Tar Lazio – Latina, sez. II, sentenza 23 settembre 2024 n. 584
PRINCIPIO DI DIRITTO
E’ ancora discussa in giurisprudenza la valenza dell’obbligo di provvedere sotto il
profilo (…) riguardante la fonte dell’obbligo.
Secondo un primo orientamento, invero restrittivo e minoritario, l’obbligo deve essere
contemplato da una norma; secondo altro orientamento, maggioritario (…), l’obbligo di provvedere può scaturire anche da ragioni di giustizia sostanziale ed equità che impongano l’adozione del provvedimento stesso (cfr. Cons. Stato n. 3234/2017).
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Prima di procedere all’analisi della fattispecie concreta giova ricordare che, a termini
dell’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso” entro il termine di trenta giorni, salvo le deroghe espressamente previste dal richiamato articolo; la norma ha poi cura di precisare che “I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte” (comma 6).
E’ ancora discussa in giurisprudenza la valenza dell’obbligo di provvedere sotto il
profilo – che qui particolarmente interessa – riguardante la fonte dell’obbligo.
Secondo un primo orientamento, invero restrittivo e minoritario, l’obbligo deve essere
contemplato da una norma; secondo altro orientamento, maggioritario e condiviso da questo Tribunale, l’obbligo di provvedere può scaturire anche da ragioni di giustizia sostanziale ed equità che impongano l’adozione del provvedimento stesso (cfr. Cons. Stato n. 3234/2017