nei relativi confronti solo un generico potere di vigilanza.</p> <p style="text-align: justify;">Il 27 luglio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.6489 che si occupa dei vizi e delle difformità dell’opera ex art.1667 cc.: occorre guardare al momento in cui il committente accetta l’opera, distinguendo l’ipotesi dei vizi apparenti (conosciuti o riconoscibili), circostanza nella quale l’accettazione medesima, operata senza riserve, impedisce il sorgere della responsabilità dell’appaltatore; dall’ipotesi in cui i vizi sono occulti, nel qual caso la responsabilità dell’appaltatore permane. Peraltro, anche nel caso di vizi riconoscibili (e dunque potenzialmente apparenti, quantunque non conosciuti dal committente), la responsabilità dell’appaltatore non è esclusa laddove essi siano stati taciuti in mala fede (e dunque con dolo) dall’appaltatore medesimo.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1989</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 31 gennaio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.593 che ritiene essenziale, al fine di ricondurre un contratto al tipo codicistico dell’appalto, l’autonomia dell’appaltatore rispetto al committente, che dunque non può ingerirsi sul come l’appaltatore esegue la propria prestazione (peraltro assumendosene il rischio).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1990</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 12 giugno esce la sentenza della III sezione della Cassazione n.5690 alla cui stregua il subappaltatore rispetto all’appaltatore sub-committente (come quest’ultimo rispetto al committente) gode di autonomia nella organizzazione dei mezzi necessari a compiere l’opera o il servizio demandatogli, ed è tenuto a segnalare eventuali inesattezze presenti nel progetto o nelle direttive che gli vengono impartite, in base alle regole dell’arte; deve poi, sotto il connesso profilo del rischio, porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare gli infortuni dei propri dipendenti, non potendo pretendere di essere tenuto indenne dall’appaltatore, escluso il solo caso in cui il subappaltatore si atteggi a <em>nudus minister</em> rispetto all’appaltatore, essendo privo di autonomia organizzativa ed atteggiandosi a mero esecutore di ordini.</p> <p style="text-align: justify;">Il 29 agosto esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.8949 che si sofferma sulla natura non aleatoria del contratto di appalto, dal momento che il rischio che l’appaltatore si assume ex art.1655 c.c. si compendia nell’alea normale (cfr. art.1467 c.c.) del contratto di appalto medesimo. Nondimeno, per la Corte il contratto può divenire aleatorio (con tutti gli effetti che ne discendono, come nel caso della non risolubilità per eccessiva onerosità sopravvenuta) laddove le parti abbiamo voluto introdurre nel contratto un coefficiente di assoluta incertezza nel rischio cui esse sono esposte, avendo esse voluto assumersi l’alea di qualsivoglia evento, anche il più anomalo.</p> <p style="text-align: justify;">Il 20 settembre esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.9613, che si occupa della fattispecie di cui all’art.1668 c.c., e dunque della garanzia riservata al committente per i vizi o le difformità dell’opera appaltata, con particolare riguardo all’azione di risoluzione del contratto, che può essere richiesta solo se i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla relativa destinazione d’uso (comma 2): per la Corte, quello dell’appaltatore è inadempimento più grave – a fini risolutivi – rispetto a quello del venditore nella compravendita, giacché l’art.1490 c.c. richiede all’uopo che si sia al cospetto di vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa venduta; in entrambi i casi si tratta peraltro di una specificazione di quanto previsto in via generale all’art.1455 c.c., secondo il quale ai fini della risoluzione del contratto l’inadempimento del debitore non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse del creditore contro-adempiente.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1991</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 24 maggio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.5935 che si occupa delle possibili varianti al progetto di esecuzione dell’opera appaltata originario: quando si tratta di c.d. lavori extracontrattuali, e dunque quando le modifiche aggiuntive all’originario progetto sono di natura e consistenza tali da stravolgerlo, si configura in realtà un nuovo contratto di appalto del tutto indipendente da quello originario. In questa fattispecie non trova applicazione l’art.1659, comma 2, c.c., onde l’autorizzazione del committente ad attuare le proposte di modifica dell’appaltatore, non rimanendo nell’ambito del contratto originario ma avendo appunto ad oggetto lavori extracontrattuali, non va provata per iscritto ex art.1659 c.c., ma può essere provata con ogni mezzo, anche di natura presuntiva, configurando l’accettazione di un nuovo ed indipendente contratto di appalto.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1992</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 13 marzo esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.3050 che si sofferma ancora una volta sull’autonomia dell’appaltatore rispetto al committente, definendolo <em>dominus</em> nell’organizzare e nel regolare lo svolgimento del lavoro funzionale al compimento dell’opera o del servizio, nell’ambito delle finalità previste dal contratto ed al precipuo fine di conseguirle.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1993</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 4 marzo esce una importante sentenza della II sezione della Cassazione n. 2653 che si pronuncia sul potere di intimazione del committente all’appaltatore in sede di verifiche in corso d’opera, ex art.1662, comma 2, c.c.; si tratta per la Corte di un rimedio risolutorio particolare in quanto deroga alla risoluzione per inadempimento ex art.1453 c.c., riferendosi ad una obbligazione ancora in corso di attuazione, e dunque al di fuori di un già perpetrato inadempimento; peraltro, si tratta di una risoluzione che differisce anche da quella prevista dall’art.1668, comma 2, c.c. per l’ipotesi di inadempimento finale, in quanto nel caso dell’art.1662, comma 2, c.c. (risoluzione in corso d’opera), il rimedio risolutorio scatta anche laddove l’opera oggetto di verifiche da parte del committente, nella porzione già realizzata, non risulta del tutto inadatta alla relativa destinazione, e dunque anche quando l’inadempimento dell’appaltatore si presenti ancora solo allo stadio di mero pericolo, sia potenzialmente solo temporaneo e peraltro di scarsa importanza.</p> <p style="text-align: justify;">Il 27 agosto esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.9064 che, occupandosi della facoltà riconosciuta al committente di compiere delle verifiche sull’andamento dei lavori nel corso dell’esecuzione dell’appalto (ex art.1662 c.c.) esclude in ogni caso che tali verifiche in corso d’opera ne elidano la legittimazione a sollevare eventuali obiezioni in sede di verifica finale dell’opera appaltata e di relativa accettazione o non accettazione.</p> <p style="text-align: justify;">Il 14 dicembre esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.12304 alla cui stregua, in tema di responsabilità ex art.1669 c.c., il soggetto responsabile e legittimato passivo della relativa azione può essere tanto l’appaltatore quanto altre figure come il progettista, il direttore dei lavori ovvero lo stesso committente.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1994</strong></p> <p style="text-align: justify;">L’11 febbraio viene varata la legge n.109, legge quadro in materia di lavori pubblici, il cui articolo 1, comma 1, dichiara significativamente che in attuazione dell'<a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/costituzione.htm#97">articolo 97 della Costituzione</a> l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori. In sostanza, la scelta del contraente inizia ad essere ispirata più dall’esigenza di garantire la concorrenza tra gli operatori privati, sotto l’egida del diritto sovranazionale, che dalla tradizionale esigenza di garantire il miglior perseguimento dell’interesse pubblico attraverso la selezione dell’interlocutore privato più vantaggioso per la PA.</p> <p style="text-align: justify;">*Il 7 giugno esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.7514 alla cui stregua, in tema di responsabilità ex art.1669 c.c., il soggetto responsabile e legittimato passivo della relativa azione può essere tanto l’appaltatore quanto altre figure come il progettista, il direttore dei lavori ovvero lo stesso committente.</p> <p style="text-align: justify;">Il 5 settembre esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.7649 che si occupa del potere di recesso del committente ex art.1671 c.c., rappresentando come, una volta comunicata all’appaltatore la volontà di recedere, non sia più possibile chiedere la risoluzione del contratto.</p> <p style="text-align: justify;">Il 3 novembre esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.9060 alla cui stregua il contratto di appalto non è un contratto aleatorio, e tuttavia determinati rischi sono esplicitamente regolamentati dal relativo regime giuridico, come nel caso dei possibili aumenti o diminuzioni di prezzo dei materiali o della manodopera; da questo punto di vista, se la norma generale di gestione delle sopravvenienze è l’art.1467 c.c. in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta, nell’ambito dell’appalto la relativa particolare applicazione avviene attraverso l’art.1664 c.c.; laddove peraltro l’onerosità sopravvenuta sia riconducibile a cause diverse da quelle previste all’art.1664 c.c., deve assumersi applicabile all’appalto l’art.1467 c.c.. In sostanza, l’appalto è contratto commutativo (e non aleatorio), presenta determinati rischi “<em>normali</em>” normativamente scolpiti che ne fanno un contratto commutativo particolare, e laddove convergano potenzialmente l’art.1467 e l’art.1664 c.c., prevale la norma speciale (1664), mentre al di fuori di questa ipotesi si riespande l’egida precettiva della norma generale (1467).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1995</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 10 maggio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.5099 onde – escluso solo il caso in cui l’appaltatore sia stato un mero <em>nudus minister</em> – egli risponde dei vizi o delle difformità dell’opera ex art.1667 c.c. anche laddove abbia realizzato l’opera stessa su progetto fornitogli dal committente.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1997</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 27 gennaio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.819 che si occupa di distinguere il contratto di appalto dal contratto d’opera (ex art.2222 c.c.): in entrambi è prevista la realizzazione di un’opera ed un certo grado di autonomia di chi la realizza rispetto a chi alfine la riceve, ma vi sono differenze dal punto di vista dell’organizzazione in quanto l’appaltatore è normalmente (anche se non necessariamente, dal punto di vista soggettivo) un imprenditore in senso tecnico, che organizza i mezzi necessari per la realizzazione dell’opera e si assume il rischio di tale gestione, mentre nel contratto d’opera non si ravvisa una organizzazione di tipo imprenditoriale (neppure sul crinale meramente oggettivo, assunto invece imprescindibile nell’appalto), in quanto il prestatore d’opera, per realizzarla, impiega prevalentemente lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia.</p> <p style="text-align: justify;">Il 29 agosto esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.8254 che considera applicabile anche all’appalto di servizi l’art.1671 c.c. in tema di recesso <em>ad nutum</em> del committente.</p> <p style="text-align: justify;">Il 29 ottobre esce l’importante sentenza della II sezione della Cassazione n.10652 che ribadisce il collegamento pervasivo tra assunzione del rischio della prestazione ed autonomia dell’appaltatore rispetto al committente, non potendosi applicare ai due l’art.2049 c.c. per non essere configurabile alcun rapporto istitutorio che li avvinca. In sostanza, l’opera viene realizzata dall’appaltatore con propria organizzazione ed apprestandone i mezzi all’uopo, curandone le relative modalità di esecuzione ed obbligandosi a procurare al committente il risultato dovuto (l’opera appunto): la conseguente inapplicabilità dell’art.2049 c.c. implica che se derivano danni a terzi dall’esecuzione dell’opera, unico responsabile resta l’appaltatore, e non già il committente, stante l’assenza proprio di qualsivoglia rapporto istitutorio tra i due. Peraltro il committente può essere chiamato a rispondere ai sensi dell’art.2043 c.c., quale corresponsabile, in caso di specifiche violazioni di regole cautelari, ovvero nell’ipotesi del tutto particolare in cui l’evento dannoso sia riferibile al committente medesimo, che ha affidato il compimento dell’opera a chi palesemente difettava delle necessarie capacità per realizzarla e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza il pericolo di arrecare danno a terzi (<em>culpa in eligendo</em> del committente).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1998</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 14 ottobre esce la sentenza della I sezione della Cassazione n.10141, onde l’erogazione del prezzo dal committente all’appaltatore è oggetto di un diritto dell’appaltatore che sorge non al momento della stipula del contratto, ma solo dopo ed in ragione della relativa esecuzione, secondo il principio della c.d. postnumerazione.</p> <p style="text-align: justify;">Il 28 novembre esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.12106 che, con riferimento all’art.1669 c.c., afferma come – pur non configurandosi a carico del costruttore (appaltatore) una responsabilità oggettiva, né tampoco una presunzione di colpa - grava pur sempre sul medesimo una presunzione <em>iuris tantum</em> di responsabilità che può essere vinta non già attraverso la generica prova di avere usato, nell’esecuzione dell’opera, tutta la diligenza possibile, ma con la positiva e specifica dimostrazione della mancanza di responsabilità attraverso l’allegazione di fatti positivi, precisi e concordanti, ed a prescindere dalle questioni <em>inter partes</em> circa la eventuale nullità del sottostante rapporto negoziale.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1999</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 29 maggio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.5237 alla cui stregua al subappalto – mentre si applica, quale contratto derivato, la disciplina generale del contratto da cui deriva (appalto) – non possono invece assumersi automaticamente estese le clausole pattizie proprie del singolo contratto di appalto cui è collegato, tempi di esecuzione, di consegna e prezzi potendo essere fissati in modo diverso nei rapporti tra appaltatore subcommittente e subappalatore.</p> <p style="text-align: justify;">Il 23 novembre esce la sentenza della I sezione della Cassazione n.12989, che si occupa della c.d. sorpresa geologica di cui all’art.1664, comma 2, c.c.. La Corte muove dal presupposto onde l’intero art.1664 c.c. costituisce specificazione del principio scolpito in via generale all’art.1467 c.c. onde nei contratti a prestazioni corrispettive in cui l’esecuzione sia continuata o periodica o differita, ciascuna parte assume su di sé il rischio degli eventi che alterino il valore economico delle rispettive prestazioni, entro i limiti rientranti nell’alea normale del contratto: tale “<em>alea normale</em>” va dunque tenuta presente dai contraenti nel momento in cui concludono il contratto stesso e dunque, entro certo limiti, la stessa sorpresa geologica può non essere realmente una “<em>sorpresa</em>” laddove, facendo uso della diligenza media richiesta dall’attività dalle parti medesime esercitata, gli eventi che la compendiano possano assumersi <em>ex ante</em> prevedibili, e come tali rientranti nell’alea normale del concreto appalto che si va a stipulare. La conseguenza è che la “<em>sorpresa geologica</em>” non si applica non solo quando le cause che la compendiano sono previste dalle parti, ma anche quando sono solo prevedibili con la media diligenza richiesta.</p> <p style="text-align: justify;">Il 17 dicembre esce la sentenza della sezione III della Cassazione n.14239 che, inserendosi in un consolidato solco giurisprudenziale, assume i termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art.1667 c.c. con riguardo ai vizi ed alle difformità dell’opera appaltata applicabili alle sole specifiche azioni contrattuali - di tipo “<em>manutentivo</em>” - di cui al successivo art.1668 (eliminazione di difformità o vizi; riduzione proporzionale del prezzo), ma non anche alle azioni contrattuali generali (come la risoluzione del contratto) né tampoco alla connessa azione di risarcimento del danno, pure prevista dall’art.1668 c.c..</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2000</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 5 febbraio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.1290 che si occupa della fattispecie in cui l’appaltatore realizzi l’opera su progetto non proprio, e dunque di un terzo progettista. In tale ipotesi l’appaltatore risponde in solido con il progettista dei vizi o delle difformità dell’opera ex art.1667 c.c., salvo che abbia denunciato i vizi al committente non appena scoperti.</p> <p style="text-align: justify;">Il 21 giugno esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.8445 che si occupa di distinguere l’appalto dalla vendita, laddove in quest’ultima ad un <em>dare</em> del (presunto) venditore si mescoli un <em>facere</em>: in queste ipotesi il punto di riferimento deve essere per la Corte la comune intenzione delle parti e, sulla base di essa, il criterio di prevalenza, onde si ha appalto (e non vendita) quando il lavoro (avente ad oggetto la materia) è lo scopo essenziale del negozio, e la prestazione della materia costituisce semplicemente un mezzo per la produzione dell’opera divisata. Premesso che in entrambi i casi si assiste ad un acquisto della proprietà in capo ad uno dei contraenti (acquirente nella vendita; committente nell’appalto), quando prevale il lavoro avente ad oggetto la materia sulla materia medesima si ha appalto, e non vendita, dovendosi tenere conto per giunta del fatto che – ai sensi dell’art.1658 c.c. – la materia può anche essere fornita dal committente (che, se si trattasse di vendita, sarebbe in questo caso già proprietario della materia che acquista).</p> <p style="text-align: justify;">Il 27 settembre esce la sentenza della Cassazione, sezione Lavoro, n.12784 che – nello scandagliare l’art.1676 c.c. e l’azione diretta dei dipendenti dell’appaltatore nei confronti del committente ivi prevista – afferma come pur configurandosi una solidarietà passiva tra committente ed appaltatore, il committente non diviene parte del rapporto di lavoro (che resta appannaggio del solo appaltatore), con conseguente inapplicabilità al committente delle norme che disciplinano appunto tale rapporto di lavoro.</p> <p style="text-align: justify;">Il 6 dicembre esce la sentenza della I sezione della Cassazione n.15488 alla cui stregua, con riferimento all’art.1669 c.c., anche se la norma non prevede esplicitamente alcuna presunzione a carico dell’appaltatore a titolo di colpa ovvero di responsabilità , in realtà tale presunzione di responsabilità può in concreto predicarsi dal momento che il crollo o la rovina di un edificio non possono non far derivare appunto, a carico di chi tale edificio ha costruito, una presunzione <em>iuris tantum</em> di responsabilità che l’appaltatore può vincere provando il fatto di terzi o il caso fortuito.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2001</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 10 marzo esce la sentenza della sezione Lavoro della Cassazione n.3559 che assume applicabile l’art.1676 c.c., e l’azione diretta dei dipendenti dell’appaltatore verso il committente ivi prevista, anche alla fattispecie in cui committente sia una Pubblica Amministrazione, e dunque anche all’appalto di opere o di servizi pubblici. Per la Corte si è al cospetto non già di un’azione surrogatoria, in cui il dipendente agisce in luogo dell’appaltatore (inerte, quale relativo debitore), ma di un’azione diretta di natura sostitutoria, in cui il dipendente agisce appunto direttamente verso il committente.</p> <p style="text-align: justify;">Il 28 marzo esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.4463 onde, in tema di sorpresa geologica ex art.1664, comma 2, c.c., rilevano solo sopravvenienze di tipo “<em>naturale</em>”, e non anche sopravvenienze riconducibili a fatti umani, come dimostra la norma laddove parla di cause “<em>simili</em>” accanto a quella geologica e a quella idrica.</p> <p style="text-align: justify;">Il 17 maggio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.6777 onde – nel caso in cui il contratto sia nullo per illiceità dell’oggetto, dovendo l’appaltatore realizzare un’opera in difetto delle necessarie concessioni edilizie – quest’ultimo non potrà pretendere dal committente il corrispettivo dovuto né azionando i rimedi contrattuali, né azionando l’art.936 c.c. in tema di accessione, né tampoco avvalendosi dell’azione di indebito arricchimento.</p> <p style="text-align: justify;">Il 28 maggio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.7242 onde l’appaltatore non può assumersi perdere la propria autonomia – massime in ottica di pertinente responsabilità nei confronti dei terzi - per il compimento dell’opera allorché il direttore dei lavori sia un rappresentante del committente, trattandosi di una rappresentanza di natura tecnica.</p> <p style="text-align: justify;">*Il 10 ottobre esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.12406 alla cui stregua, in tema di responsabilità ex art.1669 c.c., il soggetto responsabile e legittimato passivo della relativa azione può essere tanto l’appaltatore quanto altre figure come il progettista, il direttore dei lavori ovvero lo stesso committente.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2002</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 29 gennaio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.1154 che torna ancora una volta sull’autonomia dell’appaltatore rispetto al committente, rappresentando come tale autonomia possa in qualche caso risultare compressa laddove il committente si riservi contrattualmente un potere di ingerenza nella direzione dei lavori. In questi casi l’autonomia dell’appaltatore, lungi dal venir meno, risulta appunto solo compressa, senza dunque che l’appaltatore possa venir meno all’obbligo di osservare le regole dell’arte.</p> <p style="text-align: justify;">*Il 27 febbraio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n. 2884 onde – nel caso in cui il contratto sia nullo per illiceità dell’oggetto, dovendo l’appaltatore realizzare un’opera in difetto delle necessarie concessioni edilizie – quest’ultimo non potrà pretendere dal committente il corrispettivo dovuto né azionando i rimedi contrattuali, né azionando l’art.936 c.c. in tema di accessione; potrà tuttavia avvalersi dell’azione di indebito arricchimento.</p> <p style="text-align: justify;">Il 18 luglio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.10456 che si occupa del caso in cui l’appaltatore riconosca i vizi o le difformità dell’opera realizzata ex art.1667 c.c.: quand’anche egli neghi di doverne rispondere, in questo caso non si configura più l’onere di denuncia in capo al committente.</p> <p style="text-align: justify;">Il 10 settembre esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.13158, che si occupa della responsabilità dell’appaltatore per rovina di edificio ex art.1669 c.c., assumendola di natura aquiliana e fondandola sul presupposto della partecipazione del soggetto responsabile alla costruzione dell’immobile in posizione di autonomia decisoria; si tratta di una responsabilità extracontrattuale (verso terzi) che non coinvolge solo l’appaltatore, come parrebbe dal tenore letterale della norma, ma che si estende anche al progettista, al direttore dei lavori ed allo stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell’immobile con propria gestione diretta, ovvero comunque sorvegliando personalmente l’esecuzione dell’opera, in modo da rendere l’appaltatore un mero esecutore di ordini e dunque <em>nudus minister</em>; muovendo da questo presupposto, per la Corte va esclusa nel caso di specie la responsabilità del fornitore dei materiali occorrenti per la costruzione dell’opera, ed utilizzati a tal fine, la cui prestazione si esaurisce nella consegna dei prodotti richiesti senza che egli partecipi, neppure indirettamente, alla costruzione dell’immobile che poi rovina.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2003</strong></p> <p style="text-align: justify;">L’8 gennaio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.77 alla cui stregua l’indennità prevista a favore dell’appaltatore ai sensi dell’art.1671 c.c. come contraltare al recesso <em>ad nutum</em> del committente deve assumersi debito di valore (e non di valuta).</p> <p style="text-align: justify;">Il 12 maggio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.7260 che si occupa dell’art.1665 c.c. e degli atti che connotano la fase esecutiva finale del contratto di appalto, con particolare riferimento alla c.d. accettazione tacita dell’opera, che non si rinviene espressamente nell’art.1665 c.c. ridetto, e che tuttavia affiora da fatti e comportamenti dai quali deve presumersi l’intervento di tale accettazione; un cenno particolare viene fatto al comma 4 della norma, laddove alla consegna dell’opera da parte dell’appaltatore (immissione nel possesso del committente) segue la “<em>ricezione senza riserve</em>” da parte del committente stesso anche se “<em>non si sia proceduto alla verifica</em>”: tale accettazione senza riserve implica un fatto concludente che per la Corte consente di affermare che si è dinanzi ad una accettazione tacita dell’opera in parola. La Corte distingue peraltro la consegna dell’opera (dall’appaltatore al committente), che è un atto puramente materiale compendiantesi nella messa a disposizione dell’opera a favore del committente, dall’accettazione dell’opera medesima (dal committente all’appaltatore), che esige di necessità che il committente esprima il proprio gradimento dell’opera stessa, se del caso anche <em>per facta concludentia</em>, onde l’accettazione, a differenza della consegna, è un vero e proprio negozio giuridico con effetti ben determinati, come l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell’opera ed il conseguente diritto al pagamento del prezzo.</p> <p style="text-align: justify;">Il 30 maggio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.8813 che ribadisce come – anche laddove il committente si sia riservato un potere di ingerenza nella direzione dei lavori – l’appaltatore debba comunque seguire le regole dell’arte (pur a fronte della compressa autonomia di cui gode), dovendo segnalare l’eventuale contrarietà delle prescrizioni impartitegli dal committente, per l’appunto, alle regole dell’arte che è tenuto a seguire. In sostanza, l’eventuale ingerenza del committente pur contrattualmente prevista non sottrae l’appaltatore alle sue responsabilità, con possibilità di inadempimento e risarcimento del danno: si tratta delle ipotesi in cui l’appaltatore viene chiamato a realizzare un progetto altrui, ovvero un progetto elaborato dal committente, ed in corso di realizzazione si avveda di vizi imputabili ad errori di progettazione o di direzione dei lavori (da parte del committente medesimo), omettendo di denunziarli formalmente o comunque di denunciare il proprio dissenso; del pari l’appaltatore è da assumersi responsabile pur al cospetto della ingerenza del committente contrattualmente prevista laddove non riconosca vizi che può e deve riconoscere in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto.</p> <p style="text-align: justify;">Il 10 settembre interviene il decreto legislativo n.276, recante, attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro ex legge 14 febbraio 2003, n. 30, il cui art.85 abroga l’intera legge 1369.60 sul divieto di appalto (interposizione) di mano d’opera.</p> <p style="text-align: justify;">Il 27 agosto esce la sentenza della sezione lavoro della Cassazione n.12546 che si occupa di distinguere l’appalto dalla somministrazione: come per il caso della vendita, è il criterio della prevalenza il canone guida, onde se prevale il lavoro prestato dal contraente, questi è un appaltatore, mentre se prevale l’erogazione periodica e continuativa di beni (con il lavoro in veste meramente strumentale), il contratto è di somministrazione. Si tratta di una distinzione rilevante al fine di applicare la solidarietà prevista dall’art.3 della legge 1369.60 (emolumenti a beneficio dei lavoratori), essendo tale norma applicabile solo all’appalto (quando in luogo di un’opera o di un servizio si appaltano mere prestazioni di lavoro), e non anche alla somministrazione: per la Corte, laddove si sia al cospetto di una prestazione continuativa di servizi, con prevalenza del lavoro prestato, si ha appalto (e dunque è potenzialmente applicabile la legge 1369.60); laddove è il somministrante a produrre le cose somministrate in via continuativa, in fattispecie in cui l’attività di <em>facere</em> è meramente strumentale rispetto alla erogazione continuativa o periodica, è invece somministrazione.</p> <p style="text-align: justify;">Il 22 ottobre esce la sentenza della III sezione della Cassazione n.15789 che si occupa in particolare dei danni che – nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto – possono essere cagionati a terzi; oltre alla responsabilità dell’appaltatore, per la Cassazione può configurarsi anche una responsabilità aquiliana in capo al direttore dei lavori, e quest’ultima può concorrere con la responsabilità dell’appaltatore medesimo o del committente.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2004</strong></p> <p style="text-align: justify;">*Il 6 agosto esce la sentenza della III sezione della Cassazione n.15185, alla cui stregua il subappaltatore rispetto all’appaltatore sub-committente (come quest’ultimo rispetto al committente) gode di autonomia nella organizzazione dei mezzi necessari a compiere l’opera o il servizio demandatogli, ed è tenuto a segnalare eventuali inesattezze presenti nel progetto o nelle direttive che gli vengono impartite, in base alle regole dell’arte; deve poi, sotto il connesso profilo del rischio, porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare gli infortuni dei propri dipendenti, non potendo pretendere di essere tenuto indenne dall’appaltatore, escluso il solo caso in cui il subappaltatore si atteggi a <em>nudus minister</em> rispetto all’appaltatore, essendo privo di autonomia organizzativa ed atteggiandosi a mero esecutore di ordini.</p> <p style="text-align: justify;">Il 16 dicembre esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.23461 che si occupa del caso in cui l’appaltatore riconosce (al committente non accettante) i vizi e le difformità dell’opera che ha realizzato, assumendo nel contempo l’obbligo di eliminarli: per la Corte in questo caso si è al cospetto di una obbligazione nuova ed autonoma (novazione) rispetto alla originaria obbligazione di garanzia ex art.1667 c.c., non soggetta dunque ai relativi termini di decadenza e di prescrizione.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2006</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 10 marzo esce la sentenza della I sezione della Cassazione n. 5277 che assume applicabile il meccanismo di revisione del prezzo (quale argine alle sopravvenienze) ex art.1664 c.c. anche all’appalto di servizi, e non solo a quello di opere.</p> <p style="text-align: justify;">Il 6 aprile esce la sentenza della III sezione della Cassazione n.8103, che si occupa delle possibili fogge dell’inadempimento dell’appaltatore, e della connessa responsabilità: si applicano le disposizioni generali sull’inadempimento contrattuale nel caso in cui l’appaltatore non abbia eseguito l’opera, o non l’abbia completata, o l’abbia realizzata in ritardo, o si rifiuti di consegnarla. Questo significa che la garanzia per i vizi e le difformità dell’opera ex art.1667 c.c. compendia un inadempimento (speciale) che scatta nel diverso caso in cui l’opera sia stata realizzata per tempo e consegnata, presentando tuttavia tali vizi o tali difformità.</p> <p style="text-align: justify;">Il 12 aprile viene varato il decreto legislativo n.163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Il relativo art.11, comma 2, provvede a rendere generale l’obbligo della determina a contrarre per tutte le PPAA (anche non locali) che decidano di addivenire alla stipula di un contratto, palesando attraverso la ridetta determina l’interesse pubblico che con il contratto esse intendono perseguire. Importante anche il comma 7 dell’art.11, laddove afferma che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta del concorrente privato, sortendo il solo effetto negoziale di rendere irrevocabile la proposta fino al termine in essa indicato per la stipula del contratto. L’art.256 abroga la legge n.109 del 1994.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2007</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 21 febbraio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.4015 che si occupa di un particolare caso di appalto nullo per illiceità dell’oggetto, ai sensi degli articoli 1346 e 1418 c.c.: si tratta del caso in cui il committente chieda di costruire un immobile privo delle necessarie concessioni amministrative. Si tratta di un contratto che per la Corte ha un oggetto illecito per violazione di norme imperative in materia urbanistica, e dunque di un contratto nullo <em>ab origine</em> e non convalidabile ex art.1423 c.c.; l’ulteriore conseguenza è che l’appaltatore che ha realizzato l’opera in assenza di titolo edilizio non può pretendere il corrispettivo a lui dovuto in forza del contratto nullo, non potendo neppure invocare l’ignoranza in ordine al mancato rilascio al committente del permesso di costruire, che non può assumersi scusabile a cagione della grave colpa del contraente medesimo il quale, con l’ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto conoscere la reale situazione contrattuale (appalto avente ad oggetto un opera senza previo titolo edilizio), stante come – per la Corte – gravi anche sul costruttore ai sensi dell’art.6 della legge 47.85 l’obbligo giuridico del rispetto della normativa sulle concessioni edilizie.</p> <p style="text-align: justify;">Il 22 marzo esce la sentenza della II sezione della Cassazione n. 6931 che, con riferimento alle facoltà di verifica in corso d’opera concesse al committente dall’art.1662 c.c., rappresenta come si tratti appunto di mere facoltà non capaci come tali di escludere per il committente medesimo l’attivazione dei rimedi risolutori, ed in particolare dell’azione di risoluzione del contratto per inadempimento.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2008</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 23 gennaio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.1463 che, in tema di garanzia per gravi difetti dell’opera ex art.1669 c.c., afferma che il termine annuale per la relativa denuncia non può assumersi iniziare a decorrere fino a che il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti che la generano; tale consapevolezza, per la Corte, non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle relative cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo.</p> <p style="text-align: justify;">Il 22 aprile esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.10400 che qualifica il recesso del committente ex art.1671 c.c. come recesso <em>ad nutum</em> che non ha bisogno di giustificazioni di sorta.</p> <p style="text-align: justify;">Il 31 gennaio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.2313 che si occupa della responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art.1669 c.c. (rovina di immobile nel decennio dal compimento dell’opera): inserendosi in un orientamento consolidato, la Corte afferma come si sia al cospetto non già di una responsabilità contrattuale, quanto piuttosto di una responsabilità di natura aquiliana, dovendosi assumere tutelati massime gli interessi dei terzi che dalla rovina dell’edificio potrebbero subire un <em>vulnus</em> alla propria incolumità personale.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2009</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 15 settembre esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.19868, che si occupa – in seno all’art.1669 c.c. e della connessa responsabilità dell’appaltatore – distinguendo i gravi difetti dell’opera dalla relativa rovina. I gravi difetti sono sostanzialmente delle alterazioni che, considerata l’opera realizzata nella relativa globalità, ne riducono in modo apprezzabile il godimento o comunque ne pregiudicano la normale utilizzazione, tenuto conto della intrinseca natura dell’opera stessa e la relativa destinazione economica e pratica. La rovina, in tutto o in parte, dell’opera si compendia invece nella disintegrazione degli elementi che ne compongono le strutture necessarie per la relativa stabilità, i quali elementi e le quali strutture cessano di esistere in tutto o in parte.</p> <p style="text-align: justify;">Il 5 ottobre esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.21269 che, in tema di garanzia per i vizi e le difformità dell’opera appaltata ai sensi degli articoli 1667 e 1668 c.c., afferma come le azioni spiccabili dal committente ed a tale garanzia avvincibili (eliminazione dei vizi; riduzione del prezzo; risarcimento del danno e risoluzione del contratto) prescindano dalla colpa dell’appaltatore, compendiando dunque una ipotesi di responsabilità oggettiva.</p> <p style="text-align: justify;">Il 30 ottobre esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.23075 che muta giurisprudenza in ordine alla valenza applicativa dell’art.1667 c.c. con specifico riguardo ai termini di decadenza e prescrizione ivi previsti per far valere i vizi o le difformità dell’opera appaltata: più in specie, tali termini sono applicabili all’intero contenuto della garanzia del committente enunciata all’art.1668 c.c., e dunque anche all’azione risarcitoria spiccata dal committente per i danni derivanti da difformità o vizi dell’opera; in sostanza, la garanzia del committente trova disciplina – quanto ad azioni esperibili – nell’art.1668 c.c. che enuncia l’azione di eliminazione dei vizi, quella di riduzione proporzionale del prezzo dell’appalto, quella di risoluzione e quella di risarcimento danni: i termini di cui al precedente art.1667 c.c. (denuncia entro 60 giorni dalla scoperta; prescrizione entro 2 anni dalla consegna dell’opera) devono per la Corte assumersi operativi per l’intera garanzia del committente scolpita all’art.1668 c.c., e dunque anche con riguardo all’eventuale azione di risarcimento danni (a tale garanzia connessa), dal momento che il legislatore ha inteso contemperare l’esigenza di tutela del committente a conseguire un’opera immune da vizi o difformità e l’interesse dell’appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine al relativo, eventuale inadempimento nell’esecuzione della prestazione da lui dovuta.</p> <p style="text-align: justify;">L’11 novembre esce la sentenza della I sezione della Cassazione n.23093, che in tema di subappalto abbraccia la teoria c.d. della derivazione, onde il subappalto ha natura di contratto derivato (dall’appalto) o di subcontratto, in quanto l’appaltatore conferisce ad un terzo l’incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è obbligato ad eseguire verso il committente in forza del contratto principale (appalto): ne consegue che per la Corte la sorte del subappalto deve intendersi condizionata a quella dell’appalto da cui deriva.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2015</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 2 marzo esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.4161, onde laddove il committente esperisca i rimedi riparatori di cui all'art. 1668, comma 1, c.c., egli deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento della appaltatore non si fosse verificato; deve trattarsi dunque, precisa la Corte, di una utilità puntualmente correlata, nei rigorosi limiti del valore dell'opera o del servizio oggetto del contratto, al <em>quantum</em> necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità che l'opera o il servizio divisati in contratto abbiano alfine palesato, ovvero al <em>quantum</em> monetario di incidenza degli stessi vizi e difformità sull'ammontare del corrispettivo in danaro pattuito; tali rimedi ex art. 1668, comma 1, c.c. non possono tuttavia mai risolversi – per la Corte - nell'acquisizione da parte del committente di un'utilità economica eccedente i termini anzidetti.</p> <p style="text-align: justify;">L’8 giugno esce la sentenza della III sezione della Cassazione n.11798 che riafferma come nel contratto di appalto, di regola, l’appaltatore è l’esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi, operando nell’esecuzione dei lavori appaltati in piena autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi necessari con assunzione del relativo rischio (art. 1655 c.c.); sempre per la Corte, in disparte l’ipotesi peculiare di <em>culpa in eligendo</em>, si ha tuttavia esclusiva responsabilità del committente se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti che abbiano ridotto l’appaltatore a mero “<em>nudus minister</em>”, mentre si configura corresponsabilità del committente qualora tale ingerenza abbia avuto luogo con direttive che riducono soltanto, e non annullano, l’autonomia dell’appaltatore.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2016</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 18 aprile viene varato il decreto legislativo n.50, recante il nuovo codice dei contratti pubblici e, segnatamente, attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Viene abrogato il codice precedente n.163.06.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2017</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 27 marzo esce la sentenza delle SSUU n.7756 che – aderendo, sulla base di ragioni d'interpretazione storico-evolutiva, letterale e teleologica, all'orientamento pretorio meno restrittivo - formula il principio di diritto onde l'<a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/29/dell-appalto#art1669">art. 1669 c.c.</a> è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, non già solo alle opere di nuova costruzione, ma anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo. Per la Corte dunque anche opere più limitate, aventi ad oggetto riparazioni straordinarie, ristrutturazioni, restauri o altri interventi di natura immobiliare possono rovinare o presentare evidente pericolo di rovina del manufatto, tanto nella porzione riparata o modificata, quanto in quella diversa e preesistente parte che ne risulti altrimenti coinvolta per ragioni di statica. L'attenzione va tuttavia per la Corte soffermata principalmente sull'ipotesi dei "<em>gravi difetti</em>", sia perché limitrofa rispetto al regime ordinario degli <a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/29/dell-appalto#art1667">artt. 1667 e 1668 c.c.</a>, sia per il rilievo specifico che tali "<em>gravi difetti</em>" assumono nel caso sottoposto al vaglio della Corte medesima, sia per ragioni di carattere più generale. Già con precedenti pronunce la Corte ha in proposito ritenuto che costituiscono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'<a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/29/dell-appalto#art1669">art. 1669 c.c.</a>, anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 31 legge n. 457/78 e cioè con "<em>opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici</em>" o con "<em>opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti</em>"; vengono in proposito richiamati i precedenti di cui alle sentenze n. 1164/95 e 14449/99 nonché, in senso del tutto analogo e con riferimento a carenze costruttive anche di singole unità immobiliari, il precedente n. 8140/ 04, che ha ritenuto costituire grave difetto lo scollamento e la rottura, in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita, delle mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti; da premesse conformi – ricorda la Corte procedono le pronunce n. 11740/03, 81/00, 456/99, 3301/96 e 1256/95, mentre di un apprezzabile danno alla funzione economica o di una sensibile menomazione della normale possibilità di godimento dell'immobile, in relazione all'utilità cui l'opera è destinata, parlano molteplici sentenze (tra le quali la Corte rammenta le n. 1393/98, 1154/02, 7992/97, 5103/95, 1081/95, 3644/89, 6619/88, 6229/83,2523/81, 1178/80, 839/80, 1472/75 e 1394/69). Esemplificando, prosegue la Corte, sono stati inquadrati nell'ambito della norma in oggetto tutta una serie di gravi difetti quali la pavimentazione interna ed esterna di una rampa di scala e di un muro di recinzione (sentenza n. 2238/12); le opere di pavimentazione e di impiantistica (n. 1608/00); le infiltrazioni d'acqua, umidità nelle murature e in generale problemi rilevanti d'impermeabilizzazione (n. 84/13, 21351/05, 117/00, 4692/99, 2260/98, 2775/97, 3301/96, 10218/94,13112/92, 9081/92, 9082/91, 2431/ 86, 1427I 84, 6741/ 83, 2858/ 83, 3971/81, 3482/81, 6298/80, 4356/80, 206/79, 2321/77, 1606/76 e 1622/72); la realizzazione di un ascensore panoramico esterno ad un edificio (n. 20307/11); l'inefficienza di un impianto idrico (n. 3752/07); l'inadeguatezza recettiva d'una fossa biologica (n. 13106/95); l'impianto centralizzato di riscaldamento (n. 5002/94, 7924/92, 5252/ 86 e 2763/ 84); il crollo o il disfacimento degli intonaci esterni dell'edificio (n. 6585/86, 4369/82 e 3002/81, 1426/76); il collegamento diretto degli scarichi di acque bianche e dei pluviali discendenti con la condotta fognaria (n. 5147/87); le infiltrazioni di acque luride (n. 2070/78). Se ne ricava per la Corte, inconfutabile nella relativa oggettività, un preciso dato di fatto: è del tutto indifferente che i gravi difetti riguardino una costruzione interamente nuova, ovvero lavori su una costruzione preesistente: la circostanza che le singole fattispecie siano derivate o non dall'edificazione primigenia di un fabbricato non muta infatti per la Corte i termini logico-giuridici dell'operazione ermeneutica compiuta in ormai quasi mezzo secolo di giurisprudenza. Questo – prosegue la Corte - non implica di necessità propria che si tratti della prima realizzazione dell'immobile, essendo ben possibile che l'<em>opus</em> oggetto dell'appalto consista e si esaurisca in quegli stessi e soli elementi mano mano evidenziati dalla giurisprudenza a sezioni semplici. Ferma tale angolazione, <em>a fortiori</em> deve ritenersi che ove l'opera appaltata consista in un intervento di più ampio respiro edilizio (come, appunto, una ristrutturazione), quantunque non in una nuova costruzione, l'<a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/29/dell-appalto#art1669">art. 1669 c.c.</a> sia ugualmente applicabile; considerare anche gli elementi "<em>secondari</em>" significa – innovativamente - distogliere il <em>focus</em> dell’attenzione dell’interprete dal momento "<em>fondativo</em>" dell'opera per direzionarlo sui "<em>gravi difetti</em>" di essa per desumere i quali è stato necessario indagare altro, vale a dire l'aspetto funzionale del prodotto conseguito. La Corte osserva altresì come – su di un piano maggiormente sistematico – la categoria dei gravi difetti tenda a spostare il baricentro ermeneutico dell'art. 1669 c.c. dall'incolumità dei terzi alla compromissione del godimento normale del bene da parte del committente e dei suoi aventi causa, e dunque da un'ottica pubblicistica ed aquiliana ad una privatistica e contrattuale; inoltre, per la Cassazione va considerata la maggior importanza che sul tema della tutela dei terzi ha assunto, invece, l'esperienza dell'appalto pubblico (rispetto a quello privato), nonché l'espresso riconoscimento dell'azione ex art.1669 c.c. anche agli aventi causa del committente, i quali possono agire anche contro il costruttore-venditore (vengono richiamate, fra le tante, le pronunce n. 467/14, 9370/13 e 2238/12 e 4622/02), il che per la Corte ha privato del suo principale oggetto la teoria della responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. (stante l’esclusa legittimazione ad agire per soggetti terzi diversi rispetto a quelli esplicitamente indicati dalla norma e legati al committente). Infine, significativi per la Corte in ottica “<em>contrattualistica</em>” (piuttosto che aquiliana) della responsabilità ex art.1669 c.c. sono i più recenti approdi della dottrina sull'efficacia <em>ultra partes</em> del contratto e — da ultima, ma non ultima — la possibilità che tale efficacia operi in favore dei terzi nei casi previsti dalla legge (art. 1372, cpv. c.c.). Tutto ciò per la Corte rende ormai meno attuale il tema della natura extracontrattuale della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., che se non ha esaurito la propria funzione storica (per presunto difetto di rilevanza), di sicuro per la Corte ha perso l'originaria centralità che aveva nell'interpretazione della norma.</p> <p style="text-align: justify;">Il 12 giugno 2017 esce la sentenza della sezione II del Tar Campania n. 3141 in tema competenza ad adottare provvedimenti contingibili e urgenti, riconoscendo il pertinente potere in capo al Sindaco e non al dirigente comunale, preposto invece all’ordinaria amministrazione: è dunque illegittima la determinazione di un dirigente comunale con la quale, in ragione degli inadempimenti posti in essere dalla ditta interessata, è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto relativo al servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, nella parte cui dispone contestualmente, nei confronti della medesima ditta, l’obbligo di garantire il regolare svolgimento del servizio fino alla sostituzione con nuovo gestore da individuare con gara pubblica.</p> <p style="text-align: justify;">Il 5 ottobre esce l’ordinanza della VI -2 sezione della Cassazione n.23297 secondo la quale, in tema di <a href="http://info.giuffre.it/e/t?q=8%3dOWQWS%26D%3dKd%26B%3dSRdPW%269%3dVOWMZV%26M%3d2OHH_Bvqr_M6_Fsmu_P8_Bvqr_LAKOG.97J3OHGyB7MCO7R36.7L_Bvqr_LAB7GN_Fsmu_P8KV_Fsmu_P8TeXbTcTSTa_Fsmu_P8lJJA86_3_63A3LDD_2A_wJG7_3HAGvD0A_3G_H7BH7Fy_ICF_x01GBM3_6uG_AG70BL9_93D66_G77K0Aw0_D7B83H377D3Oy_7CO3J86_273_Q7R3.CHE6_Mouj_X4MDH_GGEM17_Bvqr_M9b7a_I3OCG3LD0F_Jkxn_TPPHE_702AEH_F6y3usmu_Q6yHyA6_Mouj_WTMDH_137KyA1I_Fsmu_Q6X0e%266%3d%263N%3dPYKcO">rovina e difetti di cose immobili, il termine ex art. 1669 c.c. per spiccare l’azione non decorre dal momento della semplice percepibilità esterna dei vizi</a>, quanto piuttosto <a href="http://info.giuffre.it/e/t?q=A%3dHYLZL%26F%3dFg%265%3dUMgIY%264%3dYHYHcO%26O%3dwRAJ_7yjt_H9_9uhx_I0_7yjt_GDDQB.BzLxRAItEzO8RzTx9.zN_7yjt_GD59BQ_9uhx_I0FY_9uhx_I0OhQdOfMUOd_9uhx_I0gMCC39_v_8xDvN9G_uC_rM09_xK4IqG3C_xJ_A97KzHt_L6H_sCtI7Pv_8pJ_4I2C5N4_BvF19_092N3CrC_797AvJx0zFxRr_98RvL39_u9x_TzTx.FAG1_Phwe_awO9K_0I0Pt9_7yjt_HBU9V_LvQ8JvN9C9_Lf1g_VKSAG_2CuC0K_99r5puhx_J8tKrC1_Phwe_ZMO9K_t52NrCvL_9uhx_J8SCX%268%3d%26xQ%3dIaFfH">dal momento della redazione della perizia che individua la causa dei vizi percepibili esternamente.</a></p> <p style="text-align: justify;">Il 9 ottobre esce l’ordinanza della II sezione della Cassazione n. 23558 onde il recesso <em>ad nutum</em>, non richiedendo particolari motivazioni, può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente a porre fine al rapporto; in particolare, occorre ricordare come non esista un diritto dell’appaltatore a proseguire nell’esecuzione dell’opera – potendo egli solo pretendere l’indennizzo previsto dalla legge – e, d’altro canto, e come il compimento dell’opera sia di esclusivo interesse del committente.</p> <p style="text-align: justify;">Il 17 ottobre esce l’ordinanza della II sezione della Cassazione n. 24486 alla cui stregua <a href="http://info.giuffre.it/e/t?q=0%3dHaQYL%26H%3dKf%265%3dWSZNa%269%3dXHaMbO%26Q%3d2QAL_Bxjv_M8_9wmw_IB_Bxjv_LCDSG.AzN3QAKyDzQCQzV38.zP_Bxjv_LC5AGP_9wmw_IBKX_9wmw_IBTgQfTeMXSd_9wmw_IBf8_tED8GE9Kv_E8_DzQxFGE9_AvH6_87LuIA7DL9A_0B9_E_FFGE_xB3H_9MvNu_M9ACR7L9Kv_Hu_06J9PtA8Wr_0yD3E_CQvOCF.yP7I_9wmw_JBEQ4_O9R99y_Ohyj_Zujyn_5AGP3ADQvN_Bxjv_LcBP7_Jv03R4_Nkzg_YxB473I_98r7uwmw_IbEQ4_9uJ773D5_Nkzg_Yxkvm%26x%3d%26F0%3dXQdHX">la citazione in giudizio dell'appaltatore per i vizi dell'opera appaltata presuppone la conoscenza devi vizi stessi</a> in capo al committente, onde <a href="http://info.giuffre.it/e/t?q=0%3dJaOYN%26H%3dIf%267%3dWQZPa%267%3dXJaKbQ%26Q%3dzQCL_0xlv_K8_Awkw_KB_0xlv_JCFSE.A2N1QCKwD2QAQ2V18.2P_0xlv_JC7AEP_Awkw_KBIX_Awkw_KBRgSfReOXQd_Awkw_KBd8_vEB8IE7Kx_E6_D2QvFIE7_AxH4_89LsIC7BLAA_8BA_E_DFIE_vB5H_7MxNs_MAAAR9L7Kx_Hs_08J7PvA6Wt_0wD5E_AQxOAF.1P5I_Awkw_LBCQ6_O7RA9w_Ojyh_Zwjwn_7AEP5ABQxN_0xlv_JcDP5_Jx01R6_Nizi_YvB671I_A8t7swkw_KbCQ6_9sJ971D7_Nizi_Yvkxm%26v%3d%26FB%3dXOdJX">il termine annuale previsto a pena di decadenza per la denuncia di gravi difetti dell’opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente medesimo ne abbia avuto conoscenza obiettiva, in termini di gravità degli stessi e di pertinente derivazione eziologica dall’imperfetta esecuzione dell’opera.</a></p> <p style="text-align: justify;">Il 27 ottobre esce la sentenza della I sezione della Cassazione n. 25644 in tema di responsabilità della PA in caso di annullamento dell’aggiudicazione di un appalto da parte di un organo di controllo. Ribadendo un orientamento consolidato, la Corte individua nel caso di specie un caso di responsabilità da “<em>contatto sociale qualificato</em>”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, <em>ex </em>art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell’art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 1175 e 1375 c.c.. Ne deriva l’applicabilità all’azione di risarcimento dei danni nei confronti della P.A. del termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 cod. civ..</p> <p style="text-align: justify;">Il 9 novembre esce la sentenza della II sezione della Cassazione n. 26552 che afferma la responsabilità del progettista e del direttore lavori per i difetti dell’immobile. L’art. 1669 c.c. richiede infatti che nel progettare e realizzare l’opera, gli artefici debbano considerare, secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo, desunte dai vari fattori ambientali, geomorfologici e strutturali, che possono incidere sul fabbricato e devono orientarne la progettazione e l’esecuzione.</p> <p style="text-align: justify;">Il 27 novembre esce la sentenza della II sezione della Cassazione n. 28233 che riconosce alla responsabilità ex art. 1669 c.c. una doppia natura a seconda del momento in cui si verifica il danno: nel caso di opera commissionata, ma non portata a termine, troverà applicazione, in via esclusiva, la disciplina dettata dall’art. 1669 c.c., in tema di responsabilità per rovina e difetti d’immobili, che ha natura non contrattuale, dal momento che la fonte delle relative obbligazioni va rinvenuta nella terza specie di fonti, prevista dall’art. 1173 c.c. (ovvero in un fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico); nel caso di danno verificatosi ad opera ultimata, la disciplina generale in tema d’inadempimento contrattuale, di cui all’art. 1453 c.c., è integrata, ma non esclusa, da quella speciale di cui agli artt. 1667,1668 e 1669 c.c., sul piano della comune responsabilità contrattuale.</p> <p style="text-align: justify;">Il 4 dicembre esce la sentenza della I sezione del TAR Campania, sede di Salerno, n. 1700, secondo cui rientra nella giurisdizione del G.O. una controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione con la quale il Consiglio comunale ha stabilito di recedere dal contratto di appalto del servizio di tesoreria comunale, in ragione degli inadempimenti posti in essere dal tesoriere rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte, ma ciò solo alle seguenti condizioni: a) il suddetto rapporto contrattuale sia instaurato esclusivamente tra l’Ente locale e l’Istituto di credito, senza coinvolgimento di terzi o dell’utenza, b) preveda, espressamente, un corrispettivo in favore della Banca “<em>tesoriere</em>” che, in rapporto sinallagmatico, è tenuta ad una serie di prestazioni. Secondo il TAR, infatti, l’accordo negoziale va qualificato come contratto di appalto di servizi, e non già come concessione di servizi, con la conseguenza che il recesso è legato ad un inadempimento dell’Istituto di credito rispetto alle condizioni contrattuali concordate; né, in tal caso, emergono provvedimenti a carattere autoritativo, in quanto la delibera impugnata rappresenta un atto di carattere privatistico soggetto al sindacato del G.O..</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2018</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 5 gennaio esce la sentenza non definitiva della I sezione del TAR Lombardia, sede di Milano, n. 28 che rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il seguente quesito “<em>se il diritto comunitario osti all’applicazione di regole nazionali che, nel settore degli appalti pubblici, impongono che il subappalto non possa superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori e se, in particolare, contrasti con il diritto comunitario la previsione di cui all’art. 105, comma 2, del <a href="http://www.lexitalia.it/n/3163">d.lgs. n. 50/2016</a> che prevede detto limite del 30%, tenuto conto del fatto che il diritto comunitario non prevede alcuna limitazione quantitativa per il subappalto</em>”. Il TAR, prima di sollevare tale questione pregiudiziale, assume di interpretare l’art. 105, comma 2, del c.d. “<em>codice degli appalti</em>”, nella parte in cui fa riferimento all’“<em>importo complessivo del contratto di lavori</em>”, nel senso che l’espressione “<em>importo complessivo del contratto di lavori</em>” non può che riferirsi all’importo a base di gara. Diversamente opinando (ritenendo cioè che l’importo complessivo dei lavori va valutato dopo l’aggiudicazione), per il Tar per un verso si favorirebbero situazioni di incertezza (fino al momento dell’aggiudicazione) circa l’effettivo rispetto del limite in questione da parte dei concorrenti e, per altro verso, si legittimerebbero irragionevoli trattamenti differenziati tra gli operatori economici.</p> <p style="text-align: justify;">Il 24 gennaio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n. 1751 che, richiamando il recente arresto delle S.U., afferma l’operatività della garanzia di cui all'art. 1669 c.c. anche ai gravi difetti della costruzione che non riguardino il bene principale (come gli appartamenti costruiti), dovendo essa ricomprendere ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell'opera, senza che abbia rilievo in senso contrario l'esiguità della spesa occorrente per il relativo ripristino.</p> <p style="text-align: justify;">Il 12 marzo esce la sentenza della III sezione del Consiglio di Stato n. 1571 che traccia il confine tra l’appalto di servizi e la somministrazione di lavoro. In particolare, afferma il Collegio che l’appalto ha ad oggetto un’obbligazione di risultato (con cui l’appaltatore assume con la propria organizzazione il compito di far conseguire al committente il risultato promesso), mentre la “<em>somministrazione di lavoro</em>” sottende una tipica obbligazione di mezzi (attraverso cui l’Agenzia per il Lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate e finalizzate dal committente); pertanto, ove nella gara indetta dalla P.A., l’aggiudicatario non abbia alcun risultato da raggiungere, poiché oggetto esclusivo della procedura sono mere prestazione lavorative (di segreteria, istruttorie o di supporto alla gestione delle attività amministrative) deve ritenersi che si è al cospetto di un contratto di somministrazione di personale e non già di una appalto di servizi.</p> <p style="text-align: justify;">Il 28 marzo esce la sentenza della III sezione penale della Cassazione n. 14359 che interviene in tema rapporti tra reati relativi alla sicurezza sul lavoro e normativa edilizia. Secondo la Corte, le disposizioni normative volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori e la pubblica incolumità non sono un sottoinsieme della normativa edilizia, attendendo a campi diversi e, dunque, imponendo obblighi diversi in capo alle diverse figure di committente, responsabile dei lavori ed esecutore dei lavori. A meno dunque che obblighi di tale natura non siano ricavabili dalla particolarità delle pattuizioni contrattuali - come avviene nel c.d. "<em>appalto a regia</em>" - l’individuazione in capo al committente di quell'obbligo di protezione altrimenti gravante sull'appaltatore nei confronti dei lavoratori e dei terzi e connesso all'esecuzione dei lavori deve essere fatto oggetto di attenta verifica in fatto delle circostanze relative all’organizzazione dell’esecuzione dell’opera, come la nomina di un responsabile dei lavori e di un coordinatore per la progettazione. Interessanti le considerazioni della Corte onde il controllo sull'esatta esecuzione dei lavori - che è previsto dall'art. 1662 cod. civ. in tema di appalto - è funzionale alla tutela degli interessi economici del contraente (committente) e nulla ha a che vedere con una posizione di garanzia nei confronti di terzi, a meno che obblighi di tale natura non siano per l’appunto ricavabili dalla particolarità delle pattuizioni contrattuali, come avviene nel c.d. "<em>appalto a regia</em>", laddove il committente riserva a sé poteri - e conseguenti obblighi e responsabilità - rispetto all'esecuzione dei lavori. La Corte richiama la giurisprudenza civilistica onde, nel cosiddetto appalto "<em>a regia</em>", il controllo esercitato dal committente sull'esecuzione dei lavori esula dai normali poteri di verifica ed è così penetrante da privare l'appaltatore di ogni margine di autonomia, riducendolo a strumento passivo dell'iniziativa del committente, sì da giustificarne l'esonero da responsabilità per difetti dell'opera, una volta provato che abbia assunto il ruolo di "<em>nudus minister</em>" del committente (viene richiamata la sentenza della Sez. II civ., n. 2752 del 2005 che ha confermato la sentenza di merito laddove aveva ritenuto configurabile l'appalto a regia sulla base delle clausole contrattuali che prevedevano l'obbligo dell'appaltante di fornire tutte le attrezzature e i materiali d'uso, l'esecuzione sotto la direzione esclusiva dell'impresa appaltante e del personale da essa incaricato, la previsione, quale oggetto del contratto, soltanto di prestazioni di manodopera, con contabilizzazione a parte dei lavori a giornata, sfiorando la fattispecie delittuosa di cui alla legge n. 1369/60 sul divieto di intermediazione ed interposizione di lavoro). In simili casi, le particolari previsioni contrattuali ben potrebbero per la Corte fondare in capo al committente quell'obbligo di protezione altrimenti gravante sull'appaltatore nei confronti dei lavoratori e dei terzi, connesso all'esecuzione dei lavori cui il primo appunto non sarebbe estraneo.</p> <p style="text-align: justify;">Il 9 aprile esce l’ordinanza delle SSUU n. 8721 resa in sede di regolamento di giurisdizione. Il Supremo Consesso afferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo nelle controversie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori, mentre ribadisce la giurisdizione del G.O. per tutte le controversie che traggono origine dall’esecuzione del contratto. Nel caso si dibatta sull’accordo che prevede l’impegno dell’impresa appaltatrice di accettare l’offerta di consegna anticipata dei lavori nelle more della stipula del contratto, allorché si discuta dell’inadempimento di quest’ultima rispetto a detto impegno e della risoluzione del rapporto (con conseguente incameramento della cauzione) dichiarata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 129, settimo comma, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, siffatta controversia – essendo estranea alla tematica dell’aggiudicazione – appartiene alla cognizione del G.O. riguardando l’esecuzione del rapporto, sia pure anticipata rispetto alla piena efficacia dell’aggiudicazione stessa.</p> <p style="text-align: justify;">Il 4 maggio esce la sentenza della III sezione penale della Cassazione n. 19152 che afferma la penale responsabilità del committente in relazione alla produzione di rifiuti derivanti dall’esecuzione dell’appalto solo nel caso in cui vi sia stata un’ingerenza nell’esecuzione dell’opera o un controllo diretto sulla stessa.</p> <p style="text-align: justify;">L’8 maggio esce la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 2756 in tema di revisione del prezzo dell’appalto di opere pubbliche. In tali ipotesi, la posizione dell’appaltatore acquista la natura di diritto soggettivo solo nel caso in cui la convenzione sia resa obbligatoria in forza di clausola contrattuale stipulata anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 37 del 1973, ovvero quando l’Amministrazione abbia già adottato un espresso provvedimento attributivo o tenuto un comportamento di implicito riconoscimento del diritto alla revisione; in relazione a tale ultima ipotesi, il provvedimento o il comportamento concludente devono provenire dall’organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell’ente pubblico e non possono consistere in atti interni della P.A., meramente preparatori e propedeutici ad un eventuale riconoscimento della revisione. In tutti gli altri casi l’appaltatore viene riconosciuto come titolare di un interesse legittimo, con ogni conseguenza in ordine alla tutela invocabile in sede giurisdizionale.</p> <p style="text-align: justify;">Il 18 maggio esce la sentenza della IV sezione penale della Cassazione n. 22013 che riconosce in capo al committente una posizione di garanzia per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tale per cui può essere chiamato a rispondere in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte del sub-appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.</p> <p style="text-align: justify;">Il 23 maggio esce l’ordinanza della VI sezione della Cassazione n. 12829 che ribadisce il costante orientamento secondo cui il termine annuale di decadenza di cui all’art. 1669 c.c. per la denuncia dei difetti dell’opera decorre dal giorno in cui il committente-appaltante-acquirente raggiunge un apprezzabile grado di conoscenza della gravità dei difetti stessi. Tale grado di conoscenza può essere immediato, laddove si tratti di difetti palesi, ovvero necessitare di apposita perizia.</p> <p style="text-align: justify;">L’11 giugno esce l’ordinanza della VI sezione del Consiglio di Stato n. 3553 che rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione “<em>se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), gli artt. 25 della Direttiva 2004/18 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e 71 della Direttiva 2014//24 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che non contemplano limitazioni per quanto concerne la quota subappaltatrice ed il ribasso da applicare ai subappaltatori, nonché il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell’art. 118, commi 2 e 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163</em> (vecchio codice degli appalti), <em>secondo la quale il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto e l’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento</em>”.</p> <p style="text-align: justify;">*Il 19 giugno esce la sentenza della III sezione del Consiglio di Stato n. 3768 che ribadisce l’orientamento secondo cui, in tema di revisione del prezzo dell’appalto di opere pubbliche, la posizione dell’appaltatore acquista la natura di diritto soggettivo solo nel caso in cui la convenzione sia resa obbligatoria in forza di clausola contrattuale stipulata anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 37 del 1973, ovvero quando l’Amministrazione abbia già adottato un espresso provvedimento attributivo o tenuto un comportamento di implicito riconoscimento del diritto alla revisione; in relazione a tale ultima ipotesi, il provvedimento o il comportamento concludente devono provenire dall’organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell’ente pubblico e non possono consistere in atti interni della P.A., meramente preparatori e propedeutici ad un eventuale riconoscimento della revisione. In tutti gli altri casi l’appaltatore viene riconosciuto come titolare di un interesse legittimo, con ogni conseguenza in ordine alla tutela invocabile in sede giurisdizionale.</p> <p style="text-align: justify;">Il 12 luglio esce l’ordinanza della III sezione della Cassazione n. 18325 ove viene ribadito che il contratto d’appalto non priva il committente della responsabilità della custodia della <em>res</em>, almeno fino a quando l’area non sia stata completamente delimitata e recintata onde escluderne in modo efficace l’intrusione di terzi; da quel momento la responsabilità transita in capo all’appaltatore che diviene responsabile dell’area di cantiere.</p> <p style="text-align: justify;">Il 13 luglio esce la sentenza della IV sezione penale della Cassazione n. 32228 che ribadisce l’orientamento secondo cui il committente è responsabile nei confronti del lavoratore per eventuali infortuni nel caso in cui abbia scelto di avvalersi, per lo svolgimento di lavori edili, di un lavoratore autonomo di non verificata professionalità.</p> <p style="text-align: justify;">L’8 agosto esce la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 4869 in tema del c.d. “<em>rito appalti</em>”. Secondo il Collegio, le disposizioni acceleratorie dettate in materia di appalti, nella misura in cui derogano incisivamente all’ordinario regime processuale, devono essere considerate di stretta interpretazione e non possono perciò essere applicate estensivamente al di fuori delle ipotesi specificamente individuate dal legislatore, solo per queste ultime sussistendo, secondo il relativo, discrezionale e non irragionevole giudizio, speciali esigenze, in ragione degli interessi pubblici coinvolti, di contenimento dei tempi dell’azione giudiziaria: in particolare dette disposizioni acceleratorie non sono applicabili alle controversie in materia di revisione dei prezzi contrattuali.</p> <p style="text-align: justify;">Il 22 agosto esce l’ordinanza della I sezione della Cassazione n. 20942 che ribadisce il consolidato orientamento secondo cui l’appaltatore di opere pubbliche è solitamente unico responsabile dei danni cagionati a terzi nel corso dello svolgimento dei lavori, potendo tuttavia il committente, in ragione del proprio comportamento da valutarsi caso per caso in sede di merito, assumere il ruolo di responsabile solidale.</p> <p style="text-align: justify;">Il 24 agosto esce l’ordinanza della I sezione della Cassazione n. 21180 in tema di ritardo nei pagamenti negli appalti pubblici. Nel caso in cui l’Ente committente esegua i pagamenti dopo aver ottenuto i finanziamenti da altro Ente (finanziatore), la responsabilità da ritardo nei pagamenti in favore dell’appaltatore è comunque da addebitare al committente-debitore anche se tale inadempimento dipenda da ritardi imputabili al finanziatore e ciò in ragione del principio di relatività degli effetti del contratto. Unica eccezione è il caso di stipula di una ulteriore convenzione con la quale l’ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento.</p> <p style="text-align: justify;">Il 5 settembre esce l’ordinanza della I sezione della Cassazione n. 21656 che si pone nel solco del costante orientamento secondo cui, in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della relativa estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, seguendo piuttosto i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.. Inoltre, chiosa la Corte, va considerato che in tema di appalti pubblici, la riserva svolge, da un lato, la funzione di consentire all'Amministrazione committente la verifica dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con una immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento, e, dall'altro, di assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché di mettere l'Amministrazione in grado di adottare tempestivamente altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino ad esercitare la potestà di risoluzione unilaterale del contratto. Ne consegue che, per l'appaltatore, l'iscrizione della riserva costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande; e, tuttavia, l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'art. 2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.</p> <p style="text-align: justify;">Il 14 settembre esce la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 5388 in tema di c.d. “<em>appalto integrato</em>”. Il Collegio chiarisce gli elementi caratterizzanti di tale tipo di contratto specificando che il contributo di idee nelle soluzioni progettuali migliorative individuate nel progetto definitivo devono pur sempre mantenersi nel rispetto dei profili strutturali e morfologici dell’opera pubblica definita nelle linee essenziali nel progetto preliminare posto a base di gara, della quale perciò non devono essere alterati i caratteri, proponendo una sorta di progetto alternativo. Diversamente si avrebbe un <em>aliud </em>rispetto a quanto posto a base di gara con evidente lesione della <em>par condicio</em> tra i concorrenti. Simile all’appalto integrato è la disciplina delle varianti migliorative negli appalti pubblici che sono ammissibili solo quando consistano in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, che siano meglio rispondenti alle esigenze funzionali e qualitative del progetto preliminare.</p> <p style="text-align: justify;">Il 25 settembre esce la sentenza della III sezione della Cassazione n. 22576 che ribadisce il costante orientamento secondo cui gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della Pubblica Amministrazione nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del relativo direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'Ente committente. Il suddetto orientamento implica ovviamente, per il Collegio, anche l'affermazione della (concorrente) responsabilità del direttore dei lavori nominato dall'Ente committente, laddove i relativi compiti di controllo dell'attività dell'appaltatore, o le relative omissioni nello svolgimento di tali compiti, abbiano concorso a causare i danni ai terzi.</p> <p style="text-align: justify;">Il 28 settembre esce la sentenza della III sezione della Cassazione n. 23442 onde in caso di danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dalla attività dell’appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto. Per i primi si applica l’art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l’appaltatore, salvo il caso di una concreta ingerenza del committente nell’attività stessa. Per i secondi, cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall’appaltatore, risponde (anche) il committente ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente.</p> <p style="text-align: justify;">In questo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell’appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall’art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell’appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">L’8 ottobre esce l’ordinanza della II sezione della Cassazione n. 24717 che analizza in particolare l’art. 1670 c.c.. Tale norma ha come <em>ratio</em> propria quella di estendere ai subappaltatori la responsabilità ex art. 1669, così come è dato evincersi dall’esame dei lavori preparatori, dal momento che, nella Relazione del guardasigilli al cod. civ., si dà atto che era apparsa "<em>ingiustificata</em>" una norma del progetto del 1936 "<em>che esonera[va] i subappaltatori dalla responsabilità di cui all'articolo precedente</em>"; nella logica del perseguimento di tale identità di posizioni pur nei separati rapporti contrattuali, sul presupposto del pervenimento all'appaltatore di una "<em>denunzia</em>" di vizi era parso al Ministro proponente "<em>opportuno di subordinare l'azione di regresso contro il subappaltatore ad una comunicazione che l'appaltatore deve dare della denuncia del committente entro 60 giorni</em>". Osserva la Corte che, in linea con tale parallelismo, mentre la dottrina assimila natura e funzioni della "<em>denunzia</em>" di cui all'art. 1669 cod. civ. (oltre che della diversa denuncia di cui all’art. 1667 cod, civ.) e della "<em>comunica[zione della] ... denunzia</em>" dell'art. 1670 cod. civ., talora indicando intercambiabilmente l'una e l'altra quali denuncia o comunicazione (qualche autore poi utilizzando tale ultima dizione quale indicativa di una vera e propria categoria all'interno degli atti giuridici non negoziali), si nota che entrambe costituiscono dichiarazioni a recezione necessaria (art. 1334 cod. civ. in combinato disposto con il successivo art. 1335 cod. civ., da cui si evince che la dichiarazione, oltre che pervenire a conoscenza anche presunta del destinatario, deve essere "<em>diretta</em>" a tale persona "<em>determinata</em>" per "<em>produ[rre] effetto</em>"), in funzione della loro attitudine a influire sulla sfera giuridica del destinatario, che si troverà esposto a pretese che, altriménti, sarebbero state precluse da decadenza. Recepita dunque pacificamente, anche dalla giurisprudenza, la natura recettizia della comunicazione, che ne impone il pervenimento anche per presunzione al destinatario, si pone il problema - trattandosi di dichiarazione tesa al conseguimento di effetti giuridici già previsti dalla legge, la quale lascia al mittente la scelta di rendere o non la dichiarazione medesima - del valore della conoscenza <em>aliunde</em> del contenuto dichiarativo, avvenuta per caso fortuito (ad es. in mancanza di una qualsiasi trasmissione, come nell'ipotesi in cui si abbia notizia del contenuto di una dichiarazione scritta ma non inviata) o per fatto di un terzo diverso dal dichiarante, in difetto di rappresentanza o di incarico (ad es. nelle due ipotesi, che vanno giuridicamente parificate, del terzo che trasmetta una dichiarazione proveniente dal mittente che non lo abbia officiato, o del terzo non legittimato che emetta e trasmetta egli stesso una dichiarazione propria). Non accettata dalla dottrina, la sufficienza della conoscenza <em>aliunde</em> da parte del destinatario del contenuto dichiarativo per la produzione dell'effetto giuridico - in quanto legata a visioni della recettizietà degli atti unilaterali parificata a un mero meccanismo a finalità informativa – essa è stata tradizionalmente negata dalla giurisprudenza. In realtà, chiosa la Corte, va sottolineata anche per gli atti giuridici in senso stretto la necessità che il comportamento che li generi sia sorretto da coscienza e volontà del comportamento stesso (c.d. <em>suitas</em>), anche se non degli effetti; onde una ricezione di un contenuto dichiarativo da parte del destinatario in assenza di attribuibilità della dichiarazione al dichiarante legittimato non consente di ritenere non solo e non tanto il sussistere della "<em>ricezione</em>", quanto - ben più pregnantemente - il sussistere, necessariamente preliminare, di un atto qualificabile come dichiarazione a riceversi. Ammettere, al di fuori di ogni conferimento di poteri rappresentativi, che un terzo - quale è e resta l'appaltatore principale - possa effettuare in luogo del subcommittente legittimato la comunicazione (o suo equipollente) al subappaltatore ex art. 1670 cod. civ., equivale a ridurre la comunicazione a mera acquisizione di informazione, surrogabile quindi quanto alla fonte, laddove essa ha invece natura appunto comunicativa o partecipativa, non priva cioè di un coefficiente relazionale che impone, in base agli artt. 1669 e 1670 cod. civ. che non solo il destinatario ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali (impeditivi della decadenza) sono destinati a prodursi, con <em>suitas</em> dell'attività comunicativa rispetto all'emittente. Conferma del requisito anzidetto della fattispecie comunicativa si ha ove si consideri la disciplina generale della decadenza, dalla quale non si può prescindere stante l'espresso riferimento a tale istituto operato dall'art. 1670. In proposito è sufficiente constatare che l'art. 2966 cod. civ., disciplinante il c.d. riconoscimento impeditivo della decadenza, diverso da quello interruttivo della prescrizione ex art. 2944 cod. civ., mutua sostanzialmente da tale ultima norma la formula per cui il riconoscimento medesimo deve essere, per i diritti disponibili dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto; dato questo che fa propendere per la necessità della volontarietà del riconoscimento in capo al soggetto strettamente interessato o al relativo rappresentante, ciò che dà rilievo al profilo relazionale dianzi sottolineato. In relazione a ciò, pare doversi desumere dall'art. 2966 cod. civ. che, se il riconoscimento deve - su un capo, quello passivo, della relazione giuridica interessata dalla decadenza - essere "<em>proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto</em>", sul capo attivo del rapporto contrattuale anche il "<em>compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto</em>", soggetto a decadenza, debba provenire, quanto meno sulla base di mandato 'o di disposizione di legge, dal soggetto che può "<em>far valere il diritto</em>". Né può assumersi che la specifica disciplina codicistica del subappalto renda possibile considerare l'appaltatore-principale, direttamente o <em>utendo iuribus</em>, legittimato alla comunicazione diretta ex art. 1670 cod. civ. nei confronti del subappaltatore. La disciplina stessa, infatti, per la quale il subappaltatore assume, sia nei confronti dell'appaltatore suo committente sia nei confronti dei terzi, le stesse responsabilità dell'appaltatore verso il committente e verso i terzi, è ispirata al principio per cui tra committente e subappaltatore, nonostante l'autorizzazione ex art. 1656 cod. civ., non si costituisce alcun rapporto giuridico; in tal senso, si è sottolineato - anche in base a confronto con l'art. 1676 cod. civ. quale norma eccezionale - come l'art. 1670 venga a escludere l'esistenza di qualsiasi responsabilità diretta del subappaltatore nei confronti del committente. Ne deriva che, stante l'autonomia dei rapporti, nessuna legittimazione può spettare all'appaltante principale (committente) - al di là di negozi autorizzativi - a effettuare direttamente la comunicazione ex art. 1670 cod. civ. Inoltre, anche in relazione alla specifica disciplina del subappalto, può coltivarsi il parallelismo, ai fini impeditivi della decadenza, tra compimento dell'atto previsto e riconoscimento ex art. 2966 cod. civ. In argomento, evidenzia la Corte come, ai fini della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, il riconoscimento del vizio proveniente non dall'appaltatore ma da un subappaltatore, che non abbia operato in rappresentanza o su indicazione dell'appaltatore, non esima il committente dalla denunzia del vizio nel termine di decadenza, stante la reciproca indipendenza del subappalto e dell'appalto, i quali restano distinti e autonomi, nonostante il nesso di derivazione dell'uno dall'altro, sicché nessuna diretta relazione si instaura tra il committente e il subappaltatore; ne consegue che l'eventuale ammissione da parte del subappaltatore dell'esistenza di difformità o vizi dell'opera non può ritenersi equipollente al loro riconoscimento, il quale deve provenire dall'appaltatore ex art.1667 cod. civ., per poter costituire ragione di esonero dalla denunzia che la stessa norma impone al committente di rivolgere, ugualmente all'appaltatore, entro un certo termine, a pena di decadenza dalla garanzia. Va infine tenuto conto che la giurisprudenza della Cassazione non riconosce all'appaltatore interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore ex art. 1670 cod. civ. prima della formale denuncia del committente principale, sull'argomento che il committente stesso potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La notazione è per la Corte di rilievo, in quanto anche l'appaltatore che abbia ricevuto denuncia dal proprio committente - stante la predetta specularità di situazioni - potrebbe farsi carico in proprio dell'eliminazione dei vizi, senza voler agire in regresso (eventualmente, ma non necessariamente, in relazione a intese tra le parti del contratto derivato). Rispetto a tale dato parrebbe dunque incoerente ammettere che, da un lato, le parti del contratto derivato restino sovrane circa la sorte sostanziale del loro rapporto, mentre il rapporto stesso, d'altro lato, resti soggetto a iniziative di un terzo (il committente) che meramente partecipando in via diretta al subappaltatore l'esistenza di difetti (semmai senza portare nel contempo la denuncia a conoscenza dell'appaltatore-subcommittente), si arbitrerebbe di intervenire sullo stesso rapporto derivato, impedendo un effetto decadenziale legale non privo di valore ai fini della certezza delle situazioni giuridiche. Il principio di diritto enunciato dalla Corte è quindi nel senso che l'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo della comunicazione effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art.1670 cod. civ., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da un suo incaricato.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 19 ottobre esce la sentenza della I sezione del TAR Lombardia, sede di Brescia, n. 1003 onde la consegna in via d’urgenza delle prestazioni contrattuali, prevista dall’art. 32, comma 8, del <a href="http://www.lexitalia.it/n/3163">D.Lgs. n. 50/2016</a>, non comporta l’insorgere di vincoli contrattuali di tipo privatistico tra Amministrazione appaltante ed appaltatore; essa, infatti, è un provvedimento di natura eccezionale, dal quale non deriva il perfezionamento del contratto. Va quindi escluso per il Tar che sia necessaria la previa stipula del contratto ai fini dell’attivazione, in capo alla Stazione appaltante, della prevista possibilità di chiedere l’esecuzione d’urgenza di talune prestazioni. Dalla prima parte del citato comma 8 dell’art. 32 emerge infatti che alla mancata osservanza del previsto termine per la stipulazione del contratto non consegue alcun automatismo decadenziale ai fini del perfezionamento del rapporto negoziale, laddove l’aggiudicatario non enunci, nei confronti della Stazione appaltante (con atto, peraltro, debitamente notificato), il proprio intendimento di sciogliersi dal vincolo, ovvero di recedere dal rapporto.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 29 ottobre esce la sentenza della IV sezione penale della Cassazione n. 49373 che riconferma l’orientamento secondo cui in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale sostanzialmente e di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. anche se formalmente ha appaltato a terzi le opere che hanno dato origine all'infortunio.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 30 ottobre esce la sentenza della sezione Lavoro della Cassazione n. 27677 che conferma il costante orientamento secondo cui in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, non è applicabile alle PPAA la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del richiamato decreto, alla cui stregua - in caso di appalto di opere o di servizi - il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili (di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento). Per la Corte si deve peraltro ritenere che l'art. 9 del di. n. 76 del 2013, conv. con modif. nella I. n. 99 del 2013, nella parte in cui prevede la inapplicabilità del suddetto articolo 29 ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, non abbia carattere di norma d'interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, avendo solo esplicitato, senza innovare il quadro normativo previgente, un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 5 novembre esce la sentenza della III sezione del Consiglio di Stato n. 6237 che, ribadendo la non applicabilità del “<em>rito appalti</em>” alle controversie in materia di revisione del prezzo, afferma l’ammissibilità del relativo ricorso al Presidente della Repubblica e la relativa trasposizione in sede giurisdizionale.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 26 novembre esce la sentenza della III sezione penale della Cassazione onde il comproprietario non committente di opere abusive non può essere ritenuto responsabile delle stesse solo in ragione della relativa posizione giuridica di titolare del pertinente diritto dominicale; secondo la Corte la responsabilità di tale soggetto dovrà, se del caso, essere ancorata a diversi ed ulteriori indizi in grado di dimostrare una relativa compartecipazione – anche morale – nel reato edilizio.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 3 dicembre esce l’ordinanza della VI sezione della Cassazione n. 31138 in materia di formalità nel contratto di subappalto.</p> <p style="text-align: justify;">Preliminarmente la Corte ricorda che, sebbene il contratto di subappalto, non richiedendo per la sua stipulazione la forma scritta, né <em>ad substantiam</em>, né <em>ad probationem</em> può essere stipulato per <em>facta concludentia</em>, affinché un rapporto contrattuale possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione, senza la preventiva accettazione della proposta, è necessario che ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste dall'art. 1327 c.c. e, cioè, che lo richieda la natura dell'affare o che lo consentano gli usi o che vi sia, comunque, una espressa richiesta in tal senso del proponente.</p> <p style="text-align: justify;">Nel caso in cui l’oggetto del contratto sia “<em>hi-tech</em>”, la Cassazione ritiene che proprio "la particolarità dell'oggetto della prestazione, altamente tecnologico" induce a ritenere che non sia sufficiente un semplice ordine, ma occorrono altre indicazioni affinché si perfezioni il contratto, quali la puntuale verifica della conformità del prodotto che si intende realizzare con un progetto, le procedure tecniche da seguire che solo il committente può impartire dopo aver compulsato tutti coloro che collaborano al progetto a seconda delle specificità di ognuno.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 14 dicembre esce la sentenza della sezione Lavoro della Cassazione n. 32504 sull’ambito applicativo dell’art. 29 d.lgs. 276/03, prima delle modifiche apportate dal d.l. 5/12.</p> <p style="text-align: justify;">L'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 disciplina il regime di tutela della complessiva posizione giuridica dei lavoratori impiegati in appalti di opere o di servizi ed è stato oggetto di numerosi interventi legislativi.</p> <p style="text-align: justify;">Il testo, vigente ratione temporis, della disposizione normativa a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006, recita: «In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».</p> <p style="text-align: justify;">Successivamente, negli anni dal 2012 al 2014 il regime della responsabilità solidale è stato modificato con sei successivi interventi legislativi, che, dapprima, hanno definito con maggior chiarezza l'area dei crediti, prevedendo altresì la sussidiarietà dell'obbligazione solidale (art. 21, comma 1, d.l. n. 5 del 2012, convertito in legge n. 35 del 2012), poi hanno dettato una disciplina autonoma con riguardo alla responsabilità solidale per il versamento all'Erario delle ritenute sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito del subappalto (art. 13-ter, comma 1, d.l. n. 83 del 2012 convertito in legge n. 134 del 2012), poi hanno conferito alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare alla solidarietà, prevedendo il litisconsorzio necessario con l'appaltatore e il beneficium excussionis (art. 4, comma 31, della legge n. 92 del 2012), poi è stata abrogata la regola concernente la responsabilità solidale per le imposte sul valore aggiunto (art. 50 d.l. n. 69 del 2013 convertito in legge n. 98 del 2013), poi si è intervenuti su questioni concernenti la responsabilità solidale ai crediti di lavoro autonomo, alle pubbliche amministrazioni e all'ampiezza derogatoria conferita alla contrattazione collettiva (art. 9 d.l. n. 76 del 2013 convertito in legge n. 99 del 2013), poi è stata rimossa la responsabilità solidale per i debiti fiscali (art. 28, comma 2, d.lgs. n. 175 del 2014), poi infine, è stata soppressa la facoltà derogatoria della contrattazione collettiva (art.2 d.l. n. 25 del 2017 convertito in legge n. 49 del 2017).</p> <p style="text-align: justify;">La ratio che sorregge la disposizione è quella di incentivare un utilizzo più virtuoso del contratto di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l'operato per tutta la durata del rapporto contrattuale. I diversi interventi di modifica sull'area dei debiti garantiti e sulla fisionomia della solidarietà sono stati principalmente dettati dalla constatazione della difficoltà del committente di controllare e sanzionare alcuni inadempimenti dell'appaltatore agli obblighi tipici del datore di lavoro.</p> <p style="text-align: justify;">Il principio di responsabilità solidale ha trovato, peraltro, riconoscimento a livello europeo, posto che il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione di elogio nei confronti degli Stato membri che hanno dato "una risposta ai problemi legati agli obblighi dei subappaltatori in qualità di datori di lavoro attraverso la definizione di meccanismi nazionali di responsabilità" (Risoluzione del 26.3.2009) e, in precedenza, la Corte di Giustizia aveva confermato la compatibilità del principio di solidarietà negli appalti con il diritto europeo, evidenziando che esso è funzionale a consentire una protezione volta a prevenire la riduzione del costo del lavoro al di sotto del livello minimo che deve essere garantito (sentenza 12.10.2004, C-60/2003).</p> <p style="text-align: justify;">Inoltre, il giudice delle leggi (intervenuto con riguardo al regime di solidarietà del committente nei confronti dei dipendenti del subfornitore) ha sottolineato che la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale (Corte Cost. n. 254 del 2017).</p> <p style="text-align: justify;">La Cassazione, con riguardo all'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, ha, inoltre, già affermato che il committente "presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un'obbligazione propria, istituita ex lege" (Cass. n. 10543 del 2016) e che non può ritenersi compresa, nell'area dei debiti garantiti, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute che, pur avendo natura mista (di carattere risarcitorio, compensando un danno derivante dalla mancata fruizione del riposo, e di carattere retributivo, attenendo al sinallagma contrattuale), va esclusa dal concetto di "trattamenti retributivi" da interpretarsi in senso restrittivo posto che il committente rimane estraneo alle vicende relative al rapporto tra lavoratore e appaltatore (Cass. n. 10354 del 2016).</p> <p style="text-align: justify;">In conclusione, secondo la Corte, sussiste, a carico del committente (e sino alla novella del 2012 che ha espressamente previsto il bene ficium excussionis nonché il litisconsorzio necessario tra appaltante e appaltatore), una obbligazione solidale in senso stretto.</p> <p style="text-align: justify;">Invero, prima della riforma del mercato del lavoro (la legge n. 92 del 2012 che ha previsto il litisconsorzio necessario tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori nonché modificato il complesso meccanismo per eccepire il beneficio di escussione già introdotto dalla legge n. 35 del 2012), l'obbligazione del committente prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur avendo carattere accessorio, è solidale con quella del debitore principale e pertanto - in mancanza di previsione legale o negoziale del "beneficium excussionis" - non può essere considerata ne' sussidiaria ne' eventuale. Secondo unanime dottrina, in caso di solidarietà passiva, il creditore può rivolgersi indifferentemente a uno o all'altro debitore con la conseguenza che non costituisce ipotesi di solidarietà in senso stretto l'obbligazione sussidiaria là dove il debitore sussidiario è tenuto al pagamento solo in quanto il debitore principale non abbia adempiuto o, a seguito di esperimento dell'azione esecutiva, il suo patrimonio sia risultato incapiente. Il diritto di escussione, opposto dal debitore solidale, può dunque essere pattuito tra le parti (come nel caso della fideiussione, ex art. 1944, comma 2, cod.civ.) o essere previsto dalla legge (come per la responsabilità dei soci nella società semplice, ex art. 2268 cod.civ., o in nome collettivo, ex art. 2304 cod.civ.), vigendo - in assenza di specifica previsione di una sussidiarietà - il regime della solidarietà.</p> <p style="text-align: justify;">L'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 non prevedeva, sino alle novelle legislative del 2012, un regime di sussidiarietà, delineando dunque una obbligazione solidale in senso stretto, con conseguente irrilevanza di un litisconsorzio necessario tra debitore principale (datore di lavoro-appaltatore) e condebitore (committente).</p> <p style="text-align: justify;">La previsione, soprattutto se sorretta da un'interpretazione rigorosa dell'area dei debiti garantiti, può ritenersi compatibile con i principi costituzionali del diritto di difesa e di parità delle parti considerato che il committente (come dimostrano gli stralci del contratto di appalto contenuti nel ricorso) - in sede di selezione della società appaltatrice - può imporre l'applicazione di condizioni normative e retributive da applicare ai lavoratori dell'appaltatore, generalmente con riferimento ai parametri dettati dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale.</p> <p style="text-align: justify;">Inoltre, Il tenore letterale dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 (nella versione precedente le novelle del 2012) nonché la ratio perseguita dal legislatore (consistente nell'affidare al committente il controllo sulla corretta esecuzione del contratto di appalto da parte dell'appaltatore) consentono di ritenere la responsabilità solidale (in senso stretto) del committente alla prestazione resa dal lavoratore seppur nell'ambito dello specifico appalto stipulato da appaltante e appaltatore.</p> <p style="text-align: justify;">La responsabilità riguarda, pertanto, solo i crediti maturati nel periodo di durata del contratto di appalto e in ragione della prestazione resa per la realizzazione dell'opera o del servizio commissionati. Seppure la norma (sino alle modifiche del 2012, con particolare riferimento al T.F.R.) non lo specifichi, la responsabilità solidale deve ritenersi limitata solo ai crediti retributivi maturati nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Invero, la logica della solidarietà imposta dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 si basa sul rafforzamento della garanzia patrimoniale a favore del lavoratore con riguardo al pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le sue energie lavorative avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l'impresa appaltante, la quale risulta, peraltro, completamente estranea al rapporto di lavoro svolto al di fuori dell'esecuzione dell'appalto (cfr. Cass. n. 17725 del 2017 seppur con riguardo alla disposizione normativa frutto delle modifiche del 2012). Di conseguenza, il committente risponde esclusivamente della quota parte di T.F.R. maturato dal lavoratore nell'ambito dello specifico appalto.</p> <p style="text-align: justify;">Infine, la Corte richiama la propria giurisprudenza sull’interpretazione ricgorosa del termine “trattamento retributivo” che ha escluso che il committente debba rispondere delle somme dovute dall'appaltatore per indennità sostitutiva delle ferie non godute in ragione della natura "mista" di tale emolumento (cfr. Cass. n. 10354 del 2016).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2019</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il 4 gennaio esce la sentenza della I sezione del TAR Piemonte n. 19 che afferma come, ai sensi del comma 4 dell’art. 105 del <a href="http://www.lexitalia.it/n/3163">d.lgs. n. 50/2016</a>, laddove l’impresa concorrente, al fine di comprovare il possesso dei necessari requisiti richiesti dal bando per l’ammissione, dichiari di avvalersi in tutto o in parte di un subappaltatore, occorre, per ritenere ammissibile tale opzione e, quindi, anche la partecipazione dell’impresa stessa, che questa precisi chiaramente alla Stazione appaltante in sede di domanda, nelle modalità indicate dalla P.A,. il nome del subappaltatore e le prestazioni che da quest’ultimo dovranno essere effettuate.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Lo stesso giorno esce l’ordinanza della VI sezione della Cassazione n. 98 onde nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale di appalto, spetta all'appaltatore che agisca In giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento (cfr. Cass. n. 936/2010, secondo cui in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, la quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento dei corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento dì cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; conf. Cass, n. 3472/2008).</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 7 gennaio esce la sentenza della I sezione del TAR Veneto n. 23 onde la dichiarazione di subappalto può essere limitata all’indicazione della volontà di avvalersene nei casi in cui il concorrente sia a sua volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle prestazioni oggetto dell’appalto, cioè quando il ricorso al subappalto costituisca per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara.</p> <p style="text-align: justify;">Inoltre, essendo il subappalto soggetto ad autorizzazione, l’eventuale superamento della percentuale ammessa non è autorizzabile nella fase esecutiva del rapporto; eventuali violazioni dei limiti del subappalto consentito possono valere nella successiva fase dell’esecuzione, mentre la eventuale incompletezza delle indicazioni e dei documenti afferenti l’identità e la qualificazione dei subappaltatori indicati in sede di offerta preclude la possibilità di esercitare la facoltà di subappalto, ma non determina l’esclusione dell’offerente che partecipa alla procedura, ove non venga in rilievo il diverso profilo del difetto di qualificazione di quest’ultimo in relazione alle prestazioni interessate dal subappalto.</p> <p style="text-align: justify;">Il superamento delle percentuali di subappalto, in conclusione, non può comunque comportare l’esclusione del concorrente dalla gara, ma potrà al massimo comportare l’esclusione del subappalto in caso di aggiudicazione.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Lo stesso giorno esce la sentenza della sezione I bis del TAR Lazio n 146 che ritiene legittima l’esclusione da una gara di appalto una ditta che ha dichiarato genericamente di far ricorso al subappalto necessario, senza indicare le opere o parti di opere che intende subappaltare.</p> <p style="text-align: justify;">Se è vero infatti che, anche in vigenza del nuovo codice degli appalti, resta ferma la conclusione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che non sia necessaria, in sede di offerta, l’indicazione del nominativo del subappaltatore nemmeno nel caso in cui il subappalto sia relativo a opere o servizi per i quali l’impresa subappaltante non possieda in proprio i requisiti di partecipazione, in ogni caso, tuttavia, proprio perché il subappalto è il mezzo per ovviare alla carenza dei requisiti, assume ancora maggior valenza l’indicazione specifica delle opere o servizi che si intendono subappaltare, pena l’incompletezza dell’offerta, che non specificherebbe in quale modo verrebbe eseguita la parte per la quale l’azienda offerente è carente dei requisiti.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 14 gennaio esce la sentenza del TAR Calabria – sezione di Reggio Calabria – n- 17 che ribadisce la giurisdizione del giudice amministrativo in quei casi nei quali un’amministrazione pubblica recede da un contratto di appalto già stipulato con l’impresa aggiudicataria della relativa gara, a causa non già di inadempimento contrattuale da parte dell’impresa, ma in forza dell’adozione, da parte della competente Autorità prefettizia, di informativa interdittiva c.d. “antimafia”, riguardante l’impresa stessa. In tal caso, infatti, il recesso di cui si tratta non trova fondamento in inadempienze verificatesi nella fase di esecuzione del contratto, ma è consequenziale all’informativa del Prefetto, ai sensi del <a href="http://www.lexitalia.it/n/271">D.P.R. n. 252 del 1998</a> art. 10, e, quindi, è espressione di un potere di valutazione di natura pubblicistica diretto a soddisfare l’esigenza di evitare la costituzione o il mantenimento di rapporti contrattuali fra i soggetti indicati nel citato art. 1, e imprese nei cui confronti emergono sospetti di collegamenti con la criminalità organizzata.</p> <p style="text-align: justify;">La stessa pronuncia richiama il consolidato orientamento secondo cui nel giudizio amministrativo, ai fini della quantificazione del risarcimento dei danni per equivalente, va fatto riferimento alla disposizione in tema di recesso unilaterale della p.a. dal contratto di appalto di opere pubbliche, recepita dall’art. 134 <a href="http://www.lexitalia.it/n/1686">D.lgs. n. 163 del 2006</a> (applicabile al caso di specie), intesa come criterio generale di quantificazione del margine di profitto dell’appaltatore nei contratti con l’Amministrazione, così come lo era stato in precedenza l’art. 345, l. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, la quale consente alle Amministrazioni pubbliche una liquidazione forfetaria del danno subito dall’esecutore, nel caso di risoluzione anticipata, nella misura del 10% del compenso pattuito per la esecuzione dei lavori; va tuttavia operata una detrazione dal risarcimento del mancato utile, nella misura del 50%, se il ricorrente non dimostra di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In difetto di tale dimostrazione (che compete all’impresa fornire), è da ritenere che l’impresa possa ragionevolmente aver riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori o servizi.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Lo stesso giorno esce la sentenza della II sezione del TAR Veneto n. 36 che ribadisce l’attuale vigenza del principio della suddivisione dell’appalto in lotti ex art. 51 d.lgs.50/16 posto al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare pubbliche e derogabile solo attraverso una motivazione appropriata e completa.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Sempre il 14 gennaio esce la sentenza della II sezione della Cassazione n. 594 che ribadisce l’orientamento secondo cui, in tema di azione di responsabilità nei confronti dell’appaltatore per difetti di costruzione, il termine di un anno per la denunzia dei gravi vizi decorre dalla sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 21 gennaio esce la sentenza della III sezione del Consiglio di Stato n. 517 onde l’art. 105, comma 22, del <a href="http://www.lexitalia.it/n/3163">d.lgs. n. 50/2016</a> (secondo cui: “<em>Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 4, lettera b), all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite</em>”) non costituisce una norma generale dettata per tutte le tipologie di appalto, tanto da imporre per ogni settore dei contratti pubblici il divieto per l’operatore economico di far valere nell’ambito del proprio fatturato, quanto realizzato mediante il subappalto, ma è applicabile solo con specifico riferimento al settore degli appalti di lavori.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 4 febbraio esce la sentenza della III sezione del Consiglio di Stato n. 867 che interviene sulla società che sta realizzando il MOSE di Venezia.</p> <p style="text-align: justify;">La misura della straordinaria e temporanea gestione delle imprese appaltatrici di cui all’art 32, comma 1, del <a href="http://www.lexitalia.it/n/2694">d.l. n. 90 del 2014</a> – detto anche d.l. anticorruzione – si propone l’ambizioso obiettivo di contemperare due opposte esigenze e, cioè, garantire, da un lato, la completa esecuzione degli appalti e neutralizzare, dall’altro, il rischio derivante dall’infiltrazione criminale nelle imprese, introducendo un originale e innovativo meccanismo di commissariamento. Più in particolare la gestione commissariale – espressamente qualificata come attività di pubblica utilità (poiché essa risponde, primariamente, all’interesse generale di assicurare la realizzazione dell’opera) – è volta, attraverso l’intervento del Prefetto, non soltanto a garantire l’interesse pubblico alla completa esecuzione dell’appalto, ma anche a sterilizzare la gestione del contratto «oggetto del procedimento penale» dal pericolo di acquisizione delle utilità illecitamente captate in danno della pubblica amministrazione.</p> <p style="text-align: justify;">Tale forma di commissariamento riguarda soltanto il contratto (e la sua attuazione) e non la <em>governance</em> dell’impresa in quanto tale ed in ciò si distingue dalle misure di prevenzione patrimoniali disposte ai sensi del <a href="http://www.lexitalia.it/n/2207">d. lgs. n. 159 del 2011</a> (c.d. codice antimafia). In tal senso depone lo stesso tenore letterale della norma laddove si afferma che il commissariamento ha luogo «limitatamente alla completa esecuzione del contratto o della concessione». La <em>ratio</em> della disposizione, dunque, è quella di consentire il completamento dell’opera nell’esclusivo interesse dell’amministrazione concedente mediante la gestione del contratto in regime di “legalità controllata”.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 1° febbraio esce l’ordinanza della SSUU della Cassazione n. 3160 che, sulla base dell’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., riconosce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti la revisione dei prezzi dei contratti periodici o di durata della P.A., così superando la tradizionale distinzione che devolveva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative all’<em>an debeatur</em> della revisione prezzi ed al giudice ordinario quelle relative al <em>quantum</em>.</p> <p style="text-align: justify;">Unica eccezione alla regola di cui sopra è da rinvenirsi nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’<em>an</em> ed al <em>quantum</em> del corrispettivo (benché le parti controvertano nell’interpretazione della clausola quanto al secondo profilo). In tal caso, infatti, la controversia concerne l’espletamento da parte dell’appaltatore di una prestazione già puntualmente convenuta e disciplinata (anche in ordine al <em>quantum</em>) con il contratto, con la conseguenza che essa ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria. In tali ipotesi la domanda rinviene la sua ragione nel contratto, in relazione al quale la P.A. si trova in una situazione paritetica e, concernendo la controversia un diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 14 febbraio esce la sentenza della I sezione del TAR Campania n. 847 onde rientra nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 7 c.p.a., la domanda di annullamento della revoca dell’autorizzazione al subentro dell’esecutrice di lavori, atteso che la revoca costituisce espressione di un potere amministrativo autoritativo, frutto di una valutazione tipicamente amministrativa.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 25 febbraio esce la sentenza della I sezione del TAR Campania – sede di Salerno – n. 324 secondo cui il momento dal quale far decorrere la rivalutazione è da individuarsi nella data di presentazione dell’offerta e non nella data di aggiudicazione dell’appalto ovvero nella “presa di servizio”. L’istituto della indicizzazione del canone trova il suo fondamento nell’esigenza di mantenere inalterato l’equilibrio contrattuale in base a quanto considerato dalle parti al momento dell’offerta, con la evidente conseguenza che è proprio al momento della presentazione dell’offerta che deve essere parametrata l’eventuale indicizzazione dei canoni</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 1° marzo esce la sentenza della I sezione del TAR Sicilia – sede di Catania – n. 393 che definisce la giurisdizione nelle controversie tra PA e impresa appaltatrice dichiarata fallita.</p> <p style="text-align: justify;">Occorre distinguere a seconda del momento in cui è intervenuto il fallimento (o l’ammissione alla procedura concorsuale), potendosi configurare almeno tre ipotesi: 1) quella in cui il fallimento sia intervenuto prima dell’aggiudicazione (ipotesi che ingenera i minori dubbi interpretativi in ordine alla sussistenza della giurisdizione del G.A., atteso che in tal caso la preesistenza del fallimento comporta un vizio della procedura di gara che incide sull’aggiudicazione); 2) quella, più problematica, in cui il fallimento si sia verificato dopo l’aggiudicazione ma prima della stipula del contratto; 3) e quella in cui il fallimento sia intervenuto dopo l’aggiudicazione e dopo anche la stipula del contratto. In particolare, sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. nel caso in cui la declaratoria di fallimento sia intervenuta dopo la conclusione del contratto di appalto; in tal caso, infatti, trattandosi di vicenda verificatasi durante la fase di esecuzione del contratto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 4 marzo esce la sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato n. 1495 secondo cui in base a quanto previsto dall’art. 1, commi 19 e 25, della L. 6 novembre 2012, n. 190, deve ritenersi che – in relazione ai contratti contenenti clausole compromissorie stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della stessa L. n. 190/2012 – il deferimento delle controversie ad arbitri sia consentito solo in presenza di una preventiva autorizzazione amministrativa che assicuri la ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto. Invero, solo una preventiva autorizzazione espressa, attraverso la sua motivazione, è in grado di assicurare – a differenza dell’assenso tacito – che la scelta dell’amministrazione costituisca il coerente risultato della citata valutazione.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 26 marzo esce l’ordinanza della sezione Lavoro della Cassazione n. 8381 che ribadisce il consolidato orientamento secondo cui in tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso o quando si versi nella ipotesi di "culpa in eligendo", la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi e tali principi valgono anche in materia di subappalto perché il sub committente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando - esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l'autonomia organizzativa, incidendo anche sull'utilizzazione dei relativi mezzi.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 29 marzo esce la sentenza della III sezione del Consiglio di Stato n. 2107 che afferma la necessità di integrazione automatica del contratto degli appalti di durata con la previsione della legge (di cui all’art. 115, comma 1, del <a href="http://www.lexitalia.it/n/1686">d.lgs. n. 163 del 2006</a>; v. in precedenza l’art. 6, comma 4, della legge n. 537/1993) che prevede la revisione dei prezzi, e ciò non solo al fine di garantire l’operatore economico, ma anche di non esporre eccessivamente l’Amministrazione. Tale previsione trova ingrasso nel contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c..</p> <p style="text-align: justify;">L’istituto della revisione prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, modello che sottende l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell’Amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest’ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l’Amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l’entità della pretesa. Sarà dunque sempre necessaria l’attivazione – su istanza di parte – di un procedimento amministrativo nel quale la PA dovrà svolgere l’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell’adozione del provvedimento che riconosce il diritto al compenso revisionale e ne stabilisce anche l’importo.</p> <p style="text-align: justify;">In caso di inerzia da parte della stazione appaltante su una istanza che chiede l’applicazione della revisione dei prezzi, a fronte della specifica richiesta dell’appaltatore, quest’ultimo potrà impugnare il silenzio inadempimento prestato dall’Amministrazione, ma non potrà demandare in via diretta al giudice l’accertamento del diritto, non potendo questi sostituirsi all’Amministrazione rispetto ad un obbligo di provvedere gravante su di essa.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 21 maggio esce la sentenza della III sezione della Cassazione n. 13606 che, richiamando l’orientamento del GA in materia, afferma come nei casi di sopravvenuto annullamento delle procedure di gara, che le prestazioni eseguite in esecuzione dei contratti stipulati a valle di esse non fossero del tutto prive di effetti, permanendo, con riferimento ad esse, il rapporto sinallagmatico, nel senso che in ogni caso, a fronte dell'effettuazione della prestazione da parte del soggetto privato la controparte pubblica non poteva trincerarsi dietro la pronuncia di sopravvenuta invalidità ma doveva ritenersi comunque obbligata all'effettuazione della propria controprestazione nei confronti del contraente privato in buona fede.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 26 aprile esce la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 343 che, in tema di distinzione tra contratto di appalto e contratto di concessione, richiama il consolidato approdo della giurisprudenza amministrativa.</p> <p style="text-align: justify;">Il tratto distintivo che differenza la concessione rispetto al contratto di appalto è rappresentato dalla sussistenza di un <em>rischio operativo sostanziale</em>, da ultimo definito dal legislatore come “<em>il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico</em>” (in tal senso l’articolo 3, lettera zz) del decreto legislativo n. 50 del 2016).</p> <p style="text-align: justify;">Il legislatore ha recentemente chiarito che il rischio operativo si ritiene sussistente nel caso in cui, in condizioni operative normali (per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili) “<em>non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all'operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dall'operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile</em>”.</p> <p style="text-align: justify;">Si tratta di chiarimenti normativi in tema di rischio operativo la cui portata (meramente esplicativa) può essere ritenuta riferibile anche alle concessioni sorte nella vigenza del decreto legislativo n. 163 del 2006.</p> <p style="text-align: justify;">Tanto premesso dal punto di vista generale, la mancata corrispondenza fra costi operativi gestionali e canone concessorio (con conseguente perdita di esercizio per il gestore) rappresenta pur sempre un – non auspicabile, ma possibile – evento connesso all’ordinaria dinamica gestionale.</p> <p style="text-align: justify;">Più in particolare, il rischio che la non corretta valutazione della domanda del servizio (e dei conseguenti flussi di cassa) determini effetti negativi sulla gestione del servizio rappresenta un ordinario ‘rischio di domanda’, connaturato con lo stesso istituto concessorio (e, anzi, coessenziale ad esso).</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 21 maggio esce l’ordinanza delle SU della Cassazione n. 13660 che riconosce la giurisdizione del GO in relazione alle controversie che hanno ad oggetto la valutazione della corretta applicazione di una penale in relazione ad un pubblico appalto.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">L’8 maggio esce la sentenza della III sezione penale della Cassazione n. 19646 che richiama il consolidato orientamento secondo cui il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 12 luglio esce l’ordinanza della I sezione della Cassazione n. 18837 che trasmette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle SU sul dubbio se, ove residui un credito dell'appaltatore verso l'amministrazione appaltante e l'amministrazione abbia in base al contratto opposto la condizione di esigibilità di cui all'art. 118 del d.lgs. 163/2006 (concernente il pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista), il curatore dell’appaltatore fallito voglia incrementare l'attivo, debba subire o meno, sul piano della concreta funzionalità rispetto agli interessi della massa, la prededuzione del subappaltatore".</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 25 luglio esce l’ordinanza della II sezione della Cassazione n. 20184 che ribadisce il principio per cui, in tema di appalto, il giudice può qualificare la domanda proposta ricollegandola all'art. 1669 cod. civ. invece che considerarla quale richiesta di adempimento contrattuale ex art. 1667 cod. civ., allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa.</p> <p style="text-align: justify;">Il suddetto principio è coerente con la ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa alla stessa introduzione nell'ordinamento dell'art. 1669 cod. civ., in aggiunta all'art. 1667 cod. civ. (c.d. "concorrenza delle garanzie"). Tale concorrenza è anch'essa sottolineata dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione che ha osservato come, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme (l'art. 1669 cod. civ., quella extracontrattuale, l'art. 1667 cod. civ., quella contrattuale), le relative fattispecie si configurino l'una (l'art. 1669 cod. civ.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 cod. civ.), perché i "gravi difetti" dell'opera si traducono inevitabilmente in "vizi" della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 29 luglio esce la sentenza della III sezione del TAR Toscana n. 1162 secondo cui non può ritenersi preclusa alle stazioni appaltanti – se supportata da idonea motivazione – la possibilità “intermedia” di suddividere l’appalto in lotti di importo elevato, sebbene questo finisca per rendere difficoltosa, se non impossibile, la partecipazione delle PMI.</p> <p style="text-align: justify;">Invero, l’indizione di una gara suddivisa in lotti dal valore non adeguato ad assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese, non esclude di per sé la legittimità dell’operato della stazione appaltante, tenuto conto che il modello legale ammette la deroga a una suddivisione in lotti rigidamente rispettosa dell’interesse partecipativo delle PMI, pur subordinata alla congrua illustrazione delle ragioni sottese alla suddivisione in lotti concretamente disposta e alla verifica della logicità e plausibilità delle ragioni stesse, in rapporto all’interesse pubblico perseguito in concreto.</p> <p style="text-align: justify;">Nell’ambito sanitario il tema della suddivisione degli appalti in lotti risente del rapporto dialettico con l’obbligo legale di fare ricorso ad acquisiti centralizzati. La convivenza di interessi potenzialmente confliggenti – revisione della spesa e tutela della concorrenza, sullo sfondo del diritto alla salute – esige di essere regolata, caso per caso, attraverso la consueta opera di bilanciamento discrezionale affidata alle amministrazioni coinvolte nella scelta e filtrata all’esterno attraverso la motivazione degli atti di indizione della procedura di gara.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 9 agosto esce la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 750 che evidenzia come il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici, previsto dall’art. 57 co. 7 del d.lgs. n. 63/2006; quest’ultima disposizione (applicabile anche ai rapporti sorti antecedentemente) ha una chiara impronta comunitaria, costituendo il portato della previsione introdotta con l’art. 23 della l. n. 62/2005 (che modificava l’art. 6 della l. n. 537/1993, in seguito abrogato dal d.lgs. n. 163/2006) proprio per far fronte all’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, volta a sanzionare una prassi tradizionalmente incline ad ammettere il rinnovo tacito dei contratti pubblici.</p> <p style="text-align: justify;">Inoltre, osserva il collegio che la revisione dei prezzi nei contratti con prestazioni periodiche o continuative della P.A. è un rimedio da ritenere incompatibile con l’ipotesi in cui l’impresa benefici del rinnovo senza gara di un contratto a condizioni comunque mutate rispetto a quelle originarie, ritenendosi già soddisfatte le finalità per cui è prevista la disciplina della revisione dei prezzi.</p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;">Il 19 agosto esce la sentenza della III sezione del TAR Campania n. 4362 che, sulla base dell’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., riconosce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti la revisione dei prezzi dei contratti periodici o di durata della P.A., così superando la tradizionale distinzione che devolveva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative all’<em>an debeatur</em> della revisione prezzi ed al giudice ordinario quelle relative al <em>quantum</em>. Tuttavia, ricorda il collegio, la concentrazione dinanzi alla stessa Autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all’istituto della revisione prezzi, con conseguente potere del giudice amministrativo di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme, esplica i suoi effetti solo sul piano processuale, mentre, sul piano sostanziale, non ha eliminato la distinzione tra le situazioni soggettive sottese al rapporto controverso (interesse legittimo, nella fase dell’<em>an debeatur</em>, diritto soggettivo relativamente al <em>quantum</em>).</p> <p style="text-align: justify;">La posizione dell’appaltatore riferita alla richiesta di effettuare la revisione è di interesse legittimo poiché correlata ad una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante; assume, invece, la consistenza di diritto soggettivo solo una volta che l’Amministrazione abbia riconosciuto la sua pretesa e, quindi, la controversia riguardi il <em>quantum</em> del compenso revisionale.</p> <p style="text-align: justify;">Nel merito, osserva il TAR che l’istituto del compenso revisionale ha essenzialmente lo scopo, da una parte, di salvaguardare l’equilibrio economico delle prestazioni a fronte di modifiche dei costi durante l’arco temporale del rapporto che potrebbero pregiudicare il livello qualitativo delle prestazioni o compromettere il regolare adempimento delle controprestazioni e, dall’altra, di tutelare la stazione appaltante da una lievitazione incontrollata dei corrispettivi tale da sconvolgere il quadro finanziario originario del contratto.</p> <p style="text-align: justify;">Nel caso di revisione dei prezzi, l’aggiornamento del corrispettivo contrattuale non riguarda, per sua stessa natura, il primo anno di riferimento della prestazione, ma comprende necessariamente il corrispettivo riferibile a tutte le annualità contrattuali successive al primo anno. E’ pertanto illegittima la clausola del disciplinare di gara nella parte in cui esclude il secondo anno dal calcolo revisionale, la quale si pone in contrasto con la disciplina legale, che non ammette una siffatta limitazione. Peraltro, trattandosi di una disciplina speciale circa il riconoscimento della revisione dei prezzi nei contratti stipulati dall’Amministrazione, avente natura imperativa, tale disposizione s’impone, come contenuto integrativo <em>ope legis</em>, nelle pattuizioni private, modificando e sostituendo la volontà delle parti contrastante con la stessa, tramite il meccanismo introdotto dagli artt. 1339 e 1419 c.c.</p> <p style="text-align: justify;">In sede di riconoscimento della revisione dei prezzi, nelle more dell’elaborazione dei costi standardizzati da parte dell’Osservatorio e finché essi non siano stati resi disponibili per i singoli servizi, deve ritenersi che la revisione prezzi debba comunque trovare uno strumento di riconoscimento mediante la considerazione dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI) pubblicato dall’ISTAT, che costituisce il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere puntualmente dimostrate dall’impresa, la stazione appaltante non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale. L’utilizzo dell’indice FOI, tuttavia, ha un carattere evidentemente suppletivo, in attesa della disponibilità dei costi standardizzati ed in difetto di specifiche pattuizioni negoziali.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Questioni intriganti</strong></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>In cosa consiste il contratto di appalto?</strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>si tratta appunto di un <strong>contratto </strong>di natura<strong> obbligatoria</strong>, poiché è <strong>fonte di obblighi</strong> per le parti contrattuali che lo animano; tali <strong>obblighi</strong> sono <strong>reciproci</strong>, e dunque è contratto <strong>a prestazioni corrispettive</strong>;</li> <li>protagonista ne è <strong>l’appaltatore</strong>, come <strong>parte contrattuale</strong>; se questi muore, il contratto di regola <strong>non si scioglie</strong>, salvo che la <strong>persona</strong> dell’appaltatore sia stata <strong>motivo determinante</strong> del contratto <strong>ex art.1674 c.c.</strong>, circostanza che fa dire che <strong>non si tratta</strong> di un contratto <strong><em>intuitu personae</em></strong>;</li> <li>egli assume il <strong>compimento di un’opera</strong> o <strong>di un servizio</strong>, e dunque <strong>si</strong> <strong>obbliga</strong> a <strong>realizzare l’opera</strong> o ad <strong>erogare il servizio</strong>;</li> <li>il <strong>destinatario</strong> dell’opera o del servizio è la <strong>controparte contrattuale</strong>, detta <strong>committente</strong>;</li> <li>l’appaltatore <strong>organizza i mezzi necessari</strong> per il compimento dell’opera o la gestione del servizio cui si è obbligato;</li> <li>l’appaltatore <strong>gestisce a proprio rischio</strong> il compimento dell’opera o la erogazione del servizio; questo <strong>non significa</strong> tuttavia che si tratti di <strong>contratto aleatorio</strong>, assumendosi l’appaltatore <strong>l’alea c.d. normale</strong> del contratto di appalto; piuttosto, l’assunzione del rischio, collegata alla <strong>organizzazione dei messi necessari</strong>, implica che si ha <strong>appalto tipico</strong> quando l’appaltatore <strong>è autonomo rispetto al committente</strong>;</li> <li>il committente, <strong>beneficiario finale</strong> dell’opera o del servizio, <strong>si obbliga a versare</strong> all’appaltatore un <strong>corrispettivo in denaro</strong>, calcolato <strong>globalmente</strong> (<strong><em>à forfait</em></strong>) o <strong>a misura</strong>: l’appalto è dunque un contratto <strong>oneroso</strong>; <strong>non è appalto</strong> per conseguenza il contratto che ha come corrispettivo una <strong>prestazione in natura</strong> o comunque <strong>un <em>facere</em></strong>, mentre si configura una <strong>donazione</strong> – secondo la tesi più accreditata – quando non sia previsto un corrispettivo per l’appaltatore e dunque si abbia <strong>gratuità</strong> del compimento dell’opera o del servizio. Il corrispettivo in denaro viene pagato dal committente all’appaltatore <strong>a valle dell’esecuzione</strong> del contratto e della <strong>accettazione</strong> dell’opera (o del servizio), e lo stesso <strong>diritto dell’appaltatore</strong> <strong>nasce</strong>, sulla base del contratto, <strong>a valle</strong> della ridetta <strong>esecuzione</strong>, secondo il <strong>principio c.d. della postnumerazione</strong>;</li> <li>è contratto <strong>a forma libera</strong>, e dunque <strong>non è contratto formale</strong>, potendo essere concluso <strong>anche verbalmente </strong>(salvo il caso in cui<strong> parte sia la PA)</strong>; tranne tuttavia <strong>due casi eccezionali</strong>, ovvero: h.1) quando ha ad oggetto la <strong>costruzione</strong> di <strong>navi o di aeromobili</strong>, ai sensi degli articoli 237, 238 e 852 c.n.; h.2) quando ha ad oggetto la costruzione di <strong>immobili su area di sedime</strong> di proprietà non già del committente ma <strong>dell’appaltatore</strong>, poiché in questa fattispecie il committente – a contratto <strong>eseguito</strong> - acquista <strong>la proprietà non già solo della costruzione, ma anche del suolo</strong>, a titolo <strong>derivativo</strong>, dall’appaltatore, con conseguente applicabilità <strong>dell’art.1350, n.1, c.c.</strong></li> <li><strong>non è</strong> contratto ad <strong>esecuzione istantanea</strong>, in quanto gli <strong>interessi delle parti non vengono soddisfatti</strong> in modo <strong>unico ed istantaneo</strong>;</li> <li><strong>non è </strong>contratto ad esecuzione continuata, in quanto gli <strong>interessi delle parti</strong> <strong>non vengono soddisfatti</strong> in modo <strong>continuativo</strong> e dunque <strong>senza soluzione di continuità</strong>;</li> <li>è contratto - se <strong>di lavori</strong> - ad <strong>esecuzione prolungata</strong>, in quanto vi è <strong>dissociazione temporale</strong> tra l’<strong>esecuzione</strong>, <strong>prolungata</strong> appunto, e la <strong>soddisfazione dell’interesse</strong> in particolare del <strong>committente</strong>, che avviene nel <strong>momento finale</strong> in cui si verifica <strong>l’effetto traslativo dell’opera</strong> realizzata dall’appaltatore: in sostanza, <strong>l’esecuzione inizia</strong> con la <strong>consegna dei lavori</strong> e <strong>termina</strong> quando <strong>i lavori sono ultimati</strong>, momento in cui la <strong>proprietà</strong> dell’opera realizzata <strong>passa al committente</strong>; dal momento della <strong>consegna dei lavori</strong> si assiste da parte dell’appaltatore ad <strong>una esecuzione che si prolunga</strong> in funzione della <strong>completa realizzazione dell’opera divisata</strong>, momento in cui <strong>l’esecuzione cessa</strong> e <strong>viene soddisfatto l’interesse del committente</strong>;</li> </ol> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Come si distingue l’appalto di opere dall’appalto di servizi?</strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>per qualificare <strong>l’appalto di opera</strong> si parte – in senso <strong>positivo</strong> - dalla <strong>materia</strong>: l’appaltatore si obbliga a <strong>rielaborarla </strong>o comunque a <strong>modificarla</strong>, sia <strong>puramente e semplicemente</strong>, sia al fine di <strong>ritrarne un bene nuovo</strong> e non ancora esistente; l’appalto di opere è quello sul quale <strong>si modella la disciplina codicistica</strong>;</li> <li>per qualificare <strong>l’appalto di servizio</strong> si muove – in senso <strong>negativo</strong> - sempre dalla <strong>materia</strong>: l’appaltatore si obbliga a <strong>soddisfare un interesse del committente</strong> <strong>senza</strong> tuttavia che sia presente <strong>una materia</strong> da rielaborare ovvero da modificare; all’appalto di servizi si applica la disciplina codicistica, modellata sull’appalto d’opera, nei <strong>limiti della compatibilità</strong>.</li> </ol> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>In cosa consiste e che problemi pone il subappalto?</strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>natura giuridica del subappalto: a.1) per <strong>dottrina minoritaria</strong> è un <strong>contratto a favore di terzo</strong>, concluso tra appaltatore e subappaltatore <strong>a favore del committente</strong>; 2) per <strong>dottrina maggioritaria</strong>, si tratta invece di un <strong>subcontratto</strong>, ovvero di un <strong>contratto che discende</strong> da (ed <strong>è collegato</strong> a) un <strong>altro analogo e già perfezionato</strong>, con <strong>oggetto e causa identici</strong> al contratto di derivazione, quand’anche <strong>autonomo</strong> e concluso in via <strong>separata e successiva</strong>, in un contesto di <strong>operazione economica unitaria</strong> che <strong>coordina</strong> i due contratti <strong>successivi e collegati</strong> dell’appalto e del subappalto (teoria c.d. della <strong>derivazione</strong>);</li> <li>conseguenze del <strong>difetto di autorizzazione del committente</strong> ex <strong>1656</strong> c.c.: b.1) il subappalto <strong>è annullabile</strong>, ma si pone il problema per il committente di <strong>far valere l’annullabilità</strong> di un contratto al quale egli non ha partecipato; b.2) il subappalto <strong>è nullo</strong> in forza di una <strong>nullità relativa</strong>, <strong>non rilevabile d’ufficio</strong> e che <strong>può far valere il solo committente</strong> (tesi <strong>più accreditata</strong>); b.3) il subappalto <strong>è valido</strong>, ma il committente può <strong>agire nei confronti dell’appaltatore</strong>, da assumersi <strong>inadempiente</strong>, per la <strong>risoluzione del contratto</strong>, laddove <strong>non abbia tacitamente autorizzato</strong> il subappalto stesso;</li> <li><strong>rapporti tra committente e subappaltatore</strong>: il primo (committente) può agire <strong>solo nei confronti dell’appaltatore</strong> del quale, essendo <strong>creditore</strong>, può <strong>scongiurare la eventuale inerzia</strong> con l’<strong>azione surrogatoria</strong> in particolare per quanto concerne i <strong>controlli</strong> e le <strong>verifiche</strong> nei confronti del subappaltatore ex <strong>1662</strong> c.c; laddove il committente faccia valere gli eventuali <strong>vizi</strong> e le <strong>difformità</strong> nei confronti dell’<strong>appaltatore</strong> – che ne è <strong>l’unico interlocutore</strong> - l’appaltatore <strong>può a propria volta agire in via di regresso</strong> nei confronti del <strong>subappaltatore</strong>, purché – una volta ricevuta la denuncia dei vizi dal committente – la <strong>comunichi</strong> al subappaltatore nei successivi 60 giorni ex art.1670.</li> </ol> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>In cosa si compendia l’azione diretta attribuita ai dipendenti dell’appaltatore verso il committente?</strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>è prevista <strong>dall’art.1676 c.c., </strong>quale peculiare <strong>posizione di garanzia</strong> del <strong>committente</strong> rispetto ai <strong>dipendenti</strong> ed <strong>ausiliari</strong> dell’appaltatore;</li> <li>è esperibile nei confronti di <strong>qualunque committente</strong>, anche se <strong>pubblico (PA)</strong>;</li> <li>l’azione opera <strong>fino a concorrenza del debito del committente verso l’appaltatore</strong>;</li> <li>si tratta di <strong>azione diretta del dipendente</strong> nei confronti del committente (che <strong>è terzo</strong> rispetto al proprio <strong>contratto di lavoro</strong> concluso con l’appaltatore), con <strong>natura sostitutoria</strong>, e <strong>non già di un’azione surrogatoria</strong> in cui il creditore (dipendente) <strong>si sostituisce</strong> al proprio <strong>debitore inerte</strong> (appaltatore) facendone valere i diritti;</li> <li>è esercitabile <strong>solo dai dipendenti dell’appaltatore</strong> (legittimati attivi), e <strong>non anche dal subappaltatore</strong>;</li> <li>si configura <strong>solidarietà passiva</strong> tra <strong>committente ed appaltatore</strong>, ma il committente <strong>non diviene</strong> per questo <strong>parte del rapporto di lavoro</strong> con i <strong>dipendenti dell’appaltatore</strong>, rapporto che <strong>avvince solo quest’ultimo</strong> (si pensi alle norme costituzionali sulla <strong>retribuzione dignitosa e sufficiente</strong> ex art.36 Cost.);</li> <li>ricevuta la <strong>richiesta di pagamento</strong> dai <strong>dipendenti</strong> dell’appaltatore, il committente <strong>non può pagare l’appaltatore</strong>: per la dottrina, qualora <strong>paghi anche l’appaltatore</strong> (con conseguente duplicazione di pagamento), potrà far valere con <strong>azione di indebito arricchimento</strong> quanto <strong>già pagato direttamente</strong> ai dipendenti.</li> </ol> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Cosa occorre ricordare con riguardo al <em>tempus</em> in cui il contratto di appalto è in corso di esecuzione?</strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>il committente ha <strong>facoltà</strong> ex <strong>1662 c.c.</strong> di procedere a delle <strong>verifiche</strong>, che non sono <strong>in contraddizione con l’autonomia</strong> riconosciuta all’appaltatore;</li> <li>si tratta di <strong>facoltà</strong> del committente che da un lato <strong>non lo obbliga in ogni caso ad accettare</strong>, al termine dell’esecuzione, l’opera oggetto di appalto; dall’altro – e correlativamente - <strong>non implica alcuna preclusione</strong> all’esercizio dell’<strong>azione di risoluzione del contratto</strong>;</li> <li>tale facoltà consente al committente di <strong>eventualmente avvedersi</strong> del <strong>mancato procedere dei lavori a regola d’arte</strong> o <strong>secondo le condizioni contrattuali</strong>, con conseguente possibilità di <strong>intimare</strong> all’appaltatore di <strong>conformarsi</strong> alle ridette condizioni di compimento dell’opera o del servizio <strong>previste dal contratto</strong>, fissando un <strong>congruo termine</strong> scaduto il quale <strong>in difetto di adeguamento</strong> da parte dell’appaltatore il contratto <strong>si risolve</strong> (art.1662, comma 2, c.c.);</li> <li>l’<strong>1662, comma 2, c.c.</strong> costituisce una <strong><em>species</em></strong> del <strong><em>genus</em></strong> <strong>diffida ad adempiere</strong> di cui all’<strong>art.1454 c.c.,</strong> ma mentre in quest’ultima <strong>l’intenzione di risolvere</strong> il contratto in caso di <strong>perdurante inadempimento</strong> deve essere <strong>espressamente dichiarata dal diffidante</strong>, collegandosi peraltro ad un <strong>inadempimento già perpetrato</strong> dalla controparte, nella <strong>fattispecie speciale dell’appalto</strong> l’intento risolutorio <strong>si presume</strong> <strong>senza dover essere esplicitamente dichiarato</strong> dal committente ed opera in una fase in cui <strong>l’obbligazione dell’appaltatore non risulta ancora scaduta</strong> e dunque – tecnicamente – <strong>l’inadempimento non ancora configurabile</strong>;</li> <li>nel corso dell’esecuzione dell’appalto, il progetto dell’opera – pur rimanendo <strong>nell’ambito dell’originario contratto</strong> (lavori <strong>infra-contrattuali</strong>) - può subire ex art.1659 c.c., su iniziativa dell’appaltatore, delle <strong>variazioni</strong>, che devono tuttavia <strong>trovare il consenso del committente</strong>: il committente deve infatti <strong>autorizzare le eventuali variazioni</strong> alle <strong>modalità di esecuzione</strong> dell’opera <strong><em>ab origine</em></strong> divisate, e tale autorizzazione <strong>va provata per iscritto</strong>; il progetto dell’opera – <strong>uscendo</strong> dall’ambito <strong>dell’originario contratto</strong> (lavori <strong>extra-contrattuali</strong>) - può subire invece uno <strong>stravolgimento</strong> quando le <strong>variazioni</strong> da apportarvi siano di <strong>tale natura ed importanza</strong> da far luogo ad un <strong>vero e proprio nuovo contratto di appalto</strong>, del tutto <strong>sganciato</strong> dal primo; in tal caso, la <strong>prova</strong> del raggiungimento del <strong>nuovo accordo</strong> (giusta <strong>autorizzazione</strong> del committente alle consistenti proposte di modifica da parte dell’appaltatore) può essere raggiunta <strong>con ogni mezzo</strong>, comprese le presunzioni;</li> <li>tanto con riguardo all’ipotesi di <strong>lavori infra-contrattuali</strong>, quanto con riguardo alla fattispecie di <strong>lavori extracontrattuali</strong>, piuttosto che oggetto di un <strong>accordo</strong>, eventuali <strong>variazioni</strong> rispetto al <strong>progetto originario</strong> possono essere disposte <strong>su iniziativa unilaterale del committente</strong> (c.d. <strong><em>ius variandi</em></strong> ex <strong> 1661</strong> c.c.); mentre tuttavia nel <strong>primo caso</strong> l’appaltatore <strong>non può sottrarsi</strong> (salva la possibilità di <strong>escludere pattiziamente</strong> <em>ab origine</em> il corrispondente potere del committente), dovendo procedere all’esecuzione dell’opera <strong>con le variazioni proposte dal committente</strong> <strong>nei limiti di 1/6</strong> del <strong>prezzo complessivo</strong> convenuto, verso un <strong>compenso ulteriore</strong> (anche in caso di predeterminazione globale del prezzo dell’appalto); nel secondo – <strong>lavori extracontrattuali</strong>: <strong>notevoli modificazioni</strong> della <strong>natura dell’opera</strong> o dei <strong>quantitativi nelle singole categorie di lavori</strong> previste in contratto per eseguirla – l’appaltatore <strong>può sottrarsi allo <em>ius variandi</em></strong> del committente <strong>anche</strong> laddove <strong>si sia al di sotto di 1/6</strong> rispetto al prezzo complessivo convenuto;</li> <li>quando le <strong>variazioni</strong> al <strong>progetto originario</strong> dell’opera appaltata sono <strong>non già meramente facoltative</strong>, ma <strong>necessarie</strong>, in quanto diversamente i lavori <strong>non sarebbero eseguiti a regola d’arte</strong>, scatta – in quella che è una ipotesi di <strong>parziale impossibilità dell’oggetto</strong> del contratto, originaria o sopravvenuta - <strong>l’art.1660 </strong>c. onde le parti <strong>possono accordarsi sulla consistenza di tali varianti</strong>, o in alternativa interviene il <strong>giudice</strong> fissando <strong>varianti di esecuzione</strong> e correlate <strong>varianti di prezzo</strong>. Nel caso tuttavia in cui <strong>manchi l’accordo</strong>, entrambe le parti <strong>possono recedere</strong> entro i limiti e secondo le condizioni previste dall’art.1660 c.c. ridetto;</li> <li>trattandosi di un contratto <strong>ad esecuzione continuata</strong>, rilevano le <strong>possibili sopravvenienze</strong>, ed in particolare la c.d. <strong>eccessiva onerosità sopravvenuta</strong>; significativo a questo proposito <strong>l’art.1664</strong> (norma peraltro <strong>derogabile</strong>) onde, laddove il <strong>costo</strong> dei <strong>materiali</strong> o della <strong>manodopera</strong> – per <strong>circostanze imprevedibili</strong> – <strong>aumenti o diminuisca</strong> in modo che il <strong>prezzo complessivo dell’appalto</strong> aumenti o diminuisca <strong>a propria volta</strong> in misura <strong>superiore ad 1/10</strong>, la parte che ne risulti <strong>svantaggiata</strong> può chiedere ed ottenere una <strong>revisione del prezzo complessivo</strong> stesso, limitatamente alla <strong>porzione di aumento superiore al decimo</strong> (comma 1); si tratta di un applicazione al contratto di appalto dell’<strong>1467 c.c.</strong> in materia di <strong>eccessiva onerosità sopravvenuta</strong>, e tuttavia – al fine di <strong>riequilibrare le prestazioni</strong> incise dalle sopravvenienze – il rimedio <strong>non è la risoluzione del contratto</strong>, ma (in ottica <strong>manutentiva</strong> del contratto medesimo) la <strong>revisione del prezzo</strong>; in dottrina si contrappongono <strong>due tesi</strong>: h.1) con riguardo al contratto di appalto si applica <strong>il solo art.1664, comma 1</strong>, ed il <strong>congegno revisionale</strong> del prezzo in esso previsto, non trovando spazio applicativo l’art.1467 c.c. (tesi <strong>recessiva</strong>); h.2) laddove <strong>non possa operare</strong> l’art.1664 c.c., <strong>può comunque trovare applicazione</strong>, ricorrendone i presupposti, il <strong>meccanismo risolutivo</strong> di cui <strong>all’art.1467 c.c. </strong>(tesi <strong>dominante</strong>);</li> <li>un <strong>caso particolare di sopravvenienza</strong> implicante una <strong>eccessiva onerosità sopravvenuta</strong> è la c.d. “<strong><em>sorpresa geologica</em></strong>” (art.1664, comma 2, c.c.): realizzare l’opera divisata <strong>diviene difficile</strong> per <strong>cause geologiche, idriche e simili</strong>, che le parti <strong>non hanno previsto</strong> (e che, secondo l’orientamento più accreditato, <strong>neppure potevano prevedere <em>ex ante</em></strong>) le quali rendono <strong>notevolmente più onerosa</strong> la prestazione, ipotesi nella quale va garantito all’appaltatore il diritto ad un <strong>equo compenso</strong>; la fattispecie è “<strong><em>aperta</em></strong>” perché accanto alla <strong>sorpresa geologica</strong> vera e propria ed alla <strong>sorpresa idrica</strong>, il codice parla di <strong>sopravvenienze “<em>simili</em>”</strong>, onde si contendono il campo <strong>due orientamenti</strong>: i.1) rilevano solo <strong>altre cause impreviste ed imprevedibili “<em>naturali</em>”</strong> (tesi più accreditata); 1.2) rilevano anche <strong>altre cause non naturali</strong> e dunque <strong>umane</strong>, come il <strong>fatto del terzo</strong> ed il <strong><em>factum principis</em></strong> (tesi recessiva);</li> </ol> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Cosa occorre ricordare con riguardo alle vicende esecutive finali del contratto di appalto?</strong></p> <p style="text-align: justify;">Si tratta di una <strong>fase esecutiva</strong> del contratto caratterizzata da <strong>una serie di atti unilaterali</strong> e di <strong>operazioni</strong> del <strong>committente</strong> con <strong>diversa natura giuridica</strong> e <strong>diversi effetti</strong>, previsti <strong>dall’art.1665 c.c.</strong> e posti <strong>in successione tra loro</strong>; essa annovera anche <strong>la consegna</strong> dell’opera, che è invece un <strong>atto</strong> (<strong>puramente materiale</strong>) giusta il quale <strong>l’appaltatore</strong> immette il committente <strong>nel possesso dell’opera realizzata</strong>; gli atti unilaterali <strong>del committente</strong> sono:</p> <ol style="text-align: justify;"> <li>la <strong>verifica</strong> dell’opera: ad opera ultimata, l’appaltatore notizia il committente il quale – <strong>direttamente</strong> o a mezzo <strong>proprio incaricato</strong>, purché <strong>diverso dal direttore dei lavori</strong> - pone in essere una <strong>operazione di ispezione</strong> finalizzata all’<strong>accertamento della consistenza</strong> dell’opera stessa;</li> <li>il <strong>collaudo</strong> dell’opera: mentre la verifica si compendia in una <strong>operazione ispettiva</strong>, il collaudo consiste in una <strong>dichiarazione</strong> del committente che <strong>assevera</strong> l’opera stessa, dando atto all’appaltatore che la stessa <strong>è stata eseguita a regola d’arte</strong> e secondo le <strong>prescrizioni contrattuali</strong>; in ordine alla relativa <strong>natura giuridica</strong> si contendono il campo fondamentalmente due tesi: b.1) è un <strong>negozio giuridico</strong> (non unilaterale, ma) <strong>bilaterale</strong>, con funzione di <strong>accertamento</strong>; b.2) è una <strong>dichiarazione di scienza</strong> del solo committente (dunque <strong>non negoziale</strong>);</li> <li>l’<strong>accettazione</strong> dell’opera: dopo la verifica ed il collaudo, interviene l’accettazione che è <strong>dichiarazione negoziale unilaterale</strong> e <strong>recettizia</strong> con la quale il committente <strong>partecipa</strong> all’appaltatore la propria <strong>volontà di ricevere l’opera</strong> contrattualmente divisata e realizzata. Dell’accettazione dell’opera vanno distinti i profili relativi alla <strong>forma</strong> da quelli afferenti agli <strong>effetti</strong>;</li> <li><strong>forma dell’accettazione</strong>: essa è <strong>espressa</strong> se esplicita; <strong>tacita</strong> laddove il committente riceva dall’appaltatore l’opera <strong>senza riserve</strong> e <strong>senza previa verifica</strong>; <strong>presunta</strong> se – nonostante l’invito dell’appaltatore – il committente <strong>non procede alla verifica</strong> dell’opera senza giusti motivi, oppure avendovi proceduto <strong>non ne comunica il risultato</strong> entro un <strong>breve termine</strong>, circostanze entrambe nel cui contesto l’opera <strong>si considera accettata</strong>;</li> <li><strong>effetti dell’accettazione</strong>: se non vi sono <strong>patti o usi contrari</strong>, è dall’accettazione che <strong>nasce il diritto</strong> dell’appaltatore al <strong>corrispettivo</strong>; è dall’accettazione che il <strong>rischio per perimento o deterioramento</strong> dell’opera si trasferisce dall’appaltatore <strong>al committente</strong>; (art.1673 c.c.); è dall’accettazione che l’appaltatore <strong>è esonerato dalla garanzia per la difformità ed i vizi</strong> dell’opera laddove <strong>conosciuti</strong> o <strong>riconoscibili</strong> ex art. 1667 c.c. (ma resta responsabile se i vizi sono <strong>riconoscibili</strong> e tuttavia <strong>taciuti in mala fede</strong>); è dall’accettazione che la <strong>proprietà dell’opera</strong> <strong>si trasferisce</strong> dall’appaltatore al committente, in caso di <strong>bene mobile</strong> con <strong>materia fornita dall’appaltatore</strong> (se la materia è del committente, la proprietà passa <strong>mano mano</strong> che l’opera viene realizzata) o in caso di bene immobile <strong>su terreno di proprietà dell’appaltatore</strong> (se l’area di sedime è di proprietà del committente, la proprietà dell’opera <strong>si acquista per accessione</strong> ai sensi dell’<strong>934 c.c</strong>.).</li> </ol> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Cosa occorre ricordare dei vizi e delle difformità dell’opera appaltata?</strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>i <strong>vizi</strong> si compendiano in <strong>deficit di qualità intrinseca</strong> dell’opera;</li> <li>le <strong>difformità</strong> consistono invece in <strong>mancanza di conformità dell’opera</strong> rispetto alle <strong>prescrizioni</strong> contenute <strong>nel contratto</strong> d’appalto;</li> <li>la responsabilità dell’appaltatore è legata fondamentalmente ai <strong>vizi occulti</strong>, <strong>non riconoscibili</strong>, che il committente <strong>scopre una volta accettata l’opera</strong>;</li> <li>occorre la denuncia nei <strong>60 giorni dalla scoperta </strong>a pena di<strong> decadenza</strong>;</li> <li>la responsabilità può riguardare anche <strong>vizi apparenti</strong>, ma per la relativa <strong>operatività</strong> occorre che l’appaltatore <strong>non accetti l’opera</strong>: in questa circostanza, <strong>non occorre</strong> ovviamente <strong>la denuncia</strong> nei <strong>60 giorni</strong>;</li> <li>la denuncia non occorre dunque: f.1) se il committente <strong>non accetta</strong> l’opera in presenza di <strong>vizi o difformità apparenti</strong>; f.2) se l’appaltatore <strong>riconosce</strong> – anche <strong><em>per facta concludentia</em></strong> - i vizi o le difformità (apparenti o non apparenti); f.3) se l’appaltatore <strong>occulta</strong> i vizi o le difformità (che dunque <strong>non sono apparenti</strong>), occultamento che per la dottrina può assumere anche la foggia del <strong>silenzio doloso</strong>;</li> <li>il <strong>riconoscimento</strong> può essere <strong>accompagnato dall’obbligo</strong> – <strong>nuovo ed autonomo</strong> – di <strong>eliminare i vizi o le difformità</strong> assunto dall’appaltatore (<strong>novazione</strong>);</li> <li>dalla <strong>consegna</strong> dell’opera decorre per il <strong>committente attore</strong> il <strong>termine di prescrizione di 2 anni</strong>, che presuppone la <strong>previa e tempestiva denuncia</strong> dei vizi nei 60 giorni, se occorrente; laddove il committente <strong>sia invece convenuto</strong>, egli può far valere la garanzia ex art.1667 c.c. <strong>in ogni tempo</strong>, purché però i vizi siano stati <strong>denunciati entro 60 giorni dalla scoperta</strong> e comunque <strong>entro i 2 anni dalla consegna</strong> dell’opera;</li> <li>il contenuto della <strong>garanzia del committente</strong> – che <strong>prescinde dalla colpa</strong> dell’appaltatore e che è dunque <strong>oggettiva</strong> - è scolpita all’art.1668 c.c.: i.1) <strong>eliminazione</strong> dei vizi; i.2) <strong>riduzione </strong>proporzionale del<strong> prezzo</strong>; i.3) <strong>risarcimento</strong> del danno; i.4) <strong>risoluzione</strong> del contratto, nel caso in cui l’opera sia <strong>del tutto inadatta</strong> rispetto alla propria, divisata destinazione.</li> </ol> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Cosa occorre ricordare della speciale responsabilità di cui all’art.1669 c.c.?</strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>si riferisce al solo caso di appalto avente ad oggetto la <strong>realizzazione di immobili</strong> (salvo poi verificare se si tratta solo di <strong>nuove costruzioni</strong> ovvero anche di <strong>ristrutturazione di costruzioni già esistenti</strong>);</li> <li>la responsabilità dell’appaltatore riguarda <strong>un torno di tempo di 10 anni</strong> dal <strong>compimento</strong> dell’opera;</li> <li>l’oggetto di tale responsabilità è <strong>la rovina</strong> (attuale) dell’opera, in tutto o in parte, ovvero <strong>l’evidente pericolo di rovina</strong> (potenziale), ovvero i <strong>gravi difetti</strong>;</li> <li>la causa è il <strong>vizio del suolo</strong> sul quale l’opera è costruita, ovvero il <strong>difetto di costruzione</strong>;</li> <li>l’azione <strong>può essere spiccata</strong> (legittimazione attiva) dal <strong>committente</strong>, ma anche dai <strong>relativi aventi causa</strong> sia <strong>tra vivi</strong> che <strong>per morte</strong>, e tanto se <strong>acquirenti della proprietà</strong> dell’opera, quanto se acquirenti di <strong>un diritto reale</strong>;</li> <li>l’azione <strong>può essere spiccata</strong> (legittimazione passiva) <strong>contro</strong> l’<strong>appaltatore</strong> (esclusa l’ipotesi in cui sia stato <strong><em>nudus minister</em></strong>), contro il <strong>direttore dei lavori</strong>, contro il <strong>progettista</strong> ma non contro chi <strong>si sia limitato solo a fornire i materiali di costruzione</strong> (quand’anche scadenti);</li> <li>sulla <strong>natura della responsabilità</strong> si discute: g.1) è <strong>aquiliana</strong> (tesi <strong>tradizionale</strong>): il legislatore non garantisce tanto <strong>l’interesse del committente</strong>, quanto <strong>più in generale</strong> <strong>l’interesse inderogabile alla incolumità personale</strong>, dovendosi guardare dunque <strong>ai terzi che potrebbero subire danni personali</strong> dalla <strong>rovina</strong> dell’opera appaltata; del resto, la <strong>legittimazione attiva</strong> attribuita, oltre che al <strong>committente</strong>, anche ai <strong>relativi aventi causa</strong> che sono <strong>terzi</strong> rispetto al <strong>contratto di appalto</strong> (con deroga all’art.1372 c.c.) sospinge nel senso di riconoscere tale legittimazione attiva <strong>a qualunque terzo che si assuma danneggiato</strong> dalla violazione di una <strong>norma primaria</strong> che è intesa a garantire la <strong>bontà delle costruzioni</strong>; muovendo nondimeno dalla <strong>natura aquiliana</strong> di tale responsabilità, il terzo danneggiato <strong>si avvantaggia</strong> dell’avvalersi in proposito <strong>dell’art.2053</strong>, giacché questa norma individua <strong>nel proprietario</strong> il <strong>legittimato passivo</strong> <strong>unico</strong> dell’azione, mentre invocare l’art.1669 c.c. può voler dire <strong>dover</strong> <strong>previamente identificare </strong>appunto<strong> il </strong>(concreto)<strong> legittimato passivo</strong> (appaltatore, direttore dei lavori, progettista, committente), cosa che pure <strong>può tuttavia tornare utile</strong> laddove il proprietario (unico legittimato passivo ex art.2053 c.c.) sia ad esempio <strong>fallito</strong>; g.2) è <strong>contrattuale</strong> (tesi <strong>più recente</strong>): valorizzando i “<strong><em>gravi difetti</em></strong>”, si tende a dare maggior risalto alla <strong>vulnerazione dell’interesse del committente</strong> che ha appaltato l’opera, stante <strong>il ristretto novero dei soggetti legittimati</strong> <strong>attivi</strong> a far valere la responsabilità in parola e tenendo anche in considerazione il fatto che il <strong>contratto</strong>, pur rimanendo tale (e pur generando dunque <strong>responsabilità contrattuale</strong>), tende sempre di più – quale <strong>figura generale</strong> - a <strong>considerarsi</strong>, in termini di <strong>tutela</strong>, <strong>anche</strong> in rapporto ai <strong>terzi che vengano coinvolti nella relativa esecuzione</strong> (c.d. <strong>effetti protettivi per i terzi</strong>); per chi esclude la legittimazione attiva ex art.1669 c.c. dei terzi diversi dal committente e dai relativi aventi causa, proprio perché non contrattualmente legati all’appaltatore, la relativa tutela viene comunque garantita in via aquiliana <strong>dall’art.2053 c.c.</strong> alla cui stregua il <strong>proprietario</strong> di un <strong><a href="http://www.brocardi.it/dizionario/5006.html">edificio</a></strong>o di <strong>altra <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1205.html">costruzione</a></strong> è responsabile dei <strong>danni</strong> cagionati dalla <strong>loro rovina</strong>, salvo che <strong>provi</strong> che questa <strong>non è dovuta</strong> a <strong>difetto di manutenzione</strong> o a <strong>vizio di costruzione</strong>;</li> <li>è previsto un <strong>onere di denuncia</strong> a pena di <strong>decadenza</strong>, pari ad <strong>1 anno decorrente dalla scoperta</strong>;</li> <li>è previsto un <strong>termine di prescrizione</strong> pari ad <strong>1 anno</strong>, decorrente <strong>dalla denuncia</strong>.</li> </ol> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Cosa occorre ricordare del potere di recesso del committente ex art 1671 c.c.?</strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>si tratta di un <strong>potere di recesso <em>ad nutum</em></strong>, di ordine <strong>generale</strong>, riconosciuto <strong>al committente</strong>;</li> <li>tale potere è <strong>limitabile dalle parti</strong> con <strong>specifiche pattuizioni</strong>, ma si assume <strong>non elidibile</strong>, ritenendosi <strong>nulla</strong> la clausola che <strong>ne esclude totalmente l’esercizio</strong>;</li> <li>è <strong>negozio unilaterale recettizio</strong> a <strong>forma libera</strong>;</li> <li>può essere esercitato <strong>anche se è iniziata l’esecuzione dell’opera</strong> o <strong>la prestazione del servizio</strong>, e <strong>non necessita di preavviso</strong>, salva <strong>diversa previsione</strong> delle parti;</li> <li>il committente deve <strong>tenere indenne l’appaltatore</strong> delle <strong>spese sostenute</strong>, dei <strong>lavori eseguiti</strong> (o del servizio prestato) e del <strong>mancato guadagno</strong>: si tratta di una <strong>indennità</strong> che è considerata <strong>debito di valore</strong>;</li> <li>gli <strong>effetti sono <em>ex nunc</em></strong>, ed il committente <strong>acquista la proprietà</strong> dell’opera per come <strong>fino al momento del recesso</strong> <strong>compiuta</strong> dall’appaltatore.</li> </ol> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Cosa occorre ricordare degli altri casi di possibile estinzione dell’appalto?</strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li><strong>l’appaltatore muore</strong> ex <strong>1674</strong> c.c., o (per dottrina) viene <strong>interdetto</strong>, ovvero viene <strong>giudizialmente dichiarato assente</strong>, ovvero anche solo diviene <strong>naturalmente incapace</strong>; la <strong>considerazione della persona</strong> dell’appaltatore è stata il <strong>motivo determinante del contratto</strong> (concluso dunque <strong><em>intuitu personae</em></strong>), il contratto <strong>si scioglie con effetti <em>ex nunc</em></strong>, ed il committente <strong>deve pagare agli eredi</strong> dell’appaltatore il <strong>valore delle opere eseguite</strong> e delle <strong>spese sostenute</strong> (invano) per l’<strong>esecuzione del rimanente</strong>, nei limiti dell’<strong>utilità</strong> per lui; può tuttavia <strong>pretendere la consegna</strong>, verso una <strong>congrua indennità</strong>, dei <strong>materiali preparati</strong> e dei <strong>piani in via di esecuzione</strong>, fatte salve le norme che proteggono le <strong>opere dell’ingegno</strong>; altrimenti, l’esecuzione del contratto <strong>prosegue con gli eredi</strong> dell’appaltatore, salvo che <strong>non diano affidamento</strong> per la <strong>buona esecuzione</strong> dell’opera o del servizio, circostanza che consente al committente di <strong>recedere</strong>;</li> <li>l’opera <strong>perisce</strong> o <strong>si deteriora</strong> prima che il committente <strong>la accetti</strong> o che comunque <strong>sia</strong> <strong>in mora nel verificarla</strong>, ex <strong>1673</strong> c.c.; la disciplina delle <strong>conseguenze di questa fattispecie</strong> ruota intorno alla <strong>materia</strong>: se <strong>è stata fornita dall’appaltatore</strong>, il perimento o il deterioramento sono <strong>a suo carico</strong>; se la materia è stata <strong>fornita tutta dal committente</strong>, perimento o deterioramento, sono <strong>a suo carico</strong>; se la materia è stata fornita <strong>in parte dell’appaltatore in parte dal committente</strong>, <strong>ciascuno sopporta le conseguenze</strong> del perimento o del deterioramento;</li> <li>l’opera è <strong>divenuta impossibile a realizzarsi</strong> (o il servizio a prestarsi) per <strong>causa non imputabile</strong> ad alcuna delle parti ex art.1672 c.c.; si tratta di una fattispecie di <strong>impossibilità parziale</strong>, essendo stata l’opera <strong>parzialmente eseguita</strong>, e palesandosene <strong>impossibile il relativo completamento</strong> per <strong>causa non imputabile</strong> alle parti; se l’impossibilità di esecuzione dell’opera <strong>è totale</strong>, per la dottrina torna invece ad applicarsi la <strong>norma generale</strong> di cui all’<strong>1463 c.c.; </strong>in questa ipotesi il committente deve pagare all’appaltatore la <strong>parte compiuta</strong> dell’opera, nei limiti in cui essa <strong>è per lui utile</strong>, in <strong>proporzione</strong> al <strong>prezzo pattuito</strong> per l’opera intera; se l’impossibilità <strong>è temporanea</strong>, qualora l’obbligazione dell’appaltatore si estingua ex art.1256, comma 2 c.c. (si pensi alla <strong>perdita di interesse</strong> da parte del committente), per la dottrina si applica <strong>per la parte di opera compiuta</strong> l’art.1672 c.c..</li> </ol> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p>