CONSIGLIO DI STATO, VII – sentenza 02.09.2024 n. 7331
PRINCIPIO DI DIRITTO
Le scelte di pianificazione del territorio costituiscono un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento di fatti.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Il Consiglio di Stato si è recentemente espresso respingendo un ricorso in tema di annullamento di una delibera del Consiglio Comunale di Pignataro Maggiore con cui era stato approvato il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Pignataro Maggiore.
In particolare, con la suddetta delibera alcune aree edificabili, tra cui quella della ricorrente, erano state trasformate in aree agricole, in ragione dell’osservazione n. 48 del Sservizio tecnico, che modificava la classificazione dei beni confiscati.
L’interessata adiva il TAR contestando il provvedimento per eccesso di potere e violazione di legge, avendo il PUC approvato introdotto d’ufficio una modifica alla destinazione urbanistica delle aree di proprietà della ricorrente da tipo C1 del piano a zona agricola E, in violazione dell’art. 3, comma 1, del Regolamento Regionale n. 5/2011, alla luce del quale al Piano urbanistico adottato sarebbe possibile apportare le sole modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni degli interessati e quelle necessarie per coordinare le scelte del PUC con i Piani territoriali sovraordinati.
Il TAR rigettava il ricorso ritenendo che il RUP si fosse limitato ad una mera proposta, oggetto di valutazione ed approvazione da parte della Giunta Comunale con la deliberazione n. 24 del 23 febbraio 2017; le osservazioni del RUP e della Giunta erano state poi recepite con la definitiva approvazione PUC dal Consiglio Comunale (Deliberazione n. 5 del 29 gennaio 2019).
Il ricorrente proponeva appello indicando una serie di motivi : a) si contesta la sentenza nella parte in cui non ritiene sussistente la violazione dell’art. 3 del Reg. n. 5/2011; b) contraddittorietà della pronuncia nella parte in cui esclude l’illegittimità dei provvedimenti dopo aver affermato che le 14 auto-osservazioni convogliate nell’osservazione n. 48, approvata con la delibera comunale, sono irrituali e atipiche; c) censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto le doglianze relative alla violazione dei principi in tema di valorizzazione dei beni confiscati e di violazione e falsa applicazione del capo III del codice antimafia (d. lgs. n. 159 del 2011); d) contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale in reiezione del ricorso non ha ritenuto necessario l’avvio di una procedura ex novo, con ripubblicazione del Piano, e ha affermato che gravava sulla ricorrente provare che le osservazioni del RUP accolte avessero modificato sostanzialmente il PUC adottato.
I predetti motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Al riguardo, è necessario premettere che in materia di pianificazione urbanistica sussiste un ampio margine di discrezionalità in capo all’amministrazione, tenuta a contemperare e bilanciare plurimi interessi divergenti. Le scelte di pianificazione del territorio, dunque, costituiscono un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento di fatti. Si tratta di un sindacato giurisdizionale di carattere c.d. estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità ed irrazionalità apprezzabili ictu oculi, restando ad esso estraneo l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo già appartenente alla sfera del merito (Consiglio di Stato sez. IV, 15 marzo 2024, n.2534).
La giurisprudenza, inoltre, ormai pacificamente ritiene che rispetto alla destinazione attribuita alla singola area non sia necessaria una motivazione puntuale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni sembrano meritevoli di specifiche considerazioni (Consiglio di Stato sez. IV, 29 marzo 2024, n.2962; cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 24 marzo 2023, n.3003; Consiglio di Stato, sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11196).
La scelta dell’amministrazione di destinare a zona F2 l’area sulla quale insiste un bene confiscato, atta a soddisfare l’esigenza di servizi di infrastrutture e conseguentemente riclassificare quella dell’appellante in ES-Agricola di salvaguardia periurbana, in quanto posta lateralmente al bene confiscato, non appare irragionevole, né in contrasto con la legislazione vigente.
Deve, inoltre, escludersi la necessità di ripubblicazione del piano a fronte di modifiche “facoltative” e “concordate” del piano (frutto dell’accoglimento di osservazioni presentate), che non superano il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato (Consiglio di Stato sez. IV, 13 novembre 2020, n.7027), di modo che secondo la giurisprudenza deve escludersi che si possa parlare di rielaborazione complessiva del piano, quando, in sede di approvazione, vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree (Cons. Stato, Sez. IV, 19 novembre 2018 n. 6484, cit.); in altri termini, l’obbligo de quo non sussiste nel caso in cui le modifiche consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 8 maggio 2017 n. 614; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 8 maggio 2017 n. 880).
Inoltre, secondo la giurisprudenza “l’eventualità che le previsioni del piano urbanistico comunale possano subire, in sede di approvazione definitiva, delle modifiche rispetto a quelle contenute nel piano adottato, è un effetto connaturale al procedimento di formazione dello strumento urbanistico” (Consiglio di Stato sez. IV, 28 marzo 2023, n.3168).
Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere respinto.