TAR Lazio – Roma II sentenza 22.12.2023 n. 19535
PRINCIPIO DI DIRITTO
In effetti nel procedimento de quo è mancata la comunicazione dei motivi ostativi sebbene, nei procedimenti ad istanza di parte, come è quello di specie, sia prevista la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il provvedimento tuttavia non può ritenersi illegittimo in virtù della disciplina recata dall’art. 21-octies, comma 2, seconda parte, della legge n. 241/1990, nel testo ratione temporis vigente – che secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza trova applicazione anche in caso di mancata comunicazione dei motivi ostativi – poichè il dispositivo dell’atto impugnato non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto assunto, anche a seguito dell’apporto partecipativo della ricorrente venendo in emersione circostanze obiettive ponderate dall’amministrazione.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Non si ravvisa il travisamento dei fatti in quanto le strutture temporanee oggetto dell’istanza di nulla osta, sebbene siano posizionate a terra, fuoriescono dalla superficie calpestabile (trattandosi di un palco, oltre che di un ombrello e tavoli) e in quanto tali sono obiettivamente in grado di alterare “i prospetti storicizzati” dell’edificio.
La Soprintendenza ha in particolare valutato che le strutture da porre sulla copertura dell’immobile sono idonee a modificare i prospetti dell’edificio sottoposto a vincolo archeologico e quello della stessa area archeologica in cui insiste il bene, ritenendo opportuno che il fabbricato mantenesse il suo originario aspetto architettonico.
Si tratta di una valutazione discrezionale che resiste alle censure formulate in quanto gli interventi che si intende realizzare hanno un evidente impatto sulla sagoma esterna dell’edificio e quindi si risolvono nella modifica dell’ambientazione originaria.
La valutazione effettuata risulta del tutto logica e ragionevole poiché finalizzate a preservare l’aspetto architettonico dell’edificio, oltre che proporzionata in quanto gli interventi vietati sono soltanto quelli che alterano l’estetica e la conformazione dell’edificio.Non si ravvisa il travisamento dei fatti in quanto le strutture temporanee oggetto dell’istanza di nulla osta, sebbene siano posizionate a terra, fuoriescono dalla superficie calpestabile (trattandosi di un palco, oltre che di un ombrello e tavoli) e in quanto tali sono obiettivamente in grado di alterare “i prospetti storicizzati” dell’edificio.
La Soprintendenza ha in particolare valutato che le strutture da porre sulla copertura dell’immobile sono idonee a modificare i prospetti dell’edificio sottoposto a vincolo archeologico e quello della stessa area archeologica in cui insiste il bene, ritenendo opportuno che il fabbricato mantenesse il suo originario aspetto architettonico.
Si tratta di una valutazione discrezionale che resiste alle censure formulate in quanto gli interventi che si intende realizzare hanno un evidente impatto sulla sagoma esterna dell’edificio e quindi si risolvono nella modifica dell’ambientazione originaria.