CONSIGLIO DI STATO, Sez. III, sentenza 20 febbraio 2025 n. 1431
PRINCIPIO DI DIRITTO
I vincoli conformativi si differenziano dai vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi, considerato che i primi sono quelli che dividono in tutto o in parte il territorio comunale in zone soggettate ad una disciplina dello ius aedificandi omogenea, cd. zonizzazione, mentre i secondi sono quelli che riservano all’autorità pubblica l’edificazione in una specifica area, cd. Localizzazione.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Premette anzitutto il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di legittimità: “la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma va operata in relazione agli effetti dell’atto di pianificazione, derivandone che ove esso miri ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo presenta carattere conformativo, mentre ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve dunque prescindersi nella qualificazione dell’area” (Cass. civ, I, 13.12.2023, n. 34838).
1.1. In termini confermativi, questo Consiglio di Stato ha condivisibilmente affermato che: “i vincoli conformativi si differenziano dai vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi, considerato che i primi sono quelli che dividono in tutto o in parte il territorio comunale in zone soggettate ad una disciplina dello ius aedificandi omogenea, cd. zonizzazione, mentre i secondi sono quelli che riservano all’autorità pubblica l’edificazione in una specifica area, cd. Localizzazione” (C.d.S, IV, 31.1.2023, n. 1092).
- Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che con l’atto pianificatorio odiernamente impugnato l’Amministrazione comunale ha impresso all’area al cui interno insistono i terreni di proprietà dell’appellante la destinazione di “Parco Territoriale”.
2.1. Orbene, trattasi di vincolo che insiste su una generalità di beni, e nei confronti di una platea indifferenziata di soggetti.
Inoltre, è presente unicamente l’aspetto privativo, e non anche quello acquisitivo.
2.2. Per tali ragioni, è evidente la natura meramente conformativa del vincolo in esame, che come tale non è soggetto alla decadenza prevista dall’art. 9 d.P.R. n. 327/01, essendo quest’ultima correlata unicamente alla sussistenza di vincoli aventi natura espropriativa.
- Alla stessa stregua, non risultano violate le previsioni di cui agli artt. 39 e 53 d.P.R. n. 327/01, nonché quella di cui all’art. 16 L.R. n. 56/80, essendo tali previsioni dettate in relazione a provvedimenti di reiterazione di vincoli aventi contenuto espropriativo, e non anche conformativo, come appunto nella fattispecie in esame.
- Ed è appena il caso di soggiungere che, ai sensi dell’art. 20 NTA del locale strumento urbanistico, la destinazione urbanistica impressa dall’Amministrazione all’area in esame esclude unicamente la realizzazione di nuove costruzioni, nel mentre quelle già esistenti e legittimamente realizzate (tra le quali quelle di proprietà dell’odierna appellante) possono sempre essere oggetto di interventi di restauro, ovvero di ristrutturazione e/o manutenzione, nel rispetto della disciplina vigente.
4.1. Pertanto, non è inibito all’appellante effettuare interventi di ristrutturazione edilizia e/o restauro sugli immobili compresi nell’area in esame.
- Piuttosto, ciò che l’attuale assetto urbanistico esclude è la realizzazione di nuove costruzioni, e/o la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia volti a modificare l’originaria destinazione urbanistica degli immobili (es. realizzazione di una struttura agrituristica sui terreni e/o immobili compresi nell’area in esame).
5.1. L’appellante lamenta giustappunto tale limitazione di utilizzo degli immobili di sua proprietà. Nondimeno, tale limitazione è del tutto in linea con la natura conformativa, e non espropriativa, del vincolo in esame, e non vieta in alcun modo la realizzazione di interventi di ristrutturazione/restauro/risanamento, purché essi non si traducano in una sostanziale modificazione dell’originario assetto urbanistico dei suoli in esame.