Testo rilevante della decisione:
- «(…) il reato di tentata violenza sessuale è configurabile in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa, pur essendo giudicata idonea ad inserirsi in una serie causale indirizzata in modo non equivoco alla commissione del delitto in questione, non abbia determinato un’immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima. In tali evenienze, nonostante risulti assente il contatto dell’aggressore con la persona offesa, la prova della finalità di soddisfacimento dell’impulso sessuale ben può essere desunta da altri elementi esterni alla condotta tipica. In particolare, è sufficiente che la condotta assunta dall’imputato denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti di natura sessuale e quello oggettivo di violare la libertà di autodeterminazione della vittima (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 45698/2001)».
- «(…) la molestia sessuale si differenzia dall’abuso – anche nella forma tentata – in quanto prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e normalmente si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o con petulanti telefonate o con espressioni volgari, nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta (Sez. 3, n. 45957 del 26/10/2005 – dep. 19/12/2005, Rv. 233319 – 01)».
Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 43617/2021.