TAR CAMPANIA-NAPOLI, VIII – sentenza 14.10.2024 n. 5378
PRINCIPIO DI DIRITTO
Il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto, con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi ritenere già perfezionato il provvedimento negativo da impugnare nel termine ordinario di decadenza
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente ha presentato alla Giunta Regionale della Campania denuncia per la realizzazione dei lavori di cui in epigrafe – premette che:
1)a fronte della detta denuncia di inizio lavori, la Giunta Regionale avviava il procedimento, indicava il nominativo del Responsabile del procedimento ed avvertiva anche che il procedimento si concludeva nel termine prescritto dalla legge 241 del 1990;
2) essendo il termine per ultimare i controlli oramai trascorso, con istanza, l’odierno ricorrente evidenziava che la struttura da collaudare ha per oggetto lo studio strutturale di un fabbricato esistente per civile abitazione oggetto di istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art 36 al d.p.r. 380 / 2001 “T.U. edilizia” e per i locali commerciali sottostanti;
3) il Collaudo è necessario ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo del fabbricato ed ottenere le necessarie agibilità dei locali sottostanti, tuttavia, ad oggi, il procedimento non è stato “completato” entro i termini che lo stesso Ufficio aveva indicato;
4) dopo tale termine e considerate le ordinanze di chiusura subite dai gestori dei locali commerciali il ricorrente, con diffida del 25.3.2024, anche attraverso i propri tecnici, ha sollecitato la chiusura del procedimento ed il rilascio del definitivo rilascio dell’autorizzazione.
1.1 Tanto premesso e considerate le ragioni per le quali è, dunque, urgentissimo ultimare il procedimento, mentre inutile è evidenziare che il progetto presentato dal ricorrente rispetta tutti i parametri prescritti dall’Ufficio Tecnico Regionale e che tutte le notizie atte a completare l’iter del controllo sono state fornite dal ricorrente e comunque, nessuna integrazione documentale è stata mai richiesta dalla Amministrazione Regionale, avverso il silenzio illegittimamente serbato dalla Regione Campana, parte ricorrente propone la formale impugnativa in epigrafe.
- La Regione Campania si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso ed allegando una Relazione istruttoria ed altra documentazione.
- Alla camera di consiglio del 25 luglio 2024 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
3.1 È dunque controverso nel presente giudizio l’obbligo della Giunta regionale della Campania di provvedere al rilascio dell’autorizzazione sismica richiesta.
A tal proposito la parte ricorrente sostiene essersi formato il silenzio–rifiuto della Regione Campania, di cui ne chiede a questo Tribunale l’annullamento, senza tener conto, però, del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di sanatoria.
- Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
4.1 È a dir subito che i due procedimenti, quello per conseguire l’autorizzazione sismica (collaudo) e quello per ottenere la sanatoria, sono autonomi ed indipendenti, sia dal punto di vista funzionale che disciplinare, anche, se, in concreto, può esservi un collegamento e più precisamente una subordinazione del procedimento autorizzatorio rispetto a quello per la sanatoria urbanistica.
Del resto di tale nesso, nel caso di specie sembra esserne consapevole il medesimo ricorrente affermando che il deposito sismico è volto ad ottenere l’accertamento di conformità ex art. 36 citato.
Tuttavia, erra la parte ricorrente allorquando ritiene (con palese inversione logica e cronologica degli elementi messi a confronto), che il rilascio dell’autorizzazione sismica sia una condicio sine qua non per ottenere la sanatoria edilizia, mentre è vero l’inverso, ossia che non può rilasciarsi alcuna autorizzazione sismica in caso di acclarata insanabilità delle opere abusive.
Invero, alcun dubbio può sussistere sia in astratto che in concreto che tale evenienza si sia avverata nel caso di specie, atteso il rigetto dell’istanza di sanatoria dal ricorrente presentata.
L’equivoco è stato reso possibile in quanto, parte ricorrente ritiene conferente ad entrambi i procedimenti, il silenzio rifiuto, ma se ciò può pacificamente valere per l’autorizzazione sismica (laddove non v’è alcuna previsione specifica), non altrettanto può dirsi per la procedura di accertamento di conformità.
In tema il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcuna richiesta di integrazione documentale, ma che, comunque è disposto a fornire tutte le delucidazioni in proposito.
Tuttavia, nella Relazione istruttoria espletata dalla resistente Regione si dà conto di una sostanziosa richiesta di integrazione documentale, mai evasa rilevandosi al riguardo che: a) il sig. X ha denunciato l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 380/2001 T.U. Edilizia di lavori già eseguiti in violazione degli obblighi di preavviso stabiliti dalla normativa sismica; b) tale denuncia è stata presentata sulla piattaforma S.I.smi.Ca. in uso all’Amministrazione regionale ed è stata acquisita al protocollo regionale; c) il Genio Civile ha comunicato l’avvio del procedimento di verifica della doppia conformità progettuale richiesta dalla norma; d) questa U.O.D., all’esito del procedimento istruttorio, ha trasmesso – a mezzo del Portale S.I.smi.Ca. – la richiesta di integrazioni, debitamente motivata; d) il Committente ha inoltrato una richiesta di proroga del termine prescritto dall’art.2-bis del R.R. 04/2010; e) questo Ufficio ha, infine, emesso il provvedimento obbligatorio prescritto dall’art.97 del vigente T.U.E.D..
È vero, invece ed all’inverso che il rilascio della sanatoria urbanistica è condizione per il deposito presso il Genio Civile della denuncia sismica e nella specie ciò non è avvenuto per il formarsi del silenzio rigetto sull’istanza di accertamento di conformità.
In tema, per giurisprudenza consolidata (cfr. da ultimo C.d.S. 2567/2023), <<il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto, con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi ritenere già perfezionato il provvedimento negativo da impugnare nel termine ordinario di decadenza>>.
In altri termini, per quanto riguarda l’istanza sub a), non si è al cospetto di un silenzio inadempimento (rispetto al quale è esperibile lo speciale rito di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.) bensì di un silenzio avente valore di provvedimento di rigetto (<<L’inerzia serbata dal Comune sulla domanda di accertamento di conformità ha natura di silenzio significativo di respingimento della domanda, come tale tipizzata dalla legge, con la conseguenza che avverso siffatto silenzio, avente natura di atto tacito di diniego, il rimedio appropriato è costituito non già dall’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., bensì dall’ordinaria azione impugnatoria […]>>; cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. III, 29 agosto 2011 n. 4244; cfr: TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 aprile 2014 n. 3650).
Nel caso del ricorrente, alcun dubbio può sussistere sula formazione del silenzio rigetto sulla istanza di accertamento di conformità; da quanto precede deriva altresì che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento tacito di rigetto.
- In definitiva, nell’impossibilità di conseguire l’accertamento di conformità, veniva meno in capo alla Regione Campana ogni obbligo di rilascio dell’autorizzazione sismica, e, conseguentemente, veniva a mancare anche ogni interesse del ricorrente a coltivare il proposto gravame che va, quindi, dichiarato inammissibile.
In ragione dell’esito meramente processuale del giudizio si stima equo compensare integralmente fra le parti le spese di lite.