TAR Lazio, sentenza 5 settembre 2024, n. 16102
PRINCIPIO DI DIRITTO
In mancanza di autorizzazione paesistica l’applicazione della sanzione demolitoria è
doverosa, atteso che gli interventi edilizi effettuati in una zona assoggettata a vincolo paesaggistico sono soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione anche se ritenuti opere pertinenziali e quindi assentibili con mera segnalazione (…)
L’interesse pubblico alla repressione degli abusi edilizi ed al ripristino della legalità sia
in re ipsa, non sussistendo alcun affidamento del privato meritevole di tutela e non potendosi certamente consentire l’utilizzo libero ed indiscriminato delle facoltà edificatorie sul territorio.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
L’area risulta, infatti, sottoposta a vincolo paesaggistico, giusti decreti ministeriali 2
aprile1954 e 7 settembre 1962, confermati nella loro efficacia dall’art. 157, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e classificata in zona sismica n. 2, sottozona B, ai sensi della deliberazione G.R. Lazio del 22 maggio 2009, n. 387 – circostanze queste in alcun modo contestata da parte ricorrente e ben evidenziata dal Comune in una delle ordinanze avversate – e, secondo la giurisprudenza, che il Collegio condivide, “in mancanza di autorizzazione paesistica l’applicazione della sanzione demolitoria è doverosa”, atteso che “gli interventi edilizi effettuati in una zona assoggettata a vincolo paesaggistico sono soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione anche se ritenuti opere pertinenziali e quindi assentibili con mera segnalazione” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 16/11/2020, n. 5269) (…)
Deve, poi, essere disatteso anche il terzo motivo, incentrato su un asserito difetto di
pubblico interesse e di motivazione, attesa quella pacifica giurisprudenza che afferma come l’interesse pubblico alla repressione degli abusi edilizi ed al ripristino della legalità sia in re ipsa, non sussistendo alcun affidamento del privato meritevole di tutela e non potendosi certamente consentire l’utilizzo libero ed indiscriminato delle facoltà edificatorie sul territorio (in tal senso, ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, sezione III, n. 240/2011; T.A.R. Campania, Napoli, sezione VI, n. 26797/2010; T.A.R. Puglia, Bari, sezione II, n. 3902/2010) (…)