<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;">La compravendita di immobile da costruire è atto soggetto a trascrizione dovendo la stessa inquadrarsi non tanto in un’ipotesi di negozio a formazione successiva, quanto in quella di vendita obbligatoria, rientrando pertanto tra i contratti che trasferiscono la proprietà degli immobili ai sensi dell’art. 2643 c.c.</p> <p style="text-align: justify;">Infatti, seppure l’effetto traslativo venga a prodursi soltanto al momento dell’ultimazione dell’immobile, gli effetti obbligatori idonei a produrre il passaggio di proprietà, si verificano già al momento della conclusione del contratto con la conseguente necessità di trascrivere la vendita di cosa futura ai fini dell’opponibilità del relativo diritto.</p> <p style="text-align: justify;">Specifica infatti la Suprema Corte, ragionando sul contratto di permuta, che: “<em>Il fatto che la proprietà dei beni passi all’acquirente non alla data dell’accordo, ma nel momento in cui i beni vengono ad esistenza, non esonera l’acquirente dall’obbligo di trascrivere il suo acquisto, per poterne opporre gli effetti a chi acquisti e trascriva diritti reali sul bene medesimo, dopo che esso sia stato completato</em>”.</p> <p style="text-align: justify;">Ciò posto, la Corte prosegue in tema di identificazione dell’immobile statuendo che: “ <em>ai sensi dell’art. 2655 c.c. l’omessa indicazione dei dati catastali degli immobili non determina l’invalidità della relativa nota di trascrizione, atteso che l’eventuale carenza di detti estremi non assume rilievo se non induce incertezza sui soggetti, sui beni o sul rapporto cui essa inerisce e sia, per contro, consentito di individuare senza possibilità di equivoci gli estremi del contratto</em>”.</p> <p style="text-align: justify;">Pertanto, ai fini dell’effetto prenotativo della trascrizione gravante inizialmente sul terreno e poi sul futuro immobile, non è necessario un atto di identificazione catastale dell’immobile che preceda l’atto notarile di compravendita, essendo sufficiente che vengano trascritti i dati identificativi del terreno</p> <p style="text-align: justify;">Conclude la Corte enunciando il seguente principio di diritto: “<em>in caso di permuta di un terreno con un appartamento da costruire, ai fini dell’opponibilità ai terzi della trascrizione dell’atto di permuta, deve verificarsi se la nota di trascrizione della convenzione consenta l’individuazione dell’appartamento oggetto di permuta</em>”.</p> <p style="text-align: justify;"><em>Mariana Proietti</em></p> <p style="text-align: justify;"></p>