<p style="text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 8 marzo 2019 n. 6885 </strong></p> <p style="text-align: justify;">Con le tre coeve sentenze nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011 le Sezioni Unite – sulla comune premessa che il risarcimento del danno ingiusto non costituisce una materia di giurisdizione esclusiva, ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio (con la conseguenza che la tutela risarcitoria viene attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo soltanto qualora il danno costituisca conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità di un provvedimento amministrativo) – hanno ritenuto rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario: – la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell’affidamento ingenerato dal provvedimento favorevole (nella specie, una concessione edilizia) poi legittimamente annullato in via di autotutela (sent. n. 6594/11); – la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell’affidamento riposto nell’attendibilità della attestazione rilasciata dalla P.A. (rivelatasi erronea) circa la edificabilità di un’area (chiesta da un privato per valutare la convenienza d’acquistare un terreno) e nella legittimità della conseguente concessione edilizia, successivamente annullata (sent. n. 6595/11); – la controversia avente ad oggetto la domanda autonoma di risarcimento danni proposta da colui che, avendo ottenuto l’aggiudicazione in una gara per l’affidamento di un pubblico servizio, successivamente annullata dal Tar, deduca la lesione dell’affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione apparentemente legittimo (sent. n. 6596/11). Alla base di tali pronunce vi è la comune considerazione che nelle controversie che ne formano oggetto il privato non mette in discussione l’illegittimità dell’atto amministrativo, ampliativo della relativa sfera giuridica, che ha formato oggetto di annullamento (in via di autotutela o ope judicis), ma lamenta la lesione del suo affidamento nella legittimità dell’atto annullato e chiede il risarcimento dei danni subiti per aver orientato le proprie scelte negoziali o imprenditoriali confidando, fino all’annullamento di tale atto, nella relativa legittimità.</p> <p style="text-align: justify;">Nella giurisprudenza successiva si è evidenziata la coesistenza di linee di interpretative non perfettamente collimanti sulla giurisdizione, nelle materie di giurisdizione amministrativa esclusiva ed in riferimento alle fattispecie in cui difetti il presupposto della sussistenza di un “provvedimento ampliativo” della sfera giuridica del privato (da ultimo, S.U. n. 13194 del 2018); problematiche interpretative hanno indotto le Sezioni Unite a richiedere, con ordinanza interlocutoria n. 22432 del 2018, un approfondimento teorico all’Ufficio del Massimario. Tuttavia, i principi espressi nelle tre sentenze del 2011, in riferimento alla tipologia di fattispecie considerata dalla prima delle tre citate sentenze (Cass. n. 6594 del 2011) ovvero alla ipotesi del risarcimento danni da lesione dell’affidamento ingenerato da un provvedimento favorevole dell’amministrazione successivamente annullato in via di autotutela, non sono mai stati messi in discussione, e hanno trovato conferma nella giurisprudenza successiva della Corte in una linea di continuità ininterrotta che arriva all’attualità (Cass. n. 17856 del 2015, 12799 del 2017, 15640 del 2017, 19171 del 2017, 1654 del 2018): in tali pronunce ricorre l’affermazione – che va in questa sede ulteriormente confermata – che la controversia relativa ai danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, della legittimità del cui annullamento non si discute, rientri nella giurisdizione del GO avendo ad oggetto non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo, rappresentata dalla conservazione dell’integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato. Tali affermazioni si attagliano perfettamente al caso di specie in cui l’intervento edilizio del privato, volto alla realizzazione di alloggi da destinare all’edilizia residenziale pubblica, è stato eseguito sulla base di una concessione, attributiva del diritto di superficie, e poi regolato, quanto alla destinazione degli alloggi, alle categorie dei conduttori, e alla misura dei canoni di locazione esigibili, sulla base di una convenzione con il Comune di Roma poi revocata in sede di autotutela con provvedimento di Roma Capitale, della cui legittimità in questa sede non si discute, dovendo dunque essere affermata la giurisdizione del GO.</p>