TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. II – sentenza 4 marzo 2022 n. 1460
MASSIMA
Non può assegnarsi natura espropriativa ai vincoli derivanti dalla ricomprensione di terreni di proprietà all’interno della fascia di rispetto stradale, atteso che consolidati orientamenti di giurisprudenza hanno, in proposito, osservato che “tale tipologia di vincolo (che è una tipica espressione dell’attività pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti) ha il solo effetto di imporre alla proprietà l’obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall’eventuale instaurazione di procedure espropriative”.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il ricorso non merita accoglimento, non ravvisandosi alcun obbligo di provvedere che sia stato disatteso dall’Amministrazione resistente.
Occorre, in proposito, rilevare che il ricorrente assume che sull’area della quale è proprietario insisteva un vincolo espropriativo oramai decaduto, o, “comunque, un vincolo di inedificabilità ormai desueto perché connesso alla natura pregressa di strada statale dell’arteria viaria de qua”.
Dalle stesse deduzioni di parte ricorrente, dunque, emerge che il deducente, lungi dal chiedere l’esercizio dei poteri comunali di pianificazione relativamente a una zona divenuta “bianca” per la decadenza di un vincolo preordinato all’esproprio (del quale, invero, non è stata dimostrata l’esistenza), ha piuttosto interesse a sollecitare una diversa destinazione della zona ove ricade la sua proprietà, sulla scorta dell’intervenuto mutamento della situazione di fatto rispetto a quella esistente al momento dell’adozione del piano regolatore comunale (interesse che, peraltro, risulta essere già stato preso in considerazione dall’ente in sede di adozione del nuovo P.U.C., in attesa di approvazione). Dunque, non può configurarsi in capo al Comune di Afragola alcun obbligo di provvedere a fronte del cui inadempimento si determini un silenzio rifiuto, con la conseguente infondatezza del ricorso.
Ed infatti, come noto, il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale costituisce sempre una estrinsecazione del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità, che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all’organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4343).
Tanto meno può assegnarsi natura espropriativa ai vincoli derivanti dalla ricomprensione dei terreni di proprietà del ricorrente all’interno della fascia di rispetto stradale, sulla scorta di consolidati orientamenti di giurisprudenza che ha, in proposito, osservato che “tale tipologia di vincolo “(che è una tipica espressione dell’attività pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti) … ha il solo effetto di imporre alla proprietà l’obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall’eventuale instaurazione di procedure espropriative” ( Consiglio di Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1095)” (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sezione II, 12 Maggio 2021, Nr. 2115).
Ciò premesso, per le ragioni esposte deve giungersi alla conclusione che non sia ravvisabile, nel caso di specie, alcun obbligo dell’Amministrazione di provvedere nel senso indicato dal privato.
- Il ricorso deve, dunque, essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.